Assegno di mantenimento all’ex moglie: nuove regole

Materia controversa che più volte è stata oggetto di interpretazione da parte della Corte di Cassazione, ultimo orientamento è di febbraio del 2019.

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1. L’assegno di mantenimento

L’assegno di mantenimento è un istituto volto ad assicurare al coniuge più debole economicamente un’assistenza per i fini della sopravvivenza, a seguito dello scioglimento del matrimonio. Viene valutato dal giudice durante il processo di separazione e di divorzio.

1.1 Separazione

Secondo l’art. 156 c.c. al coniuge a cui non sono stati addebitati i costi del procedimento di separazione, potrà essere riconosciuto un assegno periodico per la sua sussistenza.

I parametri che vengono delineati da questo articolo sono i redditi di entrambi e le valutazioni da parte del giudice circa le circostanze che hanno portato alla separazione.

1.2. Divorzio

Nell’ambito del divorzio la materia è disciplinata dalla legge del 1970, precisamente all’art. 5, tuttavia nel corso degli anni l’istituto è stato oggetto d’interpretazioni e di chiarimenti della Corte di Cassazione, che ha variato gli orientamenti andando ad approfondire una materia così delicata.

I criteri per la determinazione dell’assegno di mantenimento, sono nel caso in cui uno dei coniugi non possa oggettivamente procurarsi i mezzi di sussistenza o non ha mezzi adeguati quali ad esempio un proprio reddito per avere l’indipendenza economica.

In presenza di questi requisiti il coniuge economicamente più debole potrà richiedere un assegno per il concorso al suo mantenimento e la sua richiesta sarà valutata dall’autorità giudiziaria chiamata a decidere.

La sentenza di divorzio però non garantisce un mantenimento a vita, infatti questo cesserà di esistere quando il coniuge si unirà in matrimonio con un’altra persona.

L’assegno di mantenimento potrà essere versato anche in un’unica soluzione, con preclusione dalla ripresentazione della domanda di assegno.

L’assegno di mantenimento è soggetto agli indici di svalutazione economica, in modo tale da assicurare un congruo adempimento all’assistenza dell’ex coniuge.

2. Gli orientamenti della Corte di Cassazione

Fino a poco tempo fa criteri per l’attribuzione dell’assegno di mantenimento erano il tenore di vita avuto durante il matrimonio e l’indipendenza economica.

Nel 2017 è avvenuta una sentenza storica che ha cambiato le carte in tavola, in quanto, non teneva più conto del tenore di vita, ma solo al raggiungimento dell’autosufficienza economica del coniuge più debole, questo per evitare che si andasse oltre allo scopo dell’istituto ovvero quello assistenziale, ma di creare un fenomeno di parassitismo.

I giudici andavano a valutare i redditi del coniuge richiedente, l’età, l’istruzione e quanto questi elementi potessero incidere per la ricerca attiva di un lavoro e la sua esecuzione, con la certezza che se il richiedente è economicamente indipendente o è effettivamente in grado di esserlo non ha più diritto da oggi in poi ad ottenere l’assegno di mantenimento, pur se l’ex coniuge ha un tenore di vita molto più alto rispetto all’altro.

Si precisa che questa sentenza assicura una posizione particolare alle casalinghe, che si sono dedicate alla famiglia così da precludersi un lavoro stabile e un proprio reddito, infatti, si guarderà al ruolo che si è ricoperto durante il matrimonio.

Nel 2018 la Cassazione è tornata a pronunciarsi su questa materia controversa ribadendo il concetto espresso dall’art. 5 della legge sul divorzio, ovvero che per la determinazione dell’assegno di mantenimento si guarderà al ruolo che ha avuto l’ex coniuge nel matrimonio, al suo grado di collocazione e se vi è una ricerca attiva per l’indipendenza economica e l’impossibilità oggettiva per il coniuge di procurarsi i mezzi per la sua sussistenza.

Ultima pronuncia è del 2019, dove si sta tornando indietro verso il criterio del tenore di vita, in particolare con l’ordinanza 4523/2019, la Corte si è pronunciata avendo riguardo che il tenore di vita sia un elemento per la valutazione dell’adeguatezza dell’assegno (in base al tenore condotto durante il matrimonio) e che quindi sia un elemento per la comparazione oltre agli elementi di valutazione.

Angelica Sonia Cosi

Fonti

art. 156 c.c.

art. 5 l. 898 del 1970

Corte Cassazione sentenza 11504/2017

Corte Cassazione sentenza 18287/2018

Corte Cassazione ordinanza 4523/2019

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