Chi paga l'avvocato in caso di sinistro stradale?

Nella maggior parte dei sinistri stradali la presenza di un avvocato risulta superflua, tuttavia ci sono dei casi in cui la sua assistenza risulta indispensabile. Vediamo quali sono i casi in questione e da chi viene pagato l’avvocato.

chi paga avvocato per sinistro stradale

1. Avvocato per sinistro stradale

La regola generale vuole che l'assicuratore sia obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo ( sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi). L’obbligo gravante sull’assicuratore di tenere indenne l’assicurato dalle spese di lite rappresenta, però, un’obbligazione accessoria rispetto a quella principale. Tale obbligo si ritiene escluso, dunque, qualora l’assicurato abbia scelto di difendersi senza avervi interesse o senza poter ricavare alcuna utilità (Cass. 5479/2015). Infatti, l'art. 1917, comma 3, c.c., fa riferimento alle spese sostenute "per resistere" ed esclude quelle che siano state sostenute non per attività di resistenza alle pretese del terzo, ma per attività complementari ad essa (Cass. 10595/2018; Cass. 14107/2019).

Dunque, a seguito di un sinistro stradale con danni a cose e/o persone, se le parti non riescono a trovare un accordo, l'avvocato risulta necessario e, come ha stabilito la Cassazione, nella maggior parte dei casi, l'avvocato viene pagato dalla compagnia assicurativa.

Questo è giustificato dal fatto che le spese legali affrontate a seguito del sinistro stradale costituiscono un danno patrimoniale prodotto dall'incidente e, di conseguenza, il danneggiato ha il diritto di ottenere il rimborso delle spese affrontate.

Vediamo i due casi che si potrebbero verificare nella procedura per l'ottenimento del risarcimento dall'assicurazione:

  • Nel caso in cui si raggiunga un accordo tra danneggiato ed assicurazione, l'assicurazione pagherà le spese legali, anche se la scelta di farsi assistere da un avvocato è stata fatta unicamente dal cliente e non dall'assicurazione. In pratica, quando l'assicurazione presenterà il risarcimento all'automobilista, questo comprenderà anche le spese affrontate per la gestione della pratica (cioè onorario dell'avvocato ed eventuale compenso per il medico legale che ha redatto la perizia sui danni fisici). Per permettere all'assicurazione di liquidare la giusta somma, comprensiva del compenso all'avvocato, è opportuno che il cliente lo concordi fin dall'inizio con il suo legale. Per questo, sebbene sia ammesso anche un accordo verbale tra avvocato e cliente, sarebbe preferibile un accordo scritto (anche per evitare che l'avvocato chieda in seguito compensi aggiuntivi).Quindi, nel caso in cui l'automobilista e l'avvocato concordino preventivamente (cioè al momento del conferimento dell'incarico di gestione del sinistro) l'entità del compenso, quest'ultimo, se accettato dall'assicurazione, sarà liquidato nella quantità concordata. Se le parti, tuttavia, pur conoscendo la somma massima che l'assicurazione sarebbe disposta a versare, hanno comunque pattuito un compenso superiore, la parte in eccesso gli dovrà essere liquidata dal cliente.
  • Nel caso invece in cui l'avvocato e il cliente non abbiano concordato l'entità del compenso, l'avvocato potrà presentare la sua richiesta a fine pratica presentando la relativa fattura. A questo punto, l'assicurazione deciderà in che misura accoglierla e l'eventuale compenso in eccesso dovrà essere pagato dal cliente.

2. In che modo avviene la liquidazione del compenso?

La parcella spettante all'avvocato è determinata in percentuale rispetto all'intero risarcimento (di solito si aggira intorno a circa il 10-20% dell'intero risarcimento). Di norma l'assicurazione versa nelle mani del proprio assicurato l'entità del risarcimento, comprensivo della somma per le spese legali; spetterà poi al cliente indennizzare il proprio avvocato.

Potrebbe anche accadere che l'avvocato si accordi direttamente con l'assicurazione affinché questa provveda a due e distinti compensi: uno al danneggiato a titolo di risarcimento e l'altro all'avvocato a titolo di parcella per l'onorario. In quest'ultimo caso l'avvocato dovrà accontentarsi della somma concordata con la compagnia assicuratrice e nulla potrà pretendere dal proprio cliente in aggiunta.

3. Quando l'avvocato non è pagato dall'assicurazione?

Ci sono dei casi in cui l'assicurazione è esentata dall'obbligo di risarcire le spese per l'avvocato: si tratta di tutte le ipotesi in cui:

  • la gestione del sinistro non presenta alcuna difficoltà
  • i danni derivanti dal sinistro sono di lieve entità
  • l'assicurazione della controparte è intervenuta tempestivamente a tutela del danneggiato.

In tutti questi casi, qualora il cliente decida ugualmente di nominare un avvocato, questi verrà pagato dal cliente e mai dalla compagnia assicuratrice.

4. Attenzione al patto di gestione della lite contenuto nelle condizioni generali di contratto

ll patto di gestione della lite può essere contenuto nei contratti assicurativi, con tale accordo l'impresa assume la gestione delle liti, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorrano, legali e periti. Se la suddetta clausola è presente nel contratto ed è stata accettata dall’assicurato, in caso di sinistro, lo stesso oltre al generale obbligo di informare tempestivamente e compiutamente l'assicuratore del sinistro, avrà anche il preciso obbligo di non intervenire direttamente nella gestione della vertenza senza il preventivo consenso dell'assicuratore.
Per effetto del contratto di assicurazione, infatti, il rischio viene trasferito dall'assicurato all'assicuratore che si trova così a dover sopportare le conseguenze economiche del debito da responsabilità dell'assicurato.

In caso di violazione del patto di gestione per illegittima interferenza dell'assicurato, invece, lo stesso si troverebbe a dover sopportare le spese di cui all'art. 1917 c. 3 c.c. Sul punto, però, nel 2020 la Cassazione si è pronunciata affermando che, affinchè tale clausola sia produttiva di effetti è necessaria la manifestazione del consenso dell’assicurato di avvalersi della stessa.

Redatto da: Luisa Panici

Aggiornato da: Angelica Prodomo

Fonti normative

(Cass. 5479/2015).

Cass. sent. n. 3266/2016 del 19.02.2016

Art. 1223 c.c.

(Cass. 10595/2018; Cass. 14107/2019)

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