Cosa fare in caso di lesione della quota legittima?

La quota legittima consiste in quella parte del patrimonio di cui il testatore non può disporre, questo perché essa spetta per legge ai soggetti a quest’ultimo legati da uno stretto vincolo di parentela, di seguito vediamo cosa succede nel caso in cui tale quota venga lesa.

La quota legittima consiste in quella parte del patrimonio di cui il testatore non può disporre, questo perché essa spetta per legge ai soggetti a quest’ultimo legati da uno stretto vincolo di parentela, di seguito vediamo cosa succede nel caso in cui tale quota venga lesa.


LA QUOTA LEGITTIMA

La quota legittima è quella porzione di eredità riservata necessariamente e senza eccezione a determinati, strettissimi congiunti detti legittimari. Si tratta del coniuge o del partecipante a unione civile, dei discendenti (figli), degli ascendenti ( genitori, o nonni del defunto).
La suddetta quota, pertanto, non può essere toccata in vita né con donazioni, né con la redazione di un testamento che dimentichi, o peggio, diseredi tali soggetti. Tale quota dipende dal rapporto familiare che intercorre con il defunto e dal numero dei legittimari, la somma delle quote di legittimari non esaurisce il patrimonio ereditario; esiste sempre una quota ereditaria detta “disponibile”, che, chiunque, facendo testamento, può devolvere come crede.
La lesione della quota legittima può verificarsi sia in caso di successione testamentaria che in caso di successione legittima, può consistere o in una totale esclusione del legittimato dalla successione “pretermissione”, oppure nell'assegnazione al legittimario di beni aventi un valore inferiore a quello previsto dalla legge.


AZIONE DI REINTEGRA DELLA QUOTA LEGITTIMA E RIUNIONE FITTIZIA

Per comprendere se vi sia o meno lesione della legittima bisogna procedere in via preliminare all’azione di riduzione, in via preliminare alla cosiddetta riunione fittizia.
Quest’ultima è una vera e propria operazione matematica che consente di individuare con esattezza la quota di cui il testatore poteva liberamente disporre, tenuto conto della qualità, del numero dei legittimari e dell’ammontare complessivo dell’asse ereditario.
In caso si lesione delle prerogative dei legittimari, il legislatore attribuisce al soggetto interessato un diritto potestativo ad esecuzione processuale avente ad oggetto la possibilità di agire in riduzione.
L’azione di riduzione ( art. 553 c.c.) è quella concessa al legittimario che ha visto ledere, in tutto o in parte, la sua quota di legittima a causa delle disposizioni testamentarie o delle donazioni effettuate dal defunto, con essa si tende ad ottenere la riduzione delle disposizioni testamentarie o delle donazioni allo scopo di reintegrare la legittima. Presupposti dell’azione in questione sono la dimostrazione della qualità di legittimario e l’effettiva lesione della quota legittima.
Il codice civile parla genericamente di azione di riduzione. In realtà si tratta di due azioni giuridiche autonome anche se strettamente connesse , infatti l’erede legittimario deve:
Per prima cosa esperire l’azione di riduzione con lo scopo di far dichiarare l’inefficacia delle disposizioni testamentarie o delle donazioni;
In secondo luogo, esperita vittoriosamente l’azione di cui sopra, esperirà l’azione di restituzione contro i beneficiari delle disposizioni ridotte ed, eventualmente l’azione di restituzione contro terzi acquirenti.
Detto ciò per reintegrare la quota di legge occorre esercitare l’azione di riduzione volta a far dichiarare invalidi integralmente o parzialmente gli atti che hanno prodotto la lesione della stessa.
L’azione di restituzione va esperita entro dieci anni dalla morte del donante o del testatore. 


ESPANSIONE DELLE QUOTE IN CASO DI SUCCESSIONE LEGITTIMA

L’accrescimento (art. 674 c.c.) è quel fenomeno giuridico che produce l’effetto di espandere la quota degli altri contitolari qualora venga meno la titolarità di qualcuno di essi.
L’art. 522 c.c. prevede anche l’ipotesi di accrescimento nella successione legittima, tale norma prevede che la quota di un successore legittimo che abbia rinunciato all’eredità o che non può accedervi si accresca a favore di coloro che con lui avrebbero concorso alla successione. Le caratteristiche principali dell’accrescimento sono :
L’automaticità dell’acquisto, per cui non è necessaria un’ulteriore accettazione;
La retroattività dell’acquisto all’apertura della successione, essendo l’espansione dell’originario diritto;
L’irrinunciabilità


QUOTE DI RISERVA PER LE SINGOLE CATEGORIE DI LEGITTIMARI


Negli articoli 537 e seguenti si stabilisce nel dettaglio a quale quota i legittimari abbiano diritto anche in presenza di altri successibili che a loro volta siano legittimari.
Le quote di legittima variano, quindi, in relazione al rapporto di parentela o di coniugio intercorrenti con il de cuius, in relazione alla presenza o meno di determinate categorie di successibili ed in relazione al concorso dei vari legittimari tra loro.
Come noto i legittimari si dividono in tre categorie:
- Discendenti, nel caso in cui il defunto lasci un solo figlio, questo avrà diritto almeno alla metà del patrimonio, se lascia più di un figlio essi dovranno avere congiuntamente non meno dei due terzi del patrimonio ereditario;
- Ascendenti, se non ci sono figli a questi spetterà un terzo del patrimonio , se concorrono con il coniuge a loro spetterà un quarto ed al coniuge la metà;
- Coniuge, se non concorre con altri legittimari ad esso spetterà la metà del patrimonio, se concorre con un solo figlio, sia il coniuge che il figlio avranno diritto a non meno di un terzo ciascuno, ove concorrano altri figli questi avranno diritto congiuntamente a non meno della metà, in questo caso la legittima del coniuge si riduce ad un quarto.

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