Gratuito Patrocinio o Patrocinio a spese dello Stato
Non sempre è possibile addebitare le spese legali allo Stato. Di seguito vedremo cos’è il Gratuito Patrocinio, chi può usufruirne, come e a chi inoltrare questa richiesta.
- Cos'è il Gratuito Patrocinio
Chi può chiedere l’ammissione al gratuito patrocinio? - Condizioni economiche del richiedente
Patrocinio senza limitazioni reddituali e dichiarazione infedele - Come e a chi fare la richiesta di ammissione
- Chi paga le spese
- Fonti normative
1. Cos’è il Gratuito Patrocinio
L’argomento che tratteremo oggi, riguarda il tema del diritto processuale, e più precisamente, le condizioni per accedere all’istituto del gratuito patrocinio.
Il Gratuito Patrocinio è un’istituzione garantita dallo Stato che consente ai cittadini, in possesso di determinati requisiti, di farsi assistere e rappresentare in giudizio da un avvocato gratuitamente, senza incorrere, quindi, nelle spese processuali (la parcella del legale, le spese di notifica degli atti, ecc.).
Nel sistema giudiziario italiano, la difesa tecnica da parte di un avvocato iscritto nell’apposito Albo, è un diritto inviolabile, sancito dall’art. 24 della Costituzione Italiana, che assicura ai soggetti non abbienti, gli strumenti per agire e difendersi, in qualsiasi procedimento instaurato dinanzi al giudice.
Pertanto, attraverso il patrocinio (quindi l’assistenza, difesa o rappresentanza in giudizio) a spese dello Stato, si persegue lo scopo, di consentire a determinati soggetti, di essere rappresentati in un procedimento giudiziario che li veda coinvolti, in presenza di condizioni economiche, tali da non permettere la nomina di un proprio difensore di fiducia. Il gratuito patrocinio, si applica unicamente all’onorario dovuto al difensore per l’attività espletata nel corso del procedimento giudiziario ed alle spese di giustizia (contributo unificato, diritti di copia, ecc.).
Al riguardo, è previsto il divieto per l’avvocato di chiedere al proprio cliente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, somme o rimborsi per l’attività difensiva giudiziale, pena la nullità di qualsiasi accordo nonché la violazione del Codice Deontologico Forense, costituendo grave illecito disciplinare.
Sono escluse dall’ambito del patrocinio gratuito, le spese sostenute per l’attività stragiudiziale del difensore (consulenze, perizie, ecc.), per le quali, l’avvocato può richiederne il pagamento, direttamente alla parte assistita.
1.1 Chi può chiedere l’ammissione al gratuito patrocinio?
L'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, può essere proposta da:
- cittadini italiani;
- cittadini stranieri o apolidi (ossia senza cittadinanza), purché alla data d'instaurazione del procedimento giudiziario, siano in possesso di un regolare permesso di soggiornare sul territorio Italiano;
- enti o associazioni, a condizione che la loro attività non abbia scopi lucrativi.
La legge, prevede alcune circostanze impeditive all’ammissione al gratuito patrocinio, stabilendo, infatti, che non possono beneficiarne, i soggetti condannati con sentenza passata in giudicato, per gravi ipotesi delittuose, tra cui:
- associazione a delinquere di tipo mafioso, nazionali o straniere;
- reati commessi al fine di favorire, l’attività della criminalità organizzata oppure commessi ricorrendo ai meccanismi del metodo mafioso (es. intimidazioni, ecc.); c) produzione, distribuzione e possesso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- Associazione a delinquere diretta al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Ulteriori circostanze impeditive, sono costituite dall’oggetto del procedimento giudiziario, per il quale si avanza l’istanza del gratuito patrocinio, in particolare:
- in sede civile, l’ammissione al patrocinio a spese dello stato, è esclusa per i procedimenti riguardanti, la cessione di crediti e ragioni di terzi, eccetto nel caso in cui la cessione sia stata effettuata, quale corrispettivo di crediti o ragioni, esistenti prima dell’instaurazione del procedimento in cui si chiede il beneficio.
- in sede penale, l’ammissione al patrocinio a spese dello stato, è esclusa per i procedimenti riguardanti, il soggetto che sia indagato o imputato oppure già condannato per reati di natura fiscale (evasione IRPEF oppure IVA).
Sia in sede civile che penale, costituisce altresì motivo di esclusione dal beneficio del gratuito patrocinio, l’eventuale nomina di un secondo difensore, dal momento che l’istituto è diretto a consentire la difesa a soggetti meno abbienti, risultando di conseguenza la nomina di un secondo difensore superflua, e quindi non imputabile economicamente a carico della collettività.
2. Condizioni economiche del richiedente
L’ammissione al gratuito patrocinio, persegue lo scopo di consentire la difesa in giudizio, a tutti i soggetti, anche quando questi non abbiano la capacità economica di avvalersi di un avvocato di fiducia. Per tale motivo, la legge prescrive il limite reddituale che il richiedente deve possedere, affinché possa essere ammesso ad usufruire del patrocinio a spese dello Stato.
Attualmente, il gratuito patrocinio, è accordato a tutti soggetti, che abbiano percepito, nell’anno di riferimento, in base all’ultima dichiarazione dei redditi, un reddito, non superiore a € 11.493,82, al netto di tutti gli oneri deducibili per legge. In sede penale, è previsto che all’importo di €11.493,82, venga aggiunta l’ulteriore somma di € 1.032,91 per ogni familiare, stabilmente convivente con l’interessato.
Il limite reddituale, è calcolato tenendo conto, sia del reddito percepito dall’interessato e sia del reddito conseguito dai soggetti che compongono il nucleo familiare, purché essi coabitino stabilmente col richiedente medesimo.
È invece, esclusa, la somma dei redditi, percepiti dai componenti del nucleo familiare, tenendosi conto, in tal caso, del solo reddito del richiedente, qualora l’azione proposta o a cui si oppone quest’ultimo, si riferisca a procedure:
- relative ai diritti personalissimi della parte procedente o resistente (es. riconoscimento giudiziale di paternità);
- relative ad procedimenti giudiziari, in cui sussista concretamente, un conflitto d’interessi, tra l’interessato ed i propri familiari.
La situazione reddituale del richiedente, è accertata dall’autorità preposta, sulla base di un’autocertificazione, allegata all’istanza, dal richiedente medesimo, relativa alle proprie condizioni economiche.
Per i redditi conseguiti in territorio straniero, occorre allegare all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la certificazione dell’autorità consolare, che confermi, la corrispondenza del reddito indicato con quello risultante dalla dichiarazione dei redditi.
Per accedere all’istituto del gratuito patrocinio, oltre alla sussistenza del limite reddituale, stabilito ogni due anni, in base alle variazioni degli indici ISTAT, occorre anche che l’azione proposta dall’interessato non sia puramente temeraria.
Infatti, l’autorità preposta, a valutare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è tenuta a esaminare la fondatezza delle ragioni, ovvero chi richiede il Gratuito Patrocinio deve specificare la causa che intende promuovere (quindi il motivo per cui agisce o resiste in giudizio) e la domanda presentata al giudice non deve essere infondata.
Ciò in quanto, i costi da sopportare per la difesa in giudizio, ricadono sulla collettività, e pertanto, ove l’azione si presenti fin da subito, pretestuosa ed immotivata, l’istanza va rigettata, essendo dannosa per le casse dello Stato e di conseguenza, di tutti i cittadini.
2.1 Patrocinio senza limitazioni reddituali e dichiarazione infedele
Il limite reddituale pari a € 11.493,82, non si applica in determinati giudizi, in quanto, in tal caso, la legge, persegue lo scopo di tutelare il richiedente, vittima di particolari ipotesi delittuose oppure in quanto si trovi in uno stato giuridico meritevole di assistenza legale.
Sono, infatti, ammessi al patrocinio a spese dello Stato, senza che ricorrano, le condizioni economiche richieste dalla legge:
- la persona offesa da reato, in caso di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia o lo stalking, prostituzione o pornografia minorile, corruzione o adescamento di minori, riduzione in schiavitù, tratta di persone;
- il soggetto minorenne non accompagnato in Italia, da chi ne abbia la responsabilità genitoriale, in riferimento a qualsiasi procedimento giudiziario che lo veda coinvolto;
- i figli minori o maggiorenni ma non in grado di sostenersi autonomamente, nell’ipotesi di omicidio di uno dei genitori, compiuto dall’altro genitore, pur se separato o divorziato, nonché in caso di unione civile o coppia di fatto stabilmente convivente, esclusivamente per il procedimento penale relativo all’omicidio del genitore ovvero civile per il risarcimento del danno derivante da reato.
Se, la parte istante, fornisca dichiarazioni relative al proprio reddito, in maniera inesatta oppure infedele, nonché ometta di comunicare all’autorità preposta, le variazioni accrescitive delle proprie condizioni economiche, può essere punita con la pena detentiva della reclusione da un minimo di un anno fino ad un massimo di cinque anni e con la multa da 309,87 a 1.549,37 euro, oltre al rimborso a favore dell’erario di tutte le spese di giustizia, anticipate dallo Stato.
In tal caso, consegue la revoca del beneficio del gratuito patrocinio, con effetto retroattivo alla data di ammissione al beneficio medesimo. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità, ha stabilito, infatti, che nell’ipotesi di falsità delle condizioni economiche dell’interessato, contenute nella richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, ne deriva conseguentemente, l'insussistenza dei requisiti e, quindi, l’esclusione dal beneficio medesimo, disponendo l’autorità la revoca del beneficio medesimo. (Cassazione Civile, Sez. II, Sentenza 31 Luglio 2020, n. 16516).
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha specificato, tuttavia che ove l’autocertificazione fornita dalla parte istante, per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, risulti successivamente falsa oppure incompleta, ciò non comporta necessariamente la revoca del gratuito patrocinio, qualora i redditi effettivamente conseguiti, nell’anno di riferimento, non siano superiori rispetto al limite reddituale stabilito dalla legge. (Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 12 Maggio 2020, n. 14723).
3. Come e a chi fare richiesta d’ammissione
La scelta del difensore, a titolo di gratuito patrocinio, può essere effettuata consultando l’elenco tenuto presso la Segretaria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, del luogo, ove si terrà il procedimento, in cui è possibile visualizzare gli Avvocati iscritti nell’elenco medesimo, che hanno dato la loro disponibilità al Patrocinio a spese dello Stato.
La domanda di ammissione al gratuito patrocinio può essere presentata in ogni sede e grado del procedimento, perfino nel caso di mediazione.
In sede civile, per beneficiare del patrocinio gratuito, è necessario compilare un’apposita domanda (cosiddetta Istanza di Ammissione) compilata e firmata, a cui va allegata:
a) la fotocopia del documento d’identità e codice fiscale;
b) l’autocertificazione della situazione reddituale;
c) il permesso di soggiorno (per il cittadino straniero);
d) gli atti, da cui si possa evincere la fondatezza della pretesa, per cui si agisce o resiste in giudizio.
L'istanza, può essere consegnata personalmente, oppure spedita tramite raccomandata A/R, nonché per via telematica, attraverso il difensore, che ne certifica la sottoscrizione, alla Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati che è competente nella zona in cui si svolgerà il processo. In sede penale, invece, la domanda deve essere presentata alla Cancelleria dell’Ufficio del Magistrato che presiede il processo, seguendo lo stesso procedimento di compilazione e di invio della richiesta in ambito civile.
I moduli per l’istanza sono facilmente reperibili e scaricabili dal Internet, qui abbiamo un esempio del Modulo di richiesta del Comune di Milano.
A seguito della proposizione dell’istanza, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, valuta se sussistono le condizioni economiche per usufruire del gratuito patrocinio nonché se la domanda sia fondata o meno.
Successivamente, entro dieci giorni dall’invio della domanda, la segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati deve comunicare al richiedente se la sua domanda è stata accettata o respinta.
In quest’ultimo caso, vi è comunque la possibilità di porre domanda al giudice che si occuperà del processo, dal momento che la decisione del Consiglio dell’Ordine, è soltanto provvisoria, e deve essere confermata o revocata dal giudice competente con decreto.
Il giudice adito, per il procedimento in cui è stato richiesto il patrocinio a spese dello Stato, può, infatti disporne la revoca, con decreto, qualora:
- durante la fase processuale, sopraggiungono variazioni in aumento del reddito della parte istante (in tal caso, la revoca produce effetto solo dalla variazione in poi);
- se gli organi di controllo, accertino la mancanza delle condizioni per accedere al gratuito patrocinio oppure l’istante abbia fornite indicazione false o incomplete (in tal caso, la revoca ha efficacia retroattiva, a partire dal momento dell’ammissione al beneficio medesimo).
4. Chi paga le spese
Come abbiamo detto in precedenza, lo Stato anticipa tutti i costi legati al procedimento e all’onorario dell’avvocato.
Ora vediamo quando e come recupera i soldi:
- Se chi ha goduto del Gratuito Patrocinio dovesse vincere la causa, lo Stato recupera tutte le spese addebitandole alla parte sconfitta.
- Se chi ha goduto del Gratuito Patrocinio dovesse perdere la causa, lo Stato non recupera le spese.
Qualora, l'esito del giudizio, sia sfavorevole alla parte ammessa al gratuito patrocinio, essa sarà tenuta alla pagamento delle somme che il giudice abbia eventualmente disposto a favore dell'altra parte e ove intenda impugnare il provvedimento avverso dovrà nuovamente proporre istanza di ammissione al gratuito patrocinio in sede di gravame.
Fonti normative
Decreto del Presidente Della Repubblica 30 Maggio 2002, n. 115: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.
Cassazione Civile, Sez. II, Sentenza 31 Luglio 2020, n. 16516.
Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 12 Maggio 2020, n. 14723.