Sospensione causa civile in presenza di procedimento penale

Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge

Nel caso di un incidente stradale, quando si può sospendere l’azione civile avviata al fine di ottenere il risarcimento dei danni? L’art. 75, comma III C.p.p., prevede che «Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge».

È il tema analizzato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza 13661/2019. Nel caso in esame, la sospensione prevista dall’art. 75 era stata applicata dal Tribunale di Milano nonostante la moglie, i figli e i fratelli della vittima di un incidente stradale avevano fatto causa a al responsabile civile e al suo assicuratore, mentre nel processo penale si erano costituiti parte civile solo i fratelli.

Le Sezioni unite rilevano che «il problema da risolvere è determinato dalla circostanza che i danneggiati hanno proposto la domanda risarcitoria nei confronti non soltanto dell'imputato-danneggiante, ma anche di altra litisconsorte, ossia della società assicuratrice della responsabilità civile». In questo senso, «se non vi fosse il cumulo soggettivo, non ci sarebbe difatti dubbio alcuno sull’applicabilità dell’art. 75, III co., c.p.p.»; tale cumulo, però, rende impossibile applicare la sospensione.

Inoltre, la sospensione non trova giustificazione «con riguardo al responsabile civile, perché la proposizione successiva dell'azione risarcitoria in sede civile comporta la revoca tacita della costituzione di parte civile, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 651 c.p.p. e l'inutilità dell'attesa degli esiti del processo penale».

In ultima considerazione, i giudici di Cassazione affermano che: «In tema di rapporto tra giudizio penale e giudizio civile, i casi di sospensione necessaria previsti dall'art. 75, 3° co., c.p.p., che rispondono a finalità diverse da quella di preservare l'uniformità dei giudicati, e richiedono che la sentenza che definisca il processo penale influente sia destinata a produrre in quello civile il vincolo rispettivamente previsto dagli artt. 651, 651-bis, 652 e 654 c.p.p., vanno interpretati restrittivamente, di modo che la sospensione non si applica qualora il danneggiato proponga azione di danno nei confronti del danneggiante e dell'impresa assicuratrice della responsabilità civile dopo la pronuncia di primo grado nel processo penale nel quale il danneggiante sia imputato». È stata quindi annullata l’ordinanza di sospensione emanata dal Tribunale di Milano, ordinando la prosecuzione del procedimento nella stessa sede.

Emanuele Seccogiuridica.net

Fonti normative


Corte di Cassazione
Il Sole 24 Ore