Cellulare alla guida: quando l'utilizzo è consentito?

L’uso del cellulare alla guida è punito dal codice della strada con sanzioni pecuniarie, nonché in caso di recidiva, anche dalla sospensione della patente, salvo che vengano utilizzati apparecchi di viva-voce o auricolari. In caso di infrazione è però possibile la contestazione della multa.

utilizzo consentito del cellulare alla guida

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1. L’uso del cellulare alla guida

L'argomento che tratteremo oggi riguarda il tema della circolazione stradale, più precisamente, in quali circostanze è possibile utilizzare il cellulare durante la guida.

L’uso del cellulare alla guida è severamente vietato dal codice della strada, esso infatti rappresenta la causa principale degli incidenti stradali, costituendo la maggior fonte di distrazione quando si è al volante.

Per tale motivo, l’art. 173 c.d.s. al secondo comma vieta l’uso del cellulare durante la guida, salvo che vengano utilizzati apparecchi di viva-voce o l’auricolare.

Tuttavia, occorre precisare che si incorre comunque nella contravvenzione, di cui all’art. 173 2° comma c.d.s., qualora l’utilizzo di tali apparecchi richieda l’utilizzo delle mani o quando l’uso degli auricolari causi una diminuzione della percezione uditiva del conducente tale da non garantire una guida sicura.

Difatti, la norma in questione, consente l’utilizzo del viva-voce o degli auricolari a condizione che l’automobilista abbia sia la capacità di ascoltare i suoni, da entrambe le orecchie, e sia le mani libere dall’utilizzo degli apparecchi medesimi.

Ciò significa che se si utilizza il viva-voce tenendo il cellulare tra le mani, anziché fissarlo in un apposito supporto o si utilizzino le cuffie auricolari ad un volume eccessivo disturbando, in tal modo, la percezione dei suoni, si incorrerà nell’infrazione e di conseguenza al pagamento della multa a seguito dell’accertamento dell’autorità pubblica.

L’art. 173 c.d.s. prevede, in caso di contravvenzione, il pagamento di una multa da 165€ a 661€ nonché la sospensione della patente da uno a tre mesi, qualora nel corso di due anni l’automobilista sanzionato compia un’analoga violazione.

1.2 Le eccezioni

L’art. 173 c.d.s. consente l’uso del cellulare alla guida per determinati operatori istituzionali, in quanto si presume che il suo utilizzo, in tal caso, avvenga per l’assolvimento dei compiti e delle mansioni che fanno riferimento a tali organi.

Difatti, qualora si accerti che l’uso del cellulare alla guida sia avvenuto per ragioni estranee allo svolgimento dei compiti istituzionali, si incorrerà nella sanzione di cui all’art. 173 c.d.s., con relativo pagamento della multa come qualsiasi altro automobilista.

Tra gli organi a cui è consentito durante la guida l’uso del cellulare rientrano:

  • le Forze Armate;
  • la Polizia di Stato e Penitenziaria;
  • la Guardia di Finanza;
  • i Vigili del Fuoco;
  • la Croce Rossa;
  • il Corpo Forestale.

 

2. La contestazione della multa

In caso di sanzione per l’uso del cellulare alla guida, è possibile contestare la multa proponendo ricorso alternativamente al prefetto o al giudice di pace del luogo ove è stata accertata la presunta violazione al codice della strada.

Occorre, però, fare attenzione alle diversità delle due modalità procedurali, infatti:

  • il ricorso al prefetto può essere proposto entro sessanta giorni dal ricevimento della multa, mentre al giudice di pace entro trenta giorni;
  • il ricorso prefettizio non richiede l’assistenza di un avvocato difensore, mentre questa è necessaria per il ricorso al giudice di pace per importi superiori a 1.100€, al di sotto dei quali è possibile la difesa personale;
  • il ricorso al prefetto può essere inoltrato a mano, a mezzo PEC o racc. A/R; il ricorso al giudice di pace va presentato nella cancelleria civile competente, versando il contributo unificato nella misura di 43€.

L’automobilista multato può indicare diversi motivi di contestazione della multa, al fine di ottenere il suo annullamento. Tra i diversi motivi, si possono citare:

1) in caso di contestazione non immediata:

  1. la notifica del verbale, oltre i termini di novanta giorni dall’infrazione;
  2. la mancata indicazione della norma del c.d.s. violata ovvero del luogo e delle circostanze, sarebbe avvenuta la presunta violazione stradale;
  3. la mancata indicazione del prefetto o del giudice di pace competente a ricevere il ricorso di contestazione;
  4. l’indicazione generica, nel verbale, delle cause della contestazione differita anziché immediata;

2) invocare lo stato di necessità, ossia il ricorrere di una circostanza tale da escludere l’antigiuridicità della condotta illecita, compiuta alla guida, e di conseguenza non punibile.

Lo stato di necessità, in particolare, è previsto quale causa di esclusione della responsabilità quando la condotta dell’agente sia da ricondurre alla necessità di salvare se stesso o un prossimo congiunto, da un pericolo attuale e concreto.

Tuttavia, al fine di invocare lo stato di necessità, occorre che il pericolo non sia stato provocato dall’agente, e che esso non possa essere evitato ponendo in essere altre condotte lecite o che la condotta adottata sia proporzionale alla gravità del pericolo per cui è stata eseguita.

Ciò significa che l’automobilista che invochi lo stato di necessità, al fine di ottenere l'annullamento della multa, per l’uso del cellulare alla guida, non può semplicemente indicare il ricorrere di una circostanza tale da configurare lo stato di necessità o il convincimento di trovarsi in tale condizione: deve dimostrare concretamente che non ricorrevano, al momento della violazione, comportamenti diversi da quello tenuto in violazione del codice della strada.

Solo quando fornisca la prova dell’impossibilità, non semplicemente il disagio o la scomodità a ricorrere a strumenti alternativi alla condotta illecita, potrà ottenere l’annullamento della multa e delle sanzioni conseguenti.

Fonti Normative

Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n.285: Codice della Strada

Decreto Legislativo 1 Settembre 2011, n. 150: Disposizioni di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione

Legge 24 Novembre 1981, n. 689: Modifiche al sistema penale

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Avvocato Roberto Ruocco Team Avvocatoflash

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