Multa per eccesso di velocità, cosa fare per contestarla?
La multa per eccesso di velocità può essere contestata proponendo ricorso, alternativamente, al Prefetto o al Giudice di Pace.
- Ricorso al prefetto
Provvedimenti del prefetto (art. 204 c.d.s.) - Ricorso al giudice di pace
- Fonti normative
Al conducente che ami superare i limiti di velocità imposti sulle varie strade (dai 50 km/h delle urbane fino ai 90 delle extraurbane, fino ai 130 delle autostrade) verrano applicate le sanzioni amministrative che vanno da:
- 41 a 168 euro quando si supera il limite massimo consentito di non oltre 10 km/h;
- quando il superamento del limite è di oltre 10 km/h ma di non oltre 40 km/h la sanzione va da 168 a 674 euro;
- tale somma sale da 527 a 2.108 euro se il superamento del limite è di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h;
- infine, se il superamento del limite è di oltre 60 km/h, la sanzione varia da 821 fino ad un massimo di 3.287 euro.
La sanzione pecuniaria deve essere pagata entro un termine o di 5 giorni dalla notifica, usufruendo di una riduzione del 30% dell’importo richiesto, o di 60 giorni dalla notifica. Trascorso questo termine, la multa verrà iscritta a ruolo e diventerà titolo esecutivo per un importo pari alla metà del massimo previsto. Per capire come proporre un ricorso multa è innanzitutto necessario leggere ed analizzare il verbale di contestazione per rilevare eventuali vizi di forma.
1. Ricorso al prefetto
Qualora non sia stato effettuato il pagamento nella misura ridotta, nei casi in cui è consentito, il trasgressore può proporre ricorso al Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione della sanzione pecuniaria (art. 203 c.d.s.).
Il ricorso può essere presentato:
- all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore, tramite consegna o invio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
-direttamente al Prefetto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Inoltre, con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere chiesta l’audizione personale.
Nel termine di 60 giorni, il responsabile dell’ufficio o del comando cui appartiene l’organo accertatore deve trasmettere al Prefetto gli atti corredati dalle deduzioni tecniche dell’organo accertatore, utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso.
Il ricorso potrà essere inviato via PEC o via raccomandata A/R e il Prefetto dovrà dare risposta entro 210 giorni dalla spedizione, qualora il ricorso sia spedito direttamente al Prefetto, mentre entro il termine di 180 giorni se questo viene inviato all’Ente accertatore.
Se il Prefetto non decide entro i termini indicati si considera accolto applicando il principio del silenzio assenso (l'istituto ricorre nei casi in cui il legislatore attribuisce all'inerzia dell'amministrazione il valore di provvedimento di accoglimento dell'istanza presentata dal privato).
1.1 Provvedimenti del prefetto (art. 204 c.d.s.)
Dopo aver provveduto all’esame degli atti e all’audizione degli interessati, ove ne abbiano fatto richiesta, il Prefetto decide sul ricorso attraverso:
- ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento della sanzione amministrativa, nel caso in cui rigetti il ricorso;
- ordinanza di archiviazione degli atti, qualora ritenga fondato il ricorso; il ricorso si intende, altresì, accolto se siano decorsi i termini di cui all’art. 203, commi 1-bis e 2 e art. 204, comma 1, c.d.s. e non abbia adottato istanza motivata.
2. Ricorso al giudice di pace
Il ricorso al Giudice di Pace è alternativo rispetto al ricorso al Prefetto, sicchè il ricorrente deve scegliere quale strada intraprendere nella consapevolezza che i rimedi si escludono a vicenda (art. 204-bis c.d.s.).
La disciplina del ricorso in sede giurisdizionale è contenuta nell’art. 7 del d. lgs n. 150/2011, in cui è espressamente stabilito che tali controversie seguono il rito del lavoro.
Entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento, è possibile proporre ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.
Il ricorso è inammissibile se il ricorrente abbia già provveduto alla contestazione ai sensi dell’art. 203 c.d.s.
Durante il giudizio di primo grado non è necessaria l’assistenza di un difensore e le parti possono stare in giudizio personalmente.
Nel corso della prima udienza, se il ricorrente ha già presentato opposizione al Prefetto, il giudice dichiara il ricorso inammissibile pronunciando sentenza. Invece, qualora il trasgressore o il suo avvocato non si presentino senza addurre giustificazioni, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che dalla documentazione allegata risulti l’illegittimità del provvedimento impugnato.
Al termine del giudizio, il giudice di pace può:
- emanare sentenza di accoglimento dell’opposizione, annullando in tutto o in parte il provvedimento opposto;
- emanare sentenza di rigetto dell’opposizione e determinare l’importo della sanzione nella misura compresa tra il minimo e il massimo edittale, il pagamento dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi.
In quest’ultima ipotesi il giudice dovrà applicare l’eventuale sanzione accessoria prevista e la decurtazione dei punti dalla patente di guida.
In caso di rigetto sarà possibile proporre appello presso il Tribunale Civile. Dati i costi del ricorso davanti al Giudice di Pace sarà necessario verificare l’importo della sanzione elevata e l’eventuale presenza di sanzioni accessorie che giustifichino questo intervento.
Fonti normative
Codice della Strada: articoli 203, 204 e 204-bis.
lgs n. 150/2011: art. 7
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