Come recuperare stipendi non corrisposti

Troppo spesso ci imbattiamo in rapporti di lavoro non regolari che consistono in stipendi non corrisposti adeguatamente o, soprattutto, nella cessazione della prestazione lavorativa e nel mancato TFR.

ferie non godute

1. Che cos’è un credito da lavoro?
2. Stipendi non corrisposti
3. Ferie non godute
4. Trattamento di fine rapporto non goduto
5. Fonti Normative

1) Che cos’è un credito da lavoro?

Il credito da lavoro consiste nelle retribuzioni che il lavoratore ha maturato durante un arco temporale di mesi oppure di anni da lavoro. Il lavoratore ha la facoltà di accedere ai così detti fondi di garanzia, i quali consentono al lavoratore di far valere i suoi diritti alla retribuzione maturata, ma non corrisposta dal datore di lavoro. Il fondo di garanzia indennizza la retribuzione entro i novanta giorni, ovvero le ultime tre mensilità. Il fondo di garanzia eroga al lavoratore le ultime retribuzioni, il trattamento di fine rapporto e la previdenza complementare. Il fondo di garanzia può coprire i seguenti crediti da lavoro:

 

• la retribuzione;

• i ratei della tredicesima e di altre mensilità aggiuntive;

• le somme dovute dal datore di lavoro a titolo di prestazioni di malattia e maternità.

 

Al contrario, invece, vengono escluse, e dunque non sono coperte dal fondo:

 

• indennità di preavviso;

• indennità per ferie non godute;

• indennità per malattia a carico dell’Inps che il datore di lavoro avrebbe dovuto anticipare.

 

La domanda per i crediti di lavoro deve essere presentata all’INPS in caso di:

 

• fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria;

• concordato preventivo;

 

Il fondo indennizza le ultime tre mensilità spettanti al lavoratore, nella misura non superiore alla somma di tre volte la misura massima del trattamento dalla Cassa integrazione straordinaria mensile al netto delle trattenute di assistenza e previdenziali, inoltre il fondo assicura anche gli interessi e rivalutazione monetaria dalla data di presentazione della domanda di presentazione sino a quella del pagamento.

 

2) Stipendi non corrisposti

Il lavoratore ha diritto a ricevere la busta paga senza irregolarità, se ciò non avviene al lavoratore sono attribuiti dalla legge alcuni strumenti, al fine di tutelare i propri diritti ed ottenere i crediti da lavoro dovuti quali:

 

• la messa in mora;

• l’ispezione;

• l’ingiunzione;

• la causa dinnanzi al Tribunale.

 

Se il lavoratore riceve la busta paga, per prima cosa dovrà sottrarsi dal firmare la quietanza della busta paga e prestare attenzione al decorrere dei termini di legge. Il lavoratore può procedere con una messa in mora, se però anche in questo caso il datore di lavoro non versi quanto dovuto; il lavoratore il lavoratore può rivolgersi alla direzione territoriale dell’Ispettorato del Lavoro, chiedendo che venga avviata una conciliazione. Una seconda strada è, invece, rappresenta dal decreto ingiuntivo, che ordina al datore di lavoro di pagare quanto dovuto.

 

Il lavoratore ha un termine di 5 anni per poter vantare il relativo credito nei confronti del datore di lavoro moroso, questo perché la legge attribuisce un termine di prescrizione di cinque anni, oltre al quale il diritto non può più essere fatto valere.

3) Ferie non godute

La legge stabilisce il diritto alle ferie ed al riposo settimanale, considerati quali diritti imprescrittibili. Nel caso nel quale il lavoratore non goda delle ferie, nella maggioranza dei casi queste non andranno perdute, ma verranno godute dal lavoratore, anche dopo la scadenza del termine previsto dalla legge o in alternativa potrà godere di un indennità sostitutiva, utilizzabile nel momento di scioglimento del rapporto lavorativo con il datore di lavoro.

 

Ogni anno ciascun lavoratore ha diritto a quattro settimane di ferie; può però capitare che il lavoratore non ne usufruisca entro il termine prestabilito dalla legge. La legge stabilisce che sia obbligatorio usufruire di almeno due settimane consecutive, entro e non oltre, l’anno nel quale quest’ultime sono state maturate, mentre per i giorni residui se ne può disporre entro il termine di diciotto mesi successivi.

 

Una volta scaduto il termine delle ferie non godute, tali ferie verranno perse dal lavoratore

4) Trattamento di fine rapporto non goduto

Il trattamento di fine rapporto, detto anche tfr, è un diritto spettante al lavoratore, il quale al termine del rapporto contrattuale insauratosi con il datore di lavoro, dovrà ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto entro un termine prestabilito dalla legge.

 

Con il termine trattamento di fine rapporto si intende i pagamento di quella somma accumulata ed accantonata durante il rapporto di lavoro.

Il datore di lavoro accantona durante il rapporto di lavoro, una somma che verrà corrisposta al lavoratore al termine del rapporto contrattuale, per qualsiasi motivo esso si concluda. In caso di ritardo il lavoratore ha diritto alla messa in mora il datore di lavoro, inviando appunto una lettera di messa in mora, invitando il datore di lavoro a versare quanto goduto, avvertendolo che in caso contrario verranno presi ulteriori provvedimenti.

Se anche in questo caso il datore di lavoro non dovesse versare la somma si potrò utilizzare lo strumento del decreto ingiuntivo, in caso di reiterato inadempimento del datore di lavoro si dovrà procedere con il pignoramento o con il deposito di istanza di fallimento. In ultima istanza, se i precedenti strumenti non andassero a buon fine al lavoratore rimane la possibilità di utilizzare il fondo di garanzia dell’Inps. Il termine entro il quale il tfr deve essere percepito dal lavoratore è disciplinato da ogni contratto collettivo, di conseguenza può variare da settore a settore.

Il termine minimo è trenta giorni fino ad un massimo di quarantacinque giorni. Se il datore di lavoro non paga entro i termini stabiliti dalla legge, ha l’obbligo del pagamento degli interessi in mora, ossia gli interessi maturati a causa del ritardo nell’adempimento. Il tfr si prescrivere entro il termine di cinque anni decorrenti dalla data di cessazione del rapporto contrattuale.

Paola Massolo

 

Fonti Normative

• Codice di civile: articolo 2934;

• Costituzione: articolo 36;

• Legge 29 maggio 1982 n. 297.

 

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