Il diritto ambientale: che cos’è e perché è sempre più importante.

L'ambiente da valore etico è passato a valore tipicamente giuridico e per questo motivo degno di una tutela particolare. Il percorso di inserimento del diritto ambientale entro i confini giuridici italiani non è stato certamente facile. Ecco una breve guida su come è cambiato il concetto di ambiente in chiave giuridica e sulla sua incidenza nelle scelte industriali pubbliche e private.


1. Il diritto ambientale: da valore etico a valore giuridico. 


La sempre più particolare attenzione rivolta all’ambiente circostante, considerato non più come mero oggetto, in senso strettamente ecologico, di tutela specifica ma come un oggetto eterogeneo da contestualizzare nel normale svolgersi delle attività umane ed industriali, ha fatto sì che la cultura giuridica italiana ed europea adottasse dei complessi normativi sempre più precipui e speciali, sancendo di fatto la nascita di un complesso normativo detto diritto ambientale che si è andato via via a sostituire a normative che erano tipiche in particolar modo del diritto amministrativo e del diritto penale. 


Di pari passo con la nascita del diritto ambientale è andata la nascita di complessi normativi focalizzati non solo alla tutela dell’ambiente inteso come complesso ecologico ed animale ma anche come tutela del paesaggio come normale veicolo delle principali iterazioni umane, siano esse intese come normale vita industriale o come normale usufruire di servizi pubblici essenziali e diritti indefettibili costituzionalmente sanciti come ad esempio il diritto alla salute ed il diritto a vivere, e lavorare, in un ambiente salubre. 


In sostanza, l’ambiente da valore etico è passato a valore tipicamente giuridico e per questo motivo degno di una tutela particolare. Il percorso di inserimento del diritto ambientale entro i confini giuridici italiani non è stato certamente facile. 


Si pensi che solo nel 2001, con la riforma del Titolo V della Costituzione, il concetto di tutela ambientale è entrato a pieni voti nel dibattito culturale-giuridico, approfondendo quindi il concetto di tutela del paesaggio che fino ad allora dominava il dibattito dottrinale e plasmando il valore ambiente come un valore dal carattere poliedrico e, come sostenuto da certa parte di dottrina, “tripartito”. 


Il riferimento è al saggio del prof. Giannini che definisce ambiente, in tempi ancora non sospetti, come il frutto dell’addizione tra tutela del paesaggio, tutela della salute e diritto al lavoro in ambienti salubri


Questa concezione è stata più volte ripresa dalla giurisprudenza comunitaria, che sin dagli anni ’80 ha iniziato a lanciare semi in questa direzione, semi che, lentamente, sono stati recepiti, con sensibilità diverse, dalle diverse legislazioni comunitarie, segno questo che l’ambiente, ancora oggi, è sì un valore assoluto ma anche frutto di interpretazioni culturali che possono essere diverse tra loro. 


2. L’incidenza del diritto ambientale nelle scelte industriali pubbliche e private: le autorizzazioni ambientali. 


Sebbene queste diversità, è indubbio come nell’economia, pubblica e privata, di qualunque Paese il diritto ambientale, parallelamente al sempre più incisivo progresso tecnologico, sta facendo sentire il suo peso in quanto implica ponderazione, nelle scelte aziendali e strategiche, di diversi interessi pubblici che, il più delle volte, affievoliscono le fisiologiche necessità industriali. Ma non solo. 


L’importanza del diritto ambientale rileva anche nel delicatissimo settore delle opere pubbliche


Sin dall’avvento del D.lgs 152/2006, altresì detto Codice dell’ambiente, l’inserimento di procedure valutative dell’impatto ambientale di un’opera pubblica è diventata obbligatoria per quelle opere che coinvolgono oltre che l’ambiente in senso stretto anche l’agire umano. 


È il caso delle due principali autorizzazioni ambientali, la V.I.A. – Valutazione di impatto ambientale – e la V.A.S. – Valutazione ambientale strategica –.  


Questi due importantissimi istituti giuridici, dall’oggetto sostanzialmente identico ma riferibili a progetti rispettivamente su piccola e grande scala, sono la testimonianza del lungo cammino che il diritto ambientale ha affrontato prima di imporsi come normativa fondamentale e chiave d’accesso per lo sviluppo territoriale ed industriale del territorio. 


Si pensi, in particolare, che la V.I.A. affonda le radici nella Direttiva 85/337/CEE del 1985 e solo nel 2006, con il Testo Unico sull’ambiente, è stata affinata ed è diventata la normativa che oggi conosciamo. 


La struttura dei due istituti è esemplificativa delle istanze poste dal diritto ambientale e dalle iterazioni che inevitabilmente nascono con la normale vita pubblica ed industriale. L’incedere di procedure di screening del rischio che coinvolgono esperti ambientali, report e dati scientifici dentro i confini del procedimento amministrativo, oltre che le autorità pubbliche, e che vengono finalizzate dal monitoraggio ambientale in seguito alla pubblicazione del progetto ed alla fase decisionale, sono tutti elementi che lasciano ben intuire la necessità di conformare sulla base di evidenze scientifiche la bontà di un progetto rispetto non solo all’ambiente ma anche rispetto del normale svolgimento delle più basilari attività antropiche di concerto con il rispetto dei principi relativi ad uno sviluppo sostenibile. 



3. Ambiente e deburocratizzazione: l’avvento dell’Autorizzazione integrata come esigenza di celerità nello sviluppo industriale. 


Alla luce di quanto si qui esposto non si può negare come il diritto ambientale, poiché coinvolge non solo la Pubblica Amministrazione ma anche diversi stakeholder, rappresenti sia un metodo per rispettare i principi comunitari relativi a tutela ambientale e sviluppo sostenibile ma rappresenti anche, in virtù della farraginosità di talune procedure amministrative, ancora poco snelle rispetto agli standard europei, un freno allo sviluppo industriale prima ma anche, e soprattutto, un freno ad una corretta e precisa valutazione del rischio ambientale. 


In particolar modo relativamente a certi tipi di impianti industriali e per porre un limite alle problematiche di cui sopra, nel 1996 il legislatore comunitario ha introdotto l’Autorizzazione integrata ambientale, istituto che serve per prevenire danni ambientali significativi non solo nella fase di produzione industriale ma anche nella fase successiva di eventuale transizione e dismissione attraverso l’adozione delle migliori tecniche di controllo e di gestione, determinate dalla Pubblica Amministrazione competente. Il campo di applicazione oggettivo della normativa italiana, contenuta nel Testo Unico ambientale, riguarda i settori industriali metallurgici, chimici, di lavorazione di rifiuti e carni animali


L’autorità competente per il rilascio dell’A.I.A. in installazioni di modesta entità è la Regione, mentre per le installazioni più grandi l’autorità spetta al Ministero dell’ambiente, che attua le relative determinazioni dopo lo svolgimento di una fase istruttoria in seno ad una conferenza di servizi dove, oltre al Sindaco che ha autorità in materia sanitaria ed urbanistica, intervengono anche quegli enti non amministrativi con particolari capacità di analisi scientifica e le cui osservazioni andranno ad integrare quell’analisi costi-benefici necessaria per capire la bontà di un impianto e la conformità alle regole ambientali.


Per facilitare il processo integrativo tipico di questo istituto e favorire una celerità nell’adozione dei provvedimenti finali autorizzativi, il legislatore, pur con qualche incertezza di troppo dovute alle continue modifiche al Codice dell’ambiente, attraverso il D.lgs 128/2010 ha di fatto sostituito con un istituto unico tutte quelle autorizzazioni che prima di allora erano settoriali, come le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, autorizzazione allo scarico di reflui, per smaltimento e recupero di rifiuti ed allo smaltimento di apparecchi contenenti oli e lo smaltimento di fanghi da agricoltura. 


La ratio del legislatore, come detto sopra, era delle migliori tuttavia la differenziazione regionale normativa fa sì che, ancora oggi, non vi sia un rispetto omogeneo delle prescrizioni così come concepite in sede europea. 


Il punto comune delle più recenti normative ambientali, tra le quali, per esigenza di brevitas, abbiamo riportato le più importanti, che si può facilmente evincere è come dal 2006 sia sostanzialmente cambiato il modo di concepire l’attività industriale ed il modo di immaginare e creare opere pubbliche.


Ciò ha portato certamente ad una normativa più stringente e che, sul lungo periodo, ha portato notevoli migliorie nello sviluppo sostenibile e nella tutela dell’ambiente ma che spesso, per motivi sostanzialmente di omogeneità legislativa, ancora rappresenta un freno allo sviluppo industriale, a causa principalmente di eccessivi rimpalli amministrativi e coinvolgimento di autorità pubbliche spesso incapaci di affrontare da un punto di vista tecnico-scientifico l’impatto ambientale di un impianto o di un’opera, da un punto di vista sia particolare che generalmente strategico. 


Antonio Cormaci


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