Guida autonoma: problemi tra definizione e possibili infrazioni

Situazione tipicamente italiana. A sei mesi dalla firma del decreto che consente la sperimentazione degli autoveicoli a guida autonoma, non si sa ancora nulla sul funzionamento delle norme dedicate. Ancora numerosi gli aspetti da chiarire, il che rende impossibile presentare richiesta di autorizzazione da parte degli interessati.

Il problema

Un motivo per il quale non appare tutto chiarissimo, tra l’altro, è anche la mancata modifica del Codice della Strada. Sembra, infatti, che il Dm Infrastrutture 70/2018 (pubblicato il 18 aprile) sia in contrasto con l’art. 46 del Codice, il quale definisce la nozione di ‘veicolo’:

«1. Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo: 
a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento;
b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore.
»

È proprio la peculiarità del veicolo, per essere definito tale in quanto «guidato dall’uomo», a non lasciare spazio ai veicoli che prevedono un diverso tipo di guida. La formulazione stessa del Dm non sembra tener conto dell’art. 46, andando così a creare un contrasto a prima vista insormontabile, essendo un decreto ministeriale di rango inferiore rispetto alla normativa vigente.
In poche parole, un veicolo a guida autonoma non è un veicolo, almeno secondo la concezione giuridica.

La circolare 300/A/3935/18/129/8/4 del 15 maggio, con la quale il dipartimento Pubblica sicurezza del ministero dell’Interno ha diramato le prime istruzioni per i corpi di polizia, ha cercato di figure i dubbi.

Si specifica che se il veicolo dovesse circolare senza targa di prova, come prescritto dal decreto ministeriale, la presenza della targa d’immatricolazione originaria non basterebbe alla sua sostituzione, in quanto si riferisce al veicolo precedente le modifiche necessarie per renderlo autonomo. Un fatto che riterrebbe applicabile l’art. 78 del Codice della Strada, il quale punisce chiunque circoli con veicolo non conforme alle sue caratteristiche di omologazione.

Il dubbio

Il più grande dubbio, però, rimane su chi si debba multare nel caso in cui il mezzo a guida autonoma commetta infrazioni nelle fasi di sperimentazione. A tal proposito, l’art. 10 del Dm introduce la figura del «supervisore», ovvero colui che si trova a bordo e deve essere pronto a intervenire manualmente in caso di errore o necessità; per quanto riguarda le automobili a guida autonoma, infatti, il «conducente» entra in gioco solo quando si passa alla guida manuale spegnendo il pilota automatico.

Il supervisore è sì il responsabile del veicolo, ma ciò non basta a ritenerlo trasgressore nel caso di un’infrazione commessa in modalità di guida autonoma, in quanto «stante la difficoltà di poter considerare autore un soggetto che non riveste sempre il ruolo di conducente del veicolo» (secondo quanto ritenuto dal ministero). Un dilemma che continua ad arrovellare le menti degli interessati, e che fa vertere la responsabilità di ogni infrazione in guida autonoma al proprietario del veicolo.

Dubbi e incertezze che, almeno per ora, frenano il rilascio delle autorizzazioni alla sperimentazione. Speriamo solo di riuscire a metterci in pari al più presto.

Team Giuridica.net

Fonte

Il Sole 24 Ore

Avvocato Avvocatoflash Team

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