Come difendersi dalle truffe bancarie?
Difendersi dalle truffe bancarie è possibile: ecco come farlo!
Una importante pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, ci spiega che la banca deve osservare un certo grado di diligenza nei rapporti con i clienti e che tale diligenza è direttamente collegata alla natura stessa dell'attività esercitata. Nel caso in cui non venga prestata la dovuta diligenza, l'istituto bancario può incorrere in responsabilità extracontrattuale dal momento in cui il promotore finanziario o il funzionario non abbia usato la dovuta diligenza.
Una volta premesso questo, chi è che decide in ordine alla risoluzione della controversia il cui oggetto sia una truffa? Questa nuova figura (diversa da un giudice) è sicuramente l'Arbitro bancario finanziario (da qui in avanti Abf), figura preposta alla risoluzione delle controversie in ambito stragiudiziale (ossia fuori dalle aule di Tribunale) che sorgono tra clienti e banche o istituti finanziari.
1. Quali sono le frodi bancarie più comuni?
Purtroppo, con l'evoluzione della tecnologia, si è evoluto anche il modo di truffare chi fa affidamento all'istituto bancario. Alcuni di questi nuovi metodi di truffa sono più conosciuti, altri meno: vediamo di analizzarne alcuni.
1.1 Il phishing
Questo particolare tipo di raggiro, prevede che l'ignaro truffato riceva una mail da parte di un indirizzo che sembrerebbe essere riconducibile all'ente finanziario di fiducia, alludendo ad una qualche falda sulla sicurezza della carta di credito del destinatario. A questo punto, nel contenuto della mail viene inserito un link che riporta ad un sito che somiglia moltissimo a quello della banca, ove è solitamente chiesto di inserire le credenziali della carta di credito al fine di ovviare alla presunta falla del sistema di sicurezza della carta. A questo punto, una volta indotti all'errore, i truffatori avranno a disposizione le credenziali della carta di credito del malcapitato.
1.2 Come ci difendiamo dal phishing?
Si metta da subito in evidenza come nessun istituto finanziario vi chiederà mai di fornire online o per via telefonica le credenziali di un proprio cliente (salvo che voi non stiate parlando con un customer care). Le verifiche vengono fatte secondo apposite regole create ad hoc per garantire al cliente la più totale garanzia di sicurezza.
Non richiamare mai numeri che non corrispondano direttamente all'istituto bancario, e per quel che riguarda le truffe online, controllare che i siti riportino sempre le conosciute https:\\ e il simbolo del lucchetto a pie pagina.
1.3 l trashing
questo tipo di truffa, prende il nome dal termine inglese trash vale a dire “spazzatura”. Questi truffatori rovistano nella spazzatura alla ricerca di qualcuno che abbia gettato carte di credito senza prima distruggerle, oppure riferimenti bancari che possano permettere ai malintenzionati di entrare il possesso dei dati sensibili di qualcuno. Alcune associazioni criminali riescono ad arrivare ai nostri dati personali perfino da una bolletta o da un estratto conto utilizzando sofisticati software che decifrano codici numerici e codici a barre.
Difendersi è semplice: evitare di gettare dati sensibili senza prima esserci assicurati che questi siano irriconoscibili.
1.4 Carding matematico
Sempre a proposito di sotware molto avanzati, arriviamo a parlare del carding matematico, vale a dire un modo fraudolento di arrivare ad ottenere il numero di una carta di credito per mezzo di applicazione di studiati algoritmi che generano numeri di carte di credito verosimili. Fortunatamente gli attuali server degli istituti bancari sono attrezzati per prevenire questa tecnica truffaldina.
2. Responsabilità della banca in ordine al comportamento delittuoso dell'intermediario finanziario
I clienti di un istituto bancario però, molto spesso possono subire danni anche da persone che prestano la propria attività lavorativa all'interno della banca stessa: i danni infatti possono anche essere conseguenza di una scorretta attività da parte del promotore finanziario.
È quindi lecito domandarsi quale sia la responsabilità della banca nel caso in cui un cliente subisca dei danni da parte di un suo dipendente: una risposta ci è fornita dalla giurisprudenza, la quale ci dice che la responsabilità dell'istituto bancario si estende anche a qualsiasi comportamento posto in essere dal promotore finanziario nell'alveo della sua attività, ivi compreso il comportamento truffaldino. Il principio cardine che sta alla base di questa logica lo si trova all'art. 2049 del c.c., che regolamenta la responsabilità dei padroni e dei committenti, responsabili appunto dei danni derivanti dall'attività dei loro sottoposti. Questo tipo di responsabilità viene definita in ambito giuridico “ responsabilità oggettiva”, vale a dire che il padrone o committente risponde di un danno che non è stato da lui direttamente causato in prima persona, ma che è stato invece causato da un soggetto a lui direttamente collegato e da lui dipendente: infatti affinché sia affermata la responsabilità solidale dell'intermediario, non è nemmeno necessario che sia provata la condotta dolosa o colposa dello stesso, perché parliamo appunto di responsabilità oggettiva.
Anche l'art 31 del Testo Unico Finanziario (TUF) prevede la responsabilità della banca in relazione all'attività del promotore finanziario, dicendo che essa è appunto solidalmente responsabile con il promotore finanziario se quest'ultimo tramite artifizi o raggiri abbia indebitamente sottratto il denaro del cliente che si era affidato alla banca.
La forma di truffa più diffusa è sicuramente la condotta del promotore finanziario che, tramite artifizi o raggiri, sottragga la disponibilità di denaro del cliente che si è affidato alla sua attività professionale.
2.1 Si può rilevare un eventuale concorso del cliente nella truffa?
Il rischio che venga accertata anche una responsabilità del cliente circa il danno da lui stesso patito, non è raro. Cosa può accadere in questo caso? L'art 1227 del Codice Civile (Concorso del fatto colposo del creditore), ci prospetta due ipotesi:
- se il cliente ha posto in essere un comportamento che ha concorso a cagionare il danno, vi è il rischio che il risarcimento del danno sia fortemente ridimensionato anche in relazione al peso che la condotta ha avuto alla realizzazione del danno;
- addirittura, se si rileva che il cliente avrebbe potuto evitare la realizzazione del danno mediante l'utilizzo della normale prudenza e diligenza, il risarcimento del danno potrebbe anche non essere riconosciuto.
3. La perizia
La perizia può rivelarsi essere un ottimo strumento per difendersi dagli istituti finanziari. Essa infatti altro non è se non una relazione tecnico contabile fatta da un professionista del settore, che aiuta il cliente ad avere un quadro preciso e dettagliato dei rapporti intercorsi tra il cliente e l'istituto bancario. In questo modo, se sono presenti delle irregolarità, queste verranno messe in rilievo e costituiranno un ottimo strumento di difesa contro la banca.
La perizia quindi è la base di partenza per intentare un'azione di risarcimento efficace.
Fonti normative
art 2049 Cod. Civ.;
art 31 TUF;
Cass Civ. n. 12448\12;
art 1227 Cod. Civ;
Trib. Milano sent. Num. 10375\2013
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