Cosa sono e quali sono gli atti giudiziari

Guida legale ai principali atti giudiziari dei processi civili, penali e amministrativi in Italia

atti giudiziari

1. Cosa sono gli atti giudiziari

Gli atti giudiziari, oggetto di notifica, possono riguardare sia il processo civile che il processo penale che quello amministrativo. Tali atti provengono dal giudice, dalla cancelleria, dagli uffici o da un avvocato che notifica un atto del giudice.
Un atto giudiziario può contenere varie tipologie di documenti. Non sempre gli atti giudiziari contengono convocazioni a un processo in qualità di parti direttamente coinvolte, ma possono essere rivolti, ad esempio, al soggetto in qualità di testimone in merito a fatti riguardanti altre persone, dei quali è a conoscenza.

Si definiscono atti giudiziari tutti gli atti che provengono dagli organi del tribunale (es. giudici, cancelleria, ufficiale giudiziario) sia esso civile o penale. Non sono invece qualificabili come tali, gli atti provenienti da autorità amministrative come Equitalia, Agenzia delle Entrate, polizia o carabinieri, Comune, Inps, ecc., anch’essi inviati con busta verde.
Per poter parlare di atti giudiziari il mittente non deve necessariamente essere un giudice, in quanto potrebbe essere anche un avvocato.
La caratteristica distintiva è che l’atto giudiziario viene inviato non nella consueta busta bianca ma in una busta di colore verde, la raccomandata può essere consegnata a mano da un ufficiale giudiziario o da un postino, quest’ultimo nel caso in cui non trova nessuno in casa rilascia nella cassetta della posta un avviso di giacenza.

Essendo l’elenco della tipologia degli atti in questione molto vasto è impossibile sapere in anticipo di cosa si tratti, l’unico modo possibile per conoscerne il mittente, e quindi il contenuto, è quello di recarsi presso l’ufficio postale competente e ritirare la raccomandata.

2. Le tipologie di atto giudiziario

Gli atti giudiziari, come già specificato, possono essere penali, civili o amministrativi. Di seguito si riportano i principali atti giudiziari oggetto di notifica.
Gli atti giudiziari civili provengono da un Tribunale Civile.

Essendo tantissimi gli atti prodotti nel processo civile, spesso non vengono comunicati alle parti ma piuttosto ai loro legali:

  • Citazione in giudizio o ricorso: atti introduttivi del giudizio di primo grado.
  • Atto di Appello: atto introduttivo del giudizio di secondo grado.
  • Ricorso in Cassazione: giudizio di terzo grado.
  • Intimazione ai testimoni: intimazione ai testimoni di comparire in udienza.
  • Notifiche di sfratti per morosità.
  • Decreto ingiuntivo: intimazione al debitore di corrispondere una somma di denaro o di consegnare un bene mobile, entro il termine di 40 giorni dalla notifica.
  • Atto di precetto: invito rivolto al debitore a versare una somma entro 10 giorni.
  • Sentenza: provvedimento di natura decisoria con cui il giudice si pronuncia, definendo o meno il giudizio.

Atti giudiziari penali, quando provengono da un Tribunale Penale, essi sono in genere i più temuti in quanto riguardano processi particolarmente delicati, potrebbe trattarsi di:

  • Informazioni di garanzia: ossia la comunicazione che si è indagati per un fatto illecito, con la precisazione della data e dell’ora in cui è stato commesso e l’invito all’interessato di avvalersi di un avvocato al fine esercitare il proprio diritto di difesa.
  • Decreto di citazione in giudizio: notificato alla persona offesa dal reato e all’imputato.
  • Avviso di richiesta di archiviazione: notificato alla persona offesa.
  • Avviso di conclusione indagini preliminari: notificato all'indagato nel caso in cui non sia disposta l'archiviazione.
  • Decreto penale di condanna: destinato all'imputato.
  • Avviso di fissazione dell’udienza preliminare: notificato all'imputato e alla persona offesa dal reato.
  • Decreto di sospensione: destinato al condannato.
  • Ordinanza di condanna a pena pecuniaria: destinato al condannato.

Atti giudiziari amministrativi provengono dal Tribunale Amministrativo, e possono riguardare:

  • Ricorso al T.A.R.: atto introduttivo al giudizio di primo grado.
  • Ricorso al Consiglio di Stato: atto introduttivo al giudizio di secondo grado.
  • Ricorso per ottemperanza: atto volto a conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato o esecutive e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario.

3. La notifica degli atti giudiziari

La notifica degli atti giudiziari avviene ai sensi dell’art. 137 e seguenti del codice civile:

- Consegna a mano: l’atto giudiziario, salvo diverse specificazioni di legge, deve essere consegnato “in mani proprie” presso l’abitazione del destinatario dall’ufficiale giudiziario. Quello che viene consegnato non è altro che la copia conforme all’originale dell’atto giudiziario. Se l’atto in questione è un documento informatico la consegna viene effettuata all’indirizzo Pec del destinatario; se non ne è in possesso, anche in questo caso, la consegna avviene a mano con supporto cartaceo conforme all’originale.

- Notifica nella residenza, domicilio o dimora: Se è impossibile effettuare la consegna a mano, gli atti giudiziari sono da notificare nel Comune di residenza del destinatario, precisamente all’indirizzo di residenza, dove ha l’ufficio o dove esercita l’attività d’impresa o di commercio. Se il destinatario non è in casa o in ufficio, la consegna può avvenire anche nelle mani di un familiare, del coniuge o del convivente, purché sia maggiore di 14 anni non palesemente incapace. Altrimenti l’ufficiale giudiziario può lasciare la copia dell’atto anche al portiere, se presente oppure al vicino di casa. In ogni caso al destinatario dell’atto verrà notificata una lettera di avviso con raccomandata a/r.

Irreperibilità o rifiuto di ricevere l’atto giudiziario: in tal caso l’ufficiale giudiziario incaricato della consegna dell’atto deve depositare l’atto presso l’albo pretorio del Comune di residenza del destinatario, affiggere l’avviso di deposito alla posta della sua abitazione e infine inviare l’avviso di deposito dell’atto giudiziario con raccomandata a/r.

- Residenza del destinatario sconosciuta: nel caso in cui non sia possibile individuare esattamente l’indirizzo di residenza o il domicilio del destinatario. In questo caso l’ufficiale incaricato ha tre possibilità, alternative tra loro, per depositare l’atto: presso l’albo pretorio del Comune in cui il destinatario ha l’ultima residenza, sempre se nota; presso la casa del Comune in cui è nato; presso il Pubblico Ministero. In ogni caso la notifica si considera effettuata dopo 20 giorni a partire da quello in cui è avvenuto il deposito.

4. Come intuire il contenuto di una busta verde

Nel caso in cui ci venga rilasciato un avviso di giacenza possiamo subito capire se il contenuto della raccomandata, che non ci è stata consegnata perché eravamo assenti, sia relativo proprio ad un atto giudiziario, basta infatti fare riferimento al codice identificativo. Vediamo di seguito nel dettaglio di quali codici stiamo parlando:

- Codici 75,76,77,78,79, solitamente sono codici che riguardano multe generiche, contravvenzioni, atti giudiziari (ad esempio: provvedimenti del Tribunale o atti di citazione o comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate);

- Codice 787, esso è espressamente riferito agli atti giudiziari, avvisi di pagamento, atti di citazione o avvisi di pagamento per tasse non versate.

5. Cosa fare quando si riceve un atto giudiziario

Abbiamo chiarito che se il postino o l’ufficiale giudiziario vi ha consegnato una busta verde oppure se è stato lasciato nella vostra cassetta della posta un avviso di ricevimento di colore verde si tratta di un atto giudiziario, pertanto soltanto una volta aperta la busta potrete realmente sapere di che cosa si tratti.
Quando si riceve la notifica di un atto giudiziario è sempre consigliabile ritirare la comunicazione ricevuta in modo tale da conoscere nell’immediato il contenuto della busta e non incorrere in situazioni in cui non si è in grado di difendersi.

La cosa da fare una volta aperta la busta è quella di consultare il proprio legale di fiducia, ma nell’immediato è possibile capire abbastanza in quanto l’intestazione dell’atto è indicativa della provenienza dello stesso.

In genere negli atti giudiziari è sempre previsto un termine entro in quale attivarsi, in quanto se non si reagisce la difesa potrebbe essere pregiudicata. Non è comunque mai conveniente evitare di ritirare il plico e lasciar correre, infatti, la notifica si considera perfezionata per il destinatario, una volta che siano trascorsi 10 giorni dall’invio della raccomandata contenente l’avviso del tentativo di consegna e della giacenza.

Inoltre, decorsi 180 giorni dalla consegna dell’avviso si riterrà compiuta la giacenza di conseguenza l’atto non potrà più essere ritirato e verrà rispedito al mittente considerato come notificato, quindi produttivo di effetti giuridici. Nella circostanza in cui il plico è stato consegnato da un ufficiale giudiziario ma non è arrivato al ricevente lo stesso verrà depositato nella casa comunale.

6. Gli atti giudiziari più comuni

  1. Sentenze: si tratta di provvedimenti emessi dai Giudici, mediante i quali viene resa nota la decisione di merito ovvero la decisione su una questione pregiudiziale o di rito, che gli stessi prendono nel corso di un procedimento;
  2. Ordinanze: sono quei provvedimenti emessi sempre dal Giudice nel corso di un procedimento, proprio al fine di regolarne lo svolgimento e per risolvere questioni procedurali insorte tra le parti. Si tratta di un provvedimento ad efficacia provvisoria, in quanto il suo contenuto è destinato ad essere superato da quello della sentenza, ma deve essere comunque portato a conoscenza delle parti;
  3. Decreti: il Giudice pronuncia il Decreto d’ufficio o su istanza di parte qualora decida su attività relative al processo, ma anche quando dispone provvedimenti cautelari o adotta decisioni che rientrano nella volontaria giurisdizione. Il Decreto è, di norma, un atto che viene adotto al di fuori dell’udienza, senza contraddittorio tra le parti – ad eccezione di alcuni casi specificatamente previsti;
  4. Citazioni: si tratta proprio dell’atto mediante il quale una parte cita l’altra a comparire nell’udienza fissata nell’atto stesso, al fine di discutere le proprie ragioni. È l’atto mediante il quale viene avviata una causa, e deve essere necessariamente notificato a soggetto che viene citato a comparire, in modo che anch’egli, a sua volta, possa predisporre una difesa adeguata;
  5. Precetti: si tratta, nello specifico, di un avviso al debitore dell’imminente avvio del pignoramento, contenente anche l’intimazione al pagamento della somma dovuta entro un termine di 10 giorni;
  6. Intimazione a testimoniare: si tratta di un avviso ai testimoni a comparire in un’udienza durante la quale verranno interrogati da parte del Giudice sui fatti del giudizio di cui hanno una determinata conoscenza.

7. La tassazione degli atti giudiziari

La tassazione degli atti giudiziari è specificamente prevista dall’Art. 37 del D.P.R. n.131/1986: tale previsione normativa sancisce, infatti, gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili con i quali un giudizio viene definito anche solo parzialmente, così come i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci sentenze straniere all'interno dello Stato sono soggetti all'imposta di registro.

L’importo da versare varia a seconda del tipo di atto cui ci si riferisce e dipende da diverso ufficio competente. Tale imposta va pagata anche qualora gli atti a cui si riferisce siano a loro volta ancora impugnabili, oppure siano già stati impugnati, salvo conguaglio o rimborso in base ad una successiva sentenza passata in giudicato.

In particolare, è bene ricordare inoltre che la richiesta di registrazione deve essere inviata al fisco in base alla tipologia degli atti giudiziari:

  • se la causa è civile: entro 5 giorni dalla pubblicazione della sentenza;
  • se la causa è penale: 5 giorni dal passaggio in giudicato;
  • procedure esecutive: 20 giorni dalla pubblicazione del provvedimento.

Dopo avere ricevuto tutti i documenti il Fisco provvederà a tassare gli atti, imponendo il relativo pagamento alle parti interessate entro 60 giorni: di solito è l’avvocato che si fa carico dell’onere di controllare se è necessario saldare tali cifre – infatti, non sempre l’imposta di registro è dovuta.

Da un punto di vista generale sono anche previste esenzioni fiscali per quanto riguarda:

  • inabilitazioni e interdizioni;
  • recupero crediti professionali;
  • estinzione del giudizio;
  • omologazione del concordato fallimentare;
  • sentenze del Giudice di Pace, con valore inferiore a 1.033 euro.

Il pagamento di tale imposta grava su entrambe le parti in causa in modo solidale, ciò significa che per il fisco non viene fatta distinzione tra parte vittoriosa o perdente del processo, l’unico aspetto che viene valutato è il pagamento delle tasse. Nella realtà accade, di fatto, che sia la parte che abbia dato causa al processo che paghi anticipatamente tutte le spese al fine di velocizzare i tempi e proseguire con i procedimenti necessari. Ma, le spese del giudizio, alla fine, vengono sempre addebitate alla parte soccombente, che dovrà quindi rimborsare anche le imposte di registro.

8. Cosa cambia nel 2020

Nel corrente anno sono state introdotte rilevanti novità nell’ambito della notifica degli atti giudiziari mediante posta e le misure contenute nel D.L. N. 76/2020 hanno voluto favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti. Innanzitutto, con la delibera dell’Agcom 155/19/CONS, sono state integrate le disposizioni in materia di notificazione a mezzo di servizio postale previste dalla Legge n. 890/1982, riformate dalla Legge del 30 dicembre n. 145 del 2018.

In particolare, l'Autorità con la citata delibera ha imposto dei nuovi moduli per la notificazione degli atti a mezzo posta di cui alla legge 890/1982. Poste Italiane S.p.A. già dal 22 settembre 2019 ha messo a disposizione la nuova modulistica. La Delibera ha previsto un periodo transitorio di 12 mesi, terminato il 22 settembre 2020, per consentire lo smaltimento delle vecchie buste e l'approvvigionamento delle nuove.

Di conseguenza dal 23 settembre 2020 non è più possibile utilizzare la precedente modulistica e, ai sensi dell’art. 3 della l. 890/1982, coloro i quali presenteranno all’accettazione i vecchi moduli, dovranno riconfezionare la spedizione utilizzando la modulistica conforme alle specifiche tecniche indicate dalla Delibera. Poste Italiane nel suo comunicato precisa che “in caso di diniego, le spedizioni saranno accettate sotto la responsabilità del cliente e senza pregiudizio per la Società”. Quindi è opportuno fare attenzione alla tipologia di moduli che si va a compilare in fase di notifica.

A questo punto occorre analizzare le caratteristiche della modulistica che è obbligatorio utilizzare ormai dal 23 settembre. Innanzitutto, l'Atto Giudiziario deve essere confezionato all'interno di una busta verde (c.d. busta AG), che deve essere accompagnata dall’avviso di ricevimento (Modello 23L, anche detta cartolina) il quale deve essere applicato sul retro della medesima.

Poste Italiane ha previsto tre modalità di confezionamento del plico:

  1. stampa in proprio del plico (busta e modello 23L)
  2. stampa in proprio del solo modello 23L;
  3. acquisto di modulistica prestampata; busta e modello 23L.

Ulteriore novità, per coloro che si avvalgono dei primi due tipi di stampa è quella di poter ottenere l’avviso di ricevimento mediante pec. Soffermandoci sulla stampa in proprio del plico, della busta e del Modello 23L, occorre precisare che è necessario ottenere l’autorizzazione attivando la procedura di autorizzazione nella sezione “Processo e Procedura di Autorizzazione alla Stampa in proprio Prodotti di Posta Registrata e Servizi Accessori”, direttamente accedendo al sito di Poste Italiane. Le caratteristiche che deve avere il plico, in caso di stampa in proprio, sono le seguenti:

La busta verde (Pantone: 7485u o similari), necessaria al confezionamento del plico deve avere una lunghezza compresa tra i 216 mm e i 353 mm ed una altezza compresa tra i 110 mm e i 250 mm. La cartolina Modello 23 L deve essere anch'essa verde (Pantone:7485u) e con due alette laterali, contenenti del biadesivo necessario per l'applicazione della cartolina sul retro della busta. La lunghezza della cartolina deve essere di 110 mm e la larghezza di 180 mm.

La busta deve contenere sul fonte dell’invio i seguenti elementi:

1. l’affrancatura: costituisce il pagamento del servizio di recapito e va posizionata sul fronte dell’invio, è possibile procedervi in alternativa mediante Affrancatura SMA, Affrancatura con Macchine Affrancatrici, Conti di Credito;

2. il blocco indirizzo destinatario;

3. il blocco codice a barre: sia la busta che la cartolina devono avere un proprio e distinto codice identificativo, ma collegato tra loro in modo da poterli associare, questa numerazione deve essere assegnata dal Centro Omologazione Prodotto di Poste Italiane, ottenuto a conclusione del processo di autorizzazione alla stampa in proprio, al di fuori del quale non è possibile utilizzare alcun tipo di codice a barre;

4. codice di autorizzazione per la stampa in proprio rilasciato dal Centro Omologazione Prodotto (COP);

5. requisiti testuali, in particolare vanno inserite le seguenti avvertenze: “Non consegnare a persona manifestatamente affetta da malattia mentale o a persona di età inferiore a 14 anni. CONSEGNARE possibilmente al destinatario. Se è assente il destinata¬rio, CONSEGNARE a (1) persona di famiglia convivente anche tempora¬neamente, (2) a persona addetta alla casa, o (3) a persona al servizio del destinatario; oppure, IN MANCANZA di queste persone, al portiere dello stabile o a persona vincolata da rapporto di lavoro continuativo e tenuta alla distribuzione della posta al destinatario”;

6. blocco indirizzo mittente: è obbligatorio e va apposto sul fronte dell’invio nell’angolo in altro a sinistra. Nel caso di restituzione del plico ad un soggetto diverso dal mittente, bisognerà riportare un unico indirizzo di restituzione, specificando il nominativo e l’indirizzo del domiciliatario;

7. numero cronologico dell’AG. In alternativa tale numero può essere indicato all’interno o al di sotto dell’area mittente nel rispetto delle modalità sopra riportate;

8. box mancato recapito specifico per gli Atti Giudiziari.

La busta deve contenere sul fonte dell’invio i seguenti elementi

Per quanto riguarda la cartolina di ricevimento deve contenere lo spazio riservato al codice a barre, quello necessario all’indicazione del mittente del suo procuratore e dell’Ufficio Giudiziario di riferimento.

La novità più rilevante è costituita dall’introduzione della parte riservata all’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata presso cui ricevere l’avviso di ricevimento in via telematica. La parte frontale della cartolina deve indicare:

a) indirizzo del destinatario;

b) il codice a barre insieme alla sigla AR;

c) codice di Autorizzazione alla stampa in proprio.

d) testi e diciture: Notificazione ai sensi della l. 890/1982, Avviso di ricevimento;

e) numero del codice a barre “AG”, presente sulla busta contenente la notificazione ai sensi della legge 890/1982;

f) dicitura: “Incollare senza piegare”;

g) indirizzo PEC, cui inviare l’avviso di ricevimento;

h) logo di Poste italiane in alto a destra della cartolina.

Cosa cambia nel 2020

Sul retro della cartolina vanno indicate tutte le informazioni proprie dell’avviso di ricevimento che diano prova dell’avvenuta consegna, della mancata consegna e della data del ritiro del plico.

modello 23L

Coloro che si avvalgono della stampa in proprio possono optare per altri modelli di cartolina, le cui caratteristiche possono essere analizzate all’interno della “scheda tecnica prodotto atto giudiziario business” redatta da Poste Italiane e consultabile sul sito www.poste.it. Si consiglia di leggere attentamente la scheda ove trovare ogni dettaglio tecnico sulle modalità di notifica ex l. 890/1982 e successive modifiche.

In tale documento, per coloro che non vogliono avvalersi della stampa in proprio della busta e del Modello 23L, vengono indicate anche le caratteristiche della modulistica disponibile direttamente presso gli Uffici Postali. Per tali modelli prestampati le caratteristiche sono le seguenti:

La busta deve contenere i dati del mittente, del destinatario e il codice a barre; il Modello 23L deve contenere il codice a barre con l’acronimo “AR” e l’etichetta con l’acronimo “AG” da apporre sulla busta.

Occorre associare gli stessi codici a barre “AR” e “AG” rispettivamente sulla busta e sulla cartolina.

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEL PROPRIO DOMICILIO DIGITALE PER IMPRESE E PROFESSIONISTI, FACOLTA’ DEL DOMICILIO DIGITALE PER I CITTADINI

Il decreto semplificazioni (D.L. 76/2020) ha previsto l’obbligo dal 1° ottobre 2020 per imprese e professionisti di comunicare il proprio domicilio digitale rispettivamente ai propri Albi professionali e al registro delle imprese.

La ratio di tale norma è data dalla possibilità di ottenere maggiore interconnessione tra enti e imprese e privati, agevolando la comunicazione tra gli stessi, abbattendo i costi di notifica e rendendo più snelli gli adempimenti burocratici, attraverso l’utilizzo della posta elettronica certificata tra i suddetti soggetti.

Ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale, decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è data facoltà ad ogni cittadino di indicare un proprio indirizzo di posta elettronica, quale suo domicilio digitale, quest’ultimo è l’indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata.

Tuttavia il Regolamento eIDAS/2014 ha ampliato la portata domicilio digitale comprendendo anche i Servizi elettronici di recapito certificato qualificato (Sercq) che attualmente non hanno ancora trovato applicazione nel nostro ordinamento. Alla luce di tali innovazioni, l’art. 37 del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, garantendo l’utilizzo delle tecnologie previste al Codice dell’Amministrazione digitale, ha novellato l’art 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, sostituendo ogni riferimento all’indirizzo pec con quello di domicilio digitale. Pertanto, le imprese dal primo ottobre dovranno munirsi di un proprio domicilio digitale presso i certificatori accreditati dall’Agid (Agenzia per l’Italia Digitale).

Bisogna precisare che, proprio per via della mancata attuazione dei Servizi elettronici di recapito certificato qualificato previsti dal Regolamento europeo del 2014, di fatto le imprese e i professionisti hanno l’obbligo di comunicare il solo indirizzo pec.

Alle imprese che non adempiono a tale obbligo verrà irrogata, in forma raddoppiata, la sanzione di cui all’art. 2630 c.c, che va da un minimo di 206 euro a un massimo di 2.064 euro. Se si tratta di imprese individuali la sanzione prevista dall’art. 2194 c.c. è addirittura triplicata, si parte da un minimo di 30 euro a un massimo di 1.548 euro.

Il medesimo obbligo è stato imposto ai professionisti iscritti agli Albi o elenchi istituiti con Legge dello Stato, i quali saranno tenuti comunicare i loro domicilio digitale agli ordini di appartenenza, che a loro volta dovranno tenere un registro contenente i dati relativi agli iscritti consultabile telematicamente dalla Pubblica Amministrazione. Anche i professionisti che non comunicano il loro domicilio fiscale sono soggetti a sanzioni.

Dapprima, il proprio Ordine o Collegio invierà al professionista una diffida ad adempiere entro 30 gg, che in caso di mancato riscontro comporterà la sospensione dall’Albo o dall’elenco fino a che egli non comunicherà il proprio domicilio digitale. In sostanza la Pubblica Amministrazione potrà notificare direttamente presso il domicilio digitale atti giudiziari ad imprese e professionisti, come ad esempio sanzioni inerenti il codice della strada. Al contempo le imprese e i professionisti saranno agevolati nelle comunicazioni con gli Enti Pubblici mediante l’utilizzo dei della PEC.

Anche le persone fisiche possono attivare una propria casella di posta elettronica e un proprio domicilio digitale. Per tutti i cittadini e gli enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, l’art. 6-quater del CAD ha istituito l’ indice dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato (INAD). L’indice delle persone fisiche favorisce una comunicazione immediata tra P.A. e cittadini i quali possono ricevere atti, notifiche ed ogni tipo di comunicazione nel loro domicilio virtuale.

Verranno eliminate attività di notifica manuale e cartacea, con risparmio di tempo e denaro. L’iscrizione dell’indirizzo PEC presso INAD potrà essere effettuata mediante un portale con cui accedere tramite SPID, che è il Sistema Pubblico di Identità Digitale, il quale consente di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione tramite computer, tablet e smartphone, costituendo un’unica identità digitale.

Si profila un sistema di comunicazione tra enti e privati volto ad una digitalizzazione e semplificazione delle procedure burocratiche.

Bibliografia:

- Delibera N. 155/19/CONS AGCOM;

- Scheda tecnica prodotto atto giudiziario business, Edizione febbraio 2020, Poste Italiane;

- Decreto Semplificazioni: domicilio digitale obbligatorio dal 1° ottobre per imprese e professionisti, Claudio Bovino – IPSOA;

- https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/16/20G00096/sg;

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