Usura Bancaria

Vittima di Usura Bancaria? Capiamo se siamo stati vittima di Usura Bancaria e quali sono i nostri diritti.

usura bancaria

Quando si parla di usura, spesso, soprattutto nel passato, si tendeva a ricollegare questa parola al classico esempio dello “strozzino” che, dopo aver prestato denaro a qualcuno, chiedeva interessi eccessivi al momento della restituzione del prestito. Evidente come questa rappresenti una fattispecie estrema di usura, perciò vale la pena segnalare che, accanto ad essa, ne esiste un’altra, a volte perpetrata dagli istituti bancari, ma che necessita di essere conosciuta prima di capire come poter agire contro la propria banca.

Bisogna rammentare che in passato il divieto canonico di trarre vantaggio dal prestito di denaro, espresso nel principio “nummus non parit nummos”, tanto caro ad Aristotele prima e Tommaso D’Aquino poi, trovava origine nelle società contadine in relazione alla impellente necessità di soddisfare bisogni primari dell’esistenza.
Il divieto penale dell’usura, invece, è andato attenuandosi, fino a scomparire del tutto nel codice Zanardelli del 1889, in ossequio all’idea secondo cui la pattuizione degli interessi compensativi doveva essere rimessa alla sovrana autonomia delle parti.
Successivamente nel 1930, con il codice penale Rocco, si introduceva una nuova fattispecie, manifestando una maggiore sensibilità nei confronti delle situazioni di diseguaglianza sostanziale, infatti nella concezione dello stato etico, proprio dell’ordinamento fascista, si salvaguardava la tutela della parte del soggetto più debole.

1. L’usura bancaria: quando si verifica

In generale può parlarsi di usura laddove i prestiti di denaro siano forniti a tassi di interesse più elevati rispetto alle soglie stabilite dalla legge e, quando tale fenomeno ricorre nei rapporti tra banca e correntista, si parla appunto di usura bancaria.

Storicamente il fenomeno dell’usura bancaria non ha conosciuto un’ampia casistica giudiziaria prima di quest’ultimo decennio, nel corso del quale invece si registrano molte pronunce di merito e di legittimità.

Giova innanzi tutto chiarire che ogni somma di denaro erogata dalla banca sotto forma di finanziamento o di mutuo produce degli interessi, detti interessi corrispettivi, i quali rappresentano appunto il “costo” del credito erogato dalla banca (detta anche soggetto finanziatore o mutuante), ossia il corrispettivo che deve essere versato al finanziatore o al mutuante in cambio dell’immediata disponibilità di denaro ottenuta dal soggetto finanziato o mutuatario. Quest’ultimo soggetto, infatti, non restituisce alla banca il solo capitale richiesto e ricevuto, bensì la somma di capitale e di interessi che si producono nel corso del tempo, sino alla restituzione integrale della somma ottenuta.

Gli interessi richiesti dalla banca, tuttavia, non devono superare le soglie previste dalla legge, altrimenti si parla appunto di interessi usurari. Per questo motivo la legge n. 108/1996 ha stabilito che trimestralmente il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, deve provvedere alla determinazione di quello che è definito come tasso-soglia, ossia il tasso di interesse oltre il quale può parlarsi appunto di interessi usurari: il soggetto finanziatore o il mutuante è pertanto tenuto ad applicare interessi che non siano superiori rispetto al tasso-soglia, limite questo che segna il confine tra interessi legali – quindi conformi al dettato legislativo e pertanto leciti – e interessi usurari.

Per il calcolo del tasso-soglia la Banca d’Italia parte dal Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), che è l’insieme dei Tassi Effettivi Globali (TEG) applicati sul mercato dai diversi istituti bancari in relazione ad una determinata categoria di operazioni (mutui a tasso fisso, mutui a tasso variabile, finanziamenti fino a un certo importo e finanziamenti oltre determinati importi ad esempio). Si tratta dunque di un calcolo matematico effettuato dalla Banca d’Italia e che ha subìto una modifica nel corso degli anni:

  • fino al 2011 si aumentava il TEGM del 50% ed il risultato determinava il tasso-soglia;
  • dal 2011, con il d.l. 70/2011, si aumenta il TEGM di un quarto e si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali al fine di ottenere il tasso-soglia, il quale tenderà a raggiungere oggi una percentuale superiore rispetto alle modalità di calcolo adottate prima del 2011, essendo l’aumento percentuale maggiore: si è passati infatti dal precedente aumento del 50% all’attuale aumento di un quarto più ulteriori quattro punti percentuali.

In ogni caso, trattandosi di calcoli spesso complessi, ricordiamo che i tassi-soglia sono facilmente consultabili sul sito della Banca d’Italia.

Si precisa inoltre che gli interessi a cui fare riferimento sono quelli pattuiti con la banca al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo o finanziamento, quindi, per capire se gli interessi che ci sono stati applicati sono usurari, essi dovranno essere confrontati con il tasso-soglia relativo al periodo di sottoscrizione del contratto.

2. Quali interessi rientrano nell’ambito di quelli usurari?

Bisogna tuttavia capire quali interessi prendere concretamente in considerazione al fine di raffrontare gli stessi con i tassi-soglia enucleati dalla Banca d’Italia.

Secondo quanto stabilito dalla legge (l. 108/96, art. 2), per il calcolo dell’interesse usurario bisogna tenere conto di:

  • commissioni;
  • remunerazioni a qualsiasi titolo corrisposte;
  • spese, ma escludendo quelle versate per imposte e tasse.

Ci si è chiesti tuttavia se, nel calcolo degli interessi usurari, debbano includersi anche gli interessi moratori, ossia quegli interessi applicati dalla banca nel caso in cui il debitore sia inadempiente o comunque corrisponda in ritardo le somme pattuite. La questione non è di semplice soluzione, in quanto sulla stessa esiste un contrasto giurisprudenziale, fronteggiandosi due diversi orientamenti:

  • un primo orientamento ritiene che gli interessi di mora non rientrino nel calcolo degli interessi usurari, in quanto ciò risulterebbe dall’interpretazione delle norme in materia ed anche per le differenze strutturali che ricorrono tra interessi corrispettivi – inclusi nel calcolo degli interessi usurari – e interessi moratori, i quali hanno una specifica funzione sanzionatoria, a differenza dei primi che costituiscono il costo effettivo dell’operazione di finanziamento;
  • secondo un altro orientamento – recentemente confermato anche dalla Corte d’Appello di Roma nel 2016 – gli interessi di mora rientrerebbero invece nel calcolo degli interessi usurari. Ciò in quanto, nonostante gli interessi corrispettivi e quelli moratori abbiano una funzione differente, essi devono essere trattati in maniera omogenea e quindi essere entrambi inclusi nel calcolo degli interessi usurari.

Con la più recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione numero 26286/2019 è stato stabilito che "nei rapporti bancari, anche gli interessi convenzionali di mora, al pari di quelli corrispettivi, sono soggetti all'applicazione della normativa antiusura, con la conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi il c.d. "tasso soglia" previsto dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, si configura la cosiddetta usura c.d. "oggettiva" che determina la nullità della clausola ai sensi dell'art. 1815 c.c., comma 2.
Non è di ostacolo la circostanza che le istruzioni della Banca d'Italia non prevedano l'inclusione degli interessi di mora nella rilevazione del TEGM che costituisce la base sulla quale determinare il tasso soglia.

3. Contratto di mutuo: nullità parziale e recupero degli interessi

Occorre ora capire quali siano gli strumenti di tutela predisposti dal nostro ordinamento e per questo precisiamo sin d’ora che il legislatore offre in materia una tutela sia civile che penale.

Per quanto concerne la tutela civile, il legislatore prevede che, laddove gli interessi convenuti nel contratto di mutuo siano usurari, la relativa clausola dovrà essere dichiarata nulla dal giudice e non saranno più dovuti interessi (art. 1815, comma 2, c.c.). Ciò significa che il mutuo si trasformerà da oneroso – in quanto sino alla pronuncia di nullità il mutuatario corrispondeva alla banca i relativi interessi – a gratuito.

Si tratta di una nullità che viene definita parziale, in quanto il giudice non dichiarerà nullo l’intero contratto, ma solo la clausola di pattuizione degli interessi. Oltre alla nullità del contratto, il mutuatario potrà inoltre ottenere il recupero degli interessi del mutuo, domandando in sede giudiziale la restituzione degli interessi versati sino al momento della domanda giudiziale.

Con il decreto attuativo detto "Decreto Sviluppo” era stato constatato che finora le banche erano soggette ad un limite sui tassi di interesse che potevano applicare al mutuo; il cliente poteva, nel caso avesse riscontrato un possibile tasso d'usura, rescindere il contratto.
Adesso, per effetto del suddetto decreto, questo limite è stato innalzato. In sostanza cambia il metodo per il calcolo del tasso di usura, prevedendo che la soglia venga definita aumentando del 25% il tasso medio rilevato con l'aggiunta di un ulteriore 4%. Inoltre, la norma fissa un differenziale massimo tra tasso soglia e tasso medio pari all'8%.

Per quanto concerne l’usura in conto corrente, essa è determinata dai costi addebitati al correntista, connessi alle operazioni di erogazione del credito, ai sensi dell'art. 1, comma 3, L.108/96, per la determinazione del tasso d'interesse usurario si tiene conto, invece, delle commissioni, remunerazioni e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.

4. Il reato di usura bancaria

L’usura non ha esclusiva rilevanza in ambito civile, in quanto essa può essere anche oggetto di procedimento penale laddove ne ricorrano tutti gli estremi.

Il codice penale stabilisce infatti che chi si fa dare o promettere interessi usurari è oggi punito con la reclusione da 2 a 10 anni e con la multa da € 5.000 ad € 30.000.

Tale norma concedeva dapprima una notevole discrezionalità al giudice, in quanto non collegava l’usura al superamento di un tasso-soglia, ma sanzionava semplicemente colui che si approfittasse dello “stato di bisogno” di un altro soggetto, essendo dunque rimessa al giudice la valutazione di tale stato di bisogno. Con l’introduzione dei tassi-soglia, invece, il giudice effettua una valutazione più oggettiva, in quanto, come detto, per capire se sono stati applicati interessi usurari è sufficiente effettuare un raffronto tra gli interessi contrattualmente previsti e i tassi-soglia pubblicati in Gazzetta Ufficiale dalla Banca d’Italia. 

Ulteriore profilo d’incertezza della materia si coglie con il problema dell’individuazione dei soggetti responsabili del delitto. Alcune procure imputano i direttori di filiale, altre accusano i vertici aziendali.
In questo contesto l’attribuzione di responsabilità penali in capo a chi ha sottoscritto il contratto è quanto mai complessa, tanto più sul piano della prova del dolo. In definitiva la soluzione adottata dalla giurisprudenza fino ad oggi è quella di ritenere la sussistenza oggettiva del delitto ma di assolvere gli imputati per carenza dell’elemento soggettivo.

Fonti Normative

Art. 644 c.p.

Art. 1815, comma 2, c.c.

Legge n. 108 del 7 marzo 1996

Cass. 17 ottobre 2019 n. 26286

DL 13 maggio 2011, n. 70

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