La reticenza nel contratto di assicurazione
Il contraente debole, nei contratti dei consumatori, è particolarmente tutelato. Quando è configurabile, invece, una sua responsabilità?
La sentenza n. 665/2017 del tribunale di Rimini riguarda la controversia tra un contraente e un’assicurazione, in cui il primo chiede il pagamento dell’indennizzo in seguito a incidente stradale.
Secondo l’art. 1882 del c.c.: «L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana».
Al verificarsi di un evento attinente alla vita umana, come un incidente stradale, l’assicuratore dovrebbe quindi pagare quanto preventivamente pattuito. Ciò è quanto lamenta l’attore del caso di specie.
Più interessante risulta essere l’eccezione della parte convenuta. La compagnia assicurativa rileva che al contraente nulla è dovuto, non avendo quest’ultimo dichiarato la sua infezione al virus HIV e non potendo quindi essere considerato un soggetto “in buona salute”.
In realtà, l’art. 1893 c.c. sottolinea: «Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose».
Qualcosa è dovuto, quindi, anche se in misura ridotta?
In realtà la norma di riferimento non deve essere l’art. 1893 ma quello precedente, in quanto la compagnia assicurativa rileva che non solo la parte contraente non ha dichiarato la sua malattia ma che lo ha fatto intenzionalmente. L’art. 1892 disciplina infatti che le reticenze, poste in essere con dolo e colpa grave, sono annullabili.
Il dolo della parte contraente è facilmente evincibile dalla sua difesa, la quale verte tanto non sull’ignoranza della malattia quanto sulla sua trascurabilità, non essendo AIDS bensì HIV al primo stadio.
Alla luce di ciò, il giudice non può che constatare la soccombenza del soggetto contraente.
Leggi il testo integrale – Tribunale di Rimini, sentenza n. 665/2017