Come funziona l'Autocertificazione?

Quali sono i rischi che corriamo non mostrando l'Autocertificazione? Sanzione amministrativa o si va nel penale? Ecco Il riassunto dell'intervento dell'Avvocato Leonardi su questo argomento.

autocertificazione

Indice

• Le misure urgenti attuate a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID19

• Il modulo per l’autocertificazione ai sensi dell’art. 46 e 47 DPR N. 445/2000

• Reato previsto in caso di dichiarazione mendace

• Le nuove sanzioni previste dal D.L. del 24.03.2020 • Casi pratici

 

Durante l’intervento si sono passati in rassegna tutti i provvedimenti legislativi attuati dall’inizio dell’emergenza epidemiologica da COVID19, fino all’ultima approvazione del D.L. n.19 del 25.03.2020 che in sintesi ha introdotto:

 

(i) ulteriori limitazioni agli spostamenti;

(ii) la chiusura di parte delle attività produttive con espressa esclusione di quelle previste dall’allegato n. 1 del DPCM del 22 marzo 2020;

(iii) l’introduzione di specifiche sanzioni amministrative quali il pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro qualora i soggetti non rispettino le misure di contenimento.

 

Per effetto di questa ultima modifica non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.

Per quanto concerne il Modello relativo all’autocertificazione che occorre compilare e portare con sé durante gli spostamenti, è stato più volte modificato, da ultimo con l’intervento sopra citato.

Il modulo è consultabile sul sito degli interni.

 

Sono stati inoltre affrontati i risvolti penali derivanti dalla falsa attestazione dell’autocertificazione e dal delitto cagionato in caso di diffusione di epidemia. Infatti, sulla base dell’ultimo intervento introdotto dal DPCM del 22 marzo 2020, si esclude la configurazione del delitto di cui all’art. 650 c.p. in tema di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità trovando applicazione meramente la sanzione amministrativa sopra descritta. Orbene, sulla base di quanto prescritto dall’art. 495 c.p. in caso di falsa attestazione resa ad un pubblico ufficiale, configurata in caso vengano dichiate false generalità nell’autocertificazione, è prevista la pena della reclusione da sei mesi a due anni.

Più grave invece il reato configurato qualora un soggetto non rispetti la misura restrittiva dell’isolamento in caso fosse risultato positivo al virus COVID-19. In tale fattispecie, troverebbe applicazione il delitto di cui all’art. 452 c.p. in tema di delitti colposi contro la salute pubblica, che prevede la reclusione da uno a cinque anni. Infine si sono affrontanti alcuni casi pratici e si è provveduto a rispondere ai quesiti posti dagli utenti in linea, per i quali si prega di prendere visione dell’intervento sul canale facebook.

Avvocato Avvocatoflash Team

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