Cosa significa studio legale associato?
Costituire uno studio associato non vuol dire semplicemente condividere uno studio, bensì condividere un progetto professionale. Ecco tutto ciò che c'è da sapere sullo studio legale associato.
Per un giovane professionista la costituzione di uno studio associato può essere il primo passo verso una maggiore stabilità economica.
- Studio legale associato: premesse
- Come si costituisce uno studio associato
- I vantaggi di uno studio associato
- Società tra professionisti
- Fonti Normative
1. Studio legale associato: premesse
Aprire uno studio legale è l’obiettivo di molti praticanti avvocati, soprattutto di coloro che non hanno la fortuna di avere uno studio legale già avviato. Questo però, una volta acquisiti i requisiti indispensabili, quali la laurea in giurisprudenza, il praticantato, il superamento dell’esame di abilitazione e l'iscrizione all'albo degli avvocati, richiede un ulteriore sforzo in termini di capitale, strategia, intraprendenza, spirito di iniziativa, pazienza e volontà di collaborare.
2. Come si costituisce uno studio associato
I passaggi sono:
- la costituzione tramite una scrittura privata con firma autenticata o con atto pubblico (il documento deve riportare nome, cognome e titoli professionali degli associati e deve essere trasmesso a tutti gli ordini professionali competenti);
- aprire una partita IVA intestata allo studio.
Inoltre:
- il reddito prodotto dallo studio non è classificato come reddito d'impresa ma reddito da lavoro autonomo e tutti gli appartenenti allo studio associato devono essere iscritti all'ordine degli avvocati. In termini fiscali, i compensi sono percepiti dall’associazione e le quote di partecipazione agli utili sono proporzionate agli incarichi di ciascun associato (salvo diversa indicazione nell’atto costitutivo;
- i singoli associati devono anche iscriversi alla cassa previdenziale e quindi versare i relativi contributi;
- il reddito di ogni associato sarà tassato ai fini IRPEF, mentre sullo studio associato si applica l'IRAP (Imposta sul Reddito delle Attività Produttive) e agli studi di settore;
- fra il professionista e il suo cliente resta un rapporto individuale pertanto è possibile regolarizzarlo tramite un contratto oppure una lettera di incarico;
- a livello di responsabilità professionale, il rapporto si instaura esclusivamente tra il singolo associato ed il cliente stesso.
3. I vantaggi di uno studio associato
I vantaggi di lavorare con la formula dello studio associato sono:
- la possibilità di dividere le spese per la gestione dello studio;
- la possibilità di dedurre i costi di attrezzature;
- la possibilità di assumere personale che serve l’intero studio (es. una segreteria);
- condividere attività di marketing e pubblicità online e offline (la realizzazione di un sito web);
- la possibilità di avere differenti professionalità e competenze a disposizione (ad esempio commercialisti e avvocati oppure psicologi e medici);
- la possibilità di fornire al pubblico un panorama di competenze più ampio e completo.
4. Società tra professionisti
Un’alternativa allo studio associato è la Società tra professionisti, STP.
Le Società tra Professionisti permettono l’associazione fra lavoratori appartenenti alle cosiddette professioni protette o riconosciute, quelle cioè che sono tutelate da un ordine professionale, un collegio e/o un albo specifico. Quindi vi rientrano gli ingegneri, gli avvocati, i commercialisti, gli esperti contabili, i periti assicurativi, etc.
La differenza maggiore con lo studio associato è che la STP può assumere diverse forme giuridiche, questo significa che la STP è una società, spesso una Srl. La STP può prevedere lo svolgimento di diverse attività professionali e può avere pertanto un carattere multidisciplinare. A questo proposito si possono inserire anche soci “non professionisti” come investitori oppure come persone che svolgono attività tecniche.
Tuttavia i due terzi del capitale sociale e la maggioranza dei voti per le decisioni deve essere riservata ai soci professionisti. Come per lo studio associato, anche la STP deve essere iscritta al Registro delle Imprese e l’iscrizione deve essere poi notificata all’ordine, collegio o albo di riferimento.
5. Fonti normative
Legge n. 1815/39
D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986
Art. 10 della Legge 12 novembre 2011 nr. 183 e DM Giustizia nr. 34 del 08/02/2013
regolamentazione STP.
Martina Rampone
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