Come impugnare una sentenza del TAR
Impugnare una sentenza del TAR è una facoltà riservata alla parte soccombente, purché siano rispettate certi requisiti, condizioni e le relative procedure.
La giustizia amministrativa, proprio come quella civile e penale, offre una serie di rimedi e strumenti per impugnare le sentenze del TAR, offrendo alle parti processuali la possibilità di usufruire di diverse tutele giurisdizionali. A differenza del diritto civile, però, la giustizia amministrativa si compone di soli due gradi di giudizio, ammettendo il ricorso alla Suprema Corte soltanto per motivi inerenti la giurisdizione. Quando si parla di impugnazione nel diritto processuale amministrativo si fa riferimento principalmente a 3 strumenti: appello, revocazione ed opposizione di terzo. È necessario compiere un approfondimento per comprendere bene la disciplina.
1. Cosa significa impugnare una sentenza TAR?
Qualora la decisione del Tribunale Regionale Amministrativo risultasse viziata o iniqua ai sensi della parte soccombente, è possibile procedere all’impugnazione dell’atto giudiziario. Questa può essere proposta, come anticipato in precedenza, con tre diversi rimedi, tra cui uno ordinario e due straordinari. Partendo dal primo si fa riferimento all’appello contro la sentenza di primo grado, che può essere proposto entro 60 giorni dalla notifica, purché la decisione del giudice non sia passata in giudicato.
L’appello si può perciò qualificare come la procedura normale di impugnazione della sentenza del TAR, rivolgendo il riesame della controversia dinanzi al Consiglio di Stato (tranne in Sicilia, la quale ha istituito come giudice di secondo grado il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana). Su tale tematica è intervenuto il codice del processo amministrativo (d. lgs. 104/2010), collocando la relativa disciplina agli articoli 100 e seguenti. Proprio tra queste norme troviamo gli altri due rimedi straordinari, ovvero la revocazione (art. 106 cpa) e l’opposizione di terzo (art. 108 cpa).
Questi due strumenti di tutela straordinaria consentono alla parte soccombente di impugnare la sentenza TAR solo in determinati casi: ad esempio la revocazione è un rimedio a critica vincolata, ovvero che può essere utilizzato solo per far valere determinati vizi (previsti agli artt. 395 e 396 del codice di procedura civile). Al contrario l’opposizione di terzo è stato inserito recentemente, offrendo una garanzia al soggetto che non abbia partecipato ad un giudizio già concluso, al fine di opporsi ad una decisione che pregiudichi la propria sfera giuridica.
1.1. Quali sono i termini per impugnare una sentenza del TAR?
Anche nel procedimento amministrativo vi sono una serie di termini (perentori) da rispettare, il cui mancato rispetto pregiudica la possibilità di far valere le proprie ragioni. L’impugnazione ordinaria della sentenza del TAR è soggetta al termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto giurisdizionale, realizzando così il principio del “doppio grado di giurisdizione”. In caso di erronea notificazione della sentenza il ricorso al Consiglio di Stato può essere esperito entro 6 mesi (art. 92 cpa). In una serie di casi specifici (indicati all’art. 23 bis della l. n. 1034/1971) il termine si riduce a 30 giorni dalla notifica della sentenza.
Per quanto riguarda i rimedi straordinari indicati in precedenza, i termini per impugnare una sentenza del TAR sono differenti:
- per quanto riguarda la revocazione, questa può essere proposta entro 60 giorni dalla scoperta dei vizi indicati all’art. 395 n. 1,2,3 e 6, consentendo di attaccare anche gli atti già passati in giudicato; per i vizi previsti all’art. 395 n. 4 e 5 i 60 giorni decorrono dalla notifica della sentenza.
- per quanto riguarda l’opposizione di terzo, al contrario, non è previsto un termine rigido per impugnare la sentenza del TAR, essendo tale rimedio straordinario più flessibile.
2. In quali casi si può impugnare una sentenza del TAR?
L’appello è un rimedio, a critica libera, che la parte soccombente può far valere non solo per gli errori ed i vizi della sentenza, bensì anche per l’ingiustizia dell’atto impugnato. Con l’appello viene offerta la possibilità di riproporre l’intera controversia dinanzi al giudice di secondo grado, che ha i medesimi poteri di cognizione e di decisione del primo giudice. Perciò questa tipologia di ricorso ordinaria può essere esperita a favore di tutte le sentenze che abbiano ad oggetto la decisione della controversia; risultano perciò esclusi tutti gli atti funzionali all’interno del processo.
Per quanto riguarda invece il rimedio straordinario della revocazione, come indicato in precedenza, questo può essere proposto solo in determinati casi. Si tratta di impugnare una serie tassativa di vizi, disciplinati all’art. 395 del codice di procedura civile, che qualificano tale tutela un rimedio a critica vincolata. Ad esempio la revocazione può essere proposta quando:
- le prove presentate, su cui si sono basate le argomentazioni, vengono dichiarate o riconosciute false al termine del processo;
- non è stato possibile produrre documenti e prove determinanti per cause di forza maggiore o per cause inerenti all’avversario;
- le sentenze sono il risultato di dolo o di errore di fatto.
3. Qual è la procedura per impugnare una sentenza del TAR?
La procedura per impugnare una sentenza del TAR prevede una serie di requisiti e di condizioni di procedibilità da soddisfare. La legittimazione attiva, ovvero chi può proporre l’appello ad una sentenza di primo grado, è riconosciuta a tutte le parti del procedimento in questione, purché siano titolari di un interesse legittimo da cui può conseguire un vantaggio di carattere sostanziale. In mancanza di tali requisiti, l’atto giurisdizionale non potrà essere impugnato, con la conseguente dichiarazione di improcedibilità del giudice.
L’appello deve essere notificato a tutte le parti che hanno preso parte al processo di primo grado; inoltre possono intervenire al nuovo processo tutti i soggetti legittimati ad intervenire nel giudizio di primo grado. Insieme al ricorso deve essere depositata anche la sentenza impugnata e tutte le notificazioni, necessarie per procedere con il giudizio di secondo grado.
Nel procedimento di appello non possono essere proposti nuovi motivi, poiché altrimenti verrebbe leso il principio del doppio grado di giurisdizione (come indicato dall’art. 104 cpa). Non sono ammessi neppure nuovi documenti o nuove prove, a meno che il collegio non disponga l’ammissione perché indispensabili ai fini della decisione della causa. Tuttavia sono leciti i cosiddetti motivi aggiunti, qualora la parte venga a conoscenza di documenti non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti amministrativi impugnati.
L’appello è proposto, eccezione fatta per la Regione Sicilia, ad una delle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. Tuttavia in una serie di determinate ipotesi, l’esame del ricorso può essere deferito all’Adunanza Plenaria, che rappresenta una composizione particolarmente autorevole del Consiglio di Stato (l’equivalente circa delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione). Tale fase del processo è disciplinata dall’art. 99 del codice del procedimento amministrativo che illustra in maniera certa e tassativa le ipotesi di instaurazione del processo dinanzi all’Adunanza Plenaria.
L’impugnazione della sentenza del TAR può essere rigettata o accolta:
- nel primo caso, il giudice di secondo grado verifica l’inammissibilità dell’appello e conferma la sentenza di primo grado;
- il secondo risultato invece comporta il rinvio dell’atto impugnato al TAR, che deve procedere ad un nuovo esame ed una nuova pronuncia.
4. Appello incidentale
Non solo la parte che “perde” il ricorso dinanzi al TAR ha interesse ad impugnare la sentenza.
Quando l’appellato, pur vincendo il ricorso, risulta soccombente su alcune statuizione della sentenza del Tar (ad esempio con cui si respingono determinate eccezioni), può proporre appello incidentale al giudice d’appello principale (incardinato dalla parte soccombente). L’appello incidentale può riguardare gli stessi capi della sentenza impugnati dalla parte che ha proposto ricorso principale e dunque dipende dalle sorti del primo (appello incidentale proprio), oppure può essere rivolto avverso capi della sentenza autonomi da quelli impugnati con l’appello principale ovvero volto a far valere un autonomo interesse le cui sorti sono pertanto escluse da quello principale( appello incidentale improprio).
Nel primo caso il termine per proporre appello incidentale sarà di trenta giorni successivi a quello assegnato per il deposito dell'appello principale, mentre nel secondo sarà di 60 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado o un anno dalla sua pubblicazione.
5. Ricorso per Cassazione
Le sentenze del Consiglio di Stato possono essere impugnate per cassazione solo per motivi attinenti la giurisdizione. Si ha una questione di giurisdizione nei seguenti casi:
- Eccesso di potere giurisdizionale (quando ad esempio il Consiglio di Stato invade il campo riservato all’autorità amministrativa, per esempio, esercitando un sindacato di merito nei casi non previsti)
- Invasione della sfera di altra giurisdizione o la negazione della propria giurisdizione (ad esempio il giudice amministrativo nega di essere competente sostenendo che lo sia il giudice ordinario ma così non è);
- Difetto assoluto di giurisdizione (in assenza di tutela giurisdizionale per quella pretesa, non era, ad esempio, competente il giudice amministrativo).
Fino a quando la causa non sia decisa nel merito in primo grado, il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti anche dopo la scadenza dei termini previsti mentre la sentenza di primo grado di merito può sempre essere impugnata per difetto di giurisdizione.
Fonti normative
lgs. 104/2010: Codice del processo amministrativo approvato con il Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 aggiornato, con le modifiche apportate, da ultimo, dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55.
Art. 100 d. lgs. 104/2010: Appello delle sentenze dei tribunali amministrativi regionali
Art. 106 d. lgs. 104/2010: Revocazione
Art. 108 d. lgs. 104/2010: Opposizione di terzo
Art. 395 codice di procedura civile: Casi di revocazione
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