Ciclista investe pedone: di chi è la colpa?
Il codice della strada regola non solo gli incidenti auto, ma anche i tipi di infortuni che riguardano ciclisti e pedoni. Pertanto, esistono delle sanzioni e conseguenze per chi investa un pedone causandogli lesioni gravi.
1. Circolazione delle biciclette su strada
Il codice della strada disciplina la circolazione delle biciclette, in particolar modo è l’art. 182 a dettagliare il comportamento del ciclista.
Infatti, la norma spiega di come il ciclista debba procedere su un’unica fila, debba avere l’attenzione rivolta alla strada e di come sia vietato condurre un altro passeggero se il velocipede non sia attrezzato per tale scopo.
La norma è così specifica proprio perché pur non essendo un veicolo a motore, la sua circolazione può creare danni ad altre persone, in particolar modo nei confronti degli altri automobilisti e dei pedoni.
Un esempio dell’importanza disciplinare di questo articolo è il comma 4, dove viene trattato di come il ciclista debba condurre il velocipede a mano nel caso in cui sia d’intralcio o che un qualsiasi pericolo per il traffico e/o per i pedoni, in tal caso dovrà usare la diligenza e la comune prudenza.
In ultima considerazione, le biciclette possono circolare solo su pista ciclabile e nel caso di sua assenza su strada e non sul marciapiede, in quanto quest’ultimo è dedicato solo alla circolazione dei pedoni.
1.1 Violazione della norma sulla circolazione delle biciclette
Nel caso di violazione della norma disciplinante la circolazione delle biciclette è prevista una sanzione amministrativa da 25 euro fino a un massimo di 99 euro.
In particolare, violando il comma 6 dell’art. 182 a riguardo del velocipede omologato per il trasporto di altre persone questo dev’essere guidato solo dal conducente pena una sanzione maggiore da euro 41 a euro 168.
2. Incidente tra pedone e ciclista
Nell’ipotesi di incidente tra pedone e ciclista bisognerà accertare il danno riportato. Se il pedone si è lesionato, si applicherà la norma sulle lesioni personali colpose, art. 590 bis c.p., che è in riferimento alla circostanza stradale, si risponde penalmente con la reclusione fino a un anno per le lesioni gravi, fino a tre anni per le lesioni gravissime.
Nel caso in cui il pedone muoia si risponde per omicidio colposo, art. 589 bis c.p., per una reclusione fino a sette anni.
Inoltre, è prevista una norma particolare nella possibilità che il ciclista guidi in stato di ebbrezza o sotto l’uso di sostanze stupefacenti: la sanzione amministrativa applicabile, secondo l’art. 186 C.d.s, viene calcolata in base al tasso alcolemico presente, quindi tale articolo non si riferisce solo al classico automobilista o motociclista, ma lascia campo aperto nei confronti di chiunque si metta alla guida.
Fonti normative
Art. 182 C.d.s.
Art. 590 bis c.p.
Art. 589 bis c.p.
Art. 186 C.d.s.
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