Quando una causa civile va in prescrizione?
Il processo civile inizia con un atto di citazione, seguito dalla fase dell'esperimento delle prove, per concludersi con la pubblicazione della sentenza. Una causa civile va in prescrizione però, se tutte le fasi del processo non vengono concluse per tempo.
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1. Le cause civili
Nell'ordinamento italiano esistono vari tipi di processi civili, differenziati dal criterio della competenza per valore e per materia:
- innanzi al Giudice di Pace;
- innanzi al Tribunale Ordinario;
- in materia di locazione;
- in materia di lavoro;
- in materia di contravvenzioni;
- per il recupero del credito;
- per la vendita dei beni pignorati.
2. Durata di una causa civile
Le tempistiche previste per l'esperimento di una causa civile, generalmente lunga nell'ordinamento italiano, dipendono anche dalla materia di cui è causa. Il legislatore con la cd.Legge Pinto (La L. 24/03/2001, n. 89), nel recepire il principio di ragionevole durata dei processi sancito dall’art. 6 CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo) e costituzionalizzato all’art. 111 Cost. quale corollario del principio del c.d. giusto processo, ha posto dei limiti alla durata del processo.
Si considera rispettato il termine ragionevole se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, due anni in secondo grado e un anno nel giudizio dinnanzi la Corte di Cassazione. Si considera altresì rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni e se la procedura fallimentare si è conclusa in sei.
Comunque, si considera rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni. Il processo civile si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo o con la notificazione dell’atto di citazione. Ai fini del computo del termine ragionevole non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso e di quello intercorso per proporre impugnazione.
3. Motivazione della durata di una causa civile
Le cause delle lungaggini di un processo civile possono essere individuate guardando al processo civile sotto un triplice aspetto:
- dal punto di vista del Giudice, che molto spesso fissa le udienze a distanza di parecchi mesi, complice il numero elevato di cause allo stesso assegnate;
- dal punto di vista dell'Avvocato, che molto spesso potrebbe evitare di chiedere rinvii di udienze quando la strategia difensiva risulta essere già decisa ed impostata;
- dal punto di vista della Legge, “a causa” del garantismo che riconosce al cittadino.
4. La prescrizione
Il legislatore, al fine di dettare una disciplina che assicuri certezza e stabilità ai rapporti giuridici, ha stabilito che L'inerzia del titolare del diritto soggettivo per un determinato periodo di tempo stabilito dalla legge, produce l'estinzione del diritto stesso: la prescrizione.
L'inerzia del titolare del diritto soggettivo per un determinato periodo di tempo stabilito dalla legge produce l'estinzione del diritto stesso: la prescrizione.
Le norme che stabiliscono la prescrizione del diritto e il tempo necessario affinché un diritto debba essere considerato prescritto sono norme inderogabili, in quanto l'istituto della prescrizione risponde ad un'esigenza di certezza dei rapporti giuridici. Si tratta, dunque, di un istituto di ordine pubblico.
Non tutti i diritti però sono prescrivibili. Come i diritti indisponibili, che derivano dagli status personali, come ad esempio la responsabilità genitoriale, prima definita “potestà genitoriale”. Dall'esempio appena fatto, è evidente che tali diritti sono attribuiti al titolare nell'interesse generale dell'ordinamento, costituendo per il titolare sia un potere che un dovere.
Il presupposto della prescrizione è, dunque, l'inerzia ingiustificata del titolare del diritto. Il tempo necessario stabilito dalla legge inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto soggettivo avrebbe potuto essere esercitato.
Quanto al tempo richiesto dal Legislatore, si distingue:
- la prescrizione ordinaria, da applicarsi in tutti i casi in cui la legge non stabilisce diversamente, di 10 anni (20 per l'usucapione e per i diritti reali su cose altrui);
- la prescrizione breve, 5 anni per il diritto al risarcimento del danno che consegue ad un illecito civile, annullamento del contratto, i diritti derivanti da prestazioni periodiche, i diritti che conseguono a rapporti societari, 1 anno per i diritti che conseguono a particolari rapporti di tipo commerciali (ad esempio la mediazione).
5. Decorrenza del termine di prescrizione
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. La possibilità di esercizio del diritto rilevante ai fini della determinazione del momento a partire dal quale comincia a decorrere la prescrizione, è la possibilità legale e non già quella di fatto.
Pertanto la prescrizione non comincia a decorrere se il diritto è sottoposto a condizione sospensiva o a termine iniziale; non è, invece, di ostacolo alla decorrenza della prescrizione l’impedimento di mero fatto: ad esempio, la circostanza che il titolare del diritto ignori di essere tale ovvero ignori l’identità del suo debitore.
L'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione ai quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione, tra le quali, salva l'ipotesi di occultamento doloso del debito, non rientra l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento.
Fonti normative
Sezione II e Sezione III, Titolo I, Libro I, cod. proc. civ.
Sezione I, Capo I, Titolo V, Libro VI, cod. civ.
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