Si possono assicurare i seggiolini per i bambini?

Le regole di sicurezza, le categorie di omologazione e la direttiva sul dispositivo di allarme anti-abbandono. Ecco tutto quello che devi sapere per il trasporto dei bambini in auto e l'assicurazione sui seggiolini.

seggiolino auto bambino

1. Alcuni dati statistici

A causa di sinistri stradali ogni giorno in Italia muoiono 9 persone e ne vengono ferite 700, di queste, il 10% circa, resta per sempre leso; inoltre un bimbo, nella fascia di età 0-14 anni, muore ogni 15 giorni e 25 restano feriti. 

E’ questo il triste bollettino diramato l’anno scorso dalla direzione del Servizio Polizia stradale del Ministero dell’Interno

Nei primi sette mesi di quest’anno, secondo l’Asaps (Associazione amici sostenitori polizia stradale), sono già 16 le piccole vittime di incidenti stradali. 

Numeri, purtroppo, sempre maggiormente impietosi che inducono ad una riflessione e ad interventi importanti in merito alla cultura ed alla sicurezza stradale.

Per ridurre questi dati è fondamentale seguire alla lettera le disposizioni del Codice della Strada

Il conducente del veicolo è tenuto ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza, in virtù delle regole di prudenza e comune diligenza. 

Il suddetto obbligo è escluso limitatamente ad alcune categorie di soggetti tra le quali possiamo citare:

  •  gli appartenenti alle forze di polizia
  • i corpi di polizia municipale e provinciale, 
  • i conducenti e gli addetti dei veicoli di servizio antincendio nell'espletamento di un servizio di emergenza come stabilito dall’art. 172, comma VIII del C.d.S..
In ipotesi di violazione della norma è prevista una sanzione amministrativa a partire da € 81 sino ad € 326

.Qualora il conducente incorra due volte, nel corso di un biennio, nella suddetta violazione, è prevista la misura accessoria della sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi (art. 172, comma X, del C.d.S.. 


1.1 Le disposizioni sui seggiolini

Giova, in premessa, rammentare le sei categorie di omologazione:
  • Gruppo 0 :  Bambini di peso fino ai 10 kg, circa 0-9 mesi;
  • Gruppo 0+: Bambini di peso fino ai 13 kg circa 0-15 mesi;
  • Gruppo 1 : Bambini di peso compreso tra 9 kg e 18 kg (9 mesi fino ai 4 anni);  
  • Gruppo 2 : Bambini di peso compreso tra i 15 e i 25 kg;Gruppo 3 : Bambini di peso compreso tra 22 e 36 kg;
  • I-Size : Bambini di lunghezza compresa dai 40 cm ai 105 cm.

Vediamo adesso, nel dettaglio, cosa recita l’ articolo 172 del Codice della Strada, rubricato Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini: “I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie”.

L’integrazione riguarda i parametri per la scelta del modello di seggiolino più adatto per i bambini, considerandone il peso e l’altezza e, nella fattispecie, riguarda le R44/04 e R129 (i-size).

La nuova normativa R129, entrata in vigore a gennaio 2017, prevede, invece, per i bambini alti fino a 125 centimetri, di circa 8 anni di età, l’obbligo del rialzo con lo schienale, che viene successivamente sostituito dalla cosiddetta alzatina, ovvero il rialzo senza schienale dai 22 kg in poi. 

La seconda fase della R129, entrata in vigore dall’estate del 2017, prevede che i seggiolini auto per i bambini con un’altezza da 100 a 150 centimetri siano dotati di sistema ISOFIX, il fissaggio con le cinture, e l’omologazione di prodotti con schienale

Bisogna ricordare che sia la nuova R129-02 che la R44-04 continueranno a coesistere.  In tal modo si garantisce la possibilità di scegliere i seggiolini auto per bambini omologati in base alla normativa più recente.

Per quanto concerne i bambini che hanno un’altezza superiore ai 125 cm potranno, pertanto, utilizzare i rialzi senza schienale. 

Sempre secondo l’art. 172 del C.d.S. l'obbligo di utilizzare questi sistemi cessa quando il bambino compie i 12 anni o quando supera il metro e mezzo di altezza (anche se minore di 12 anni), perché da quel momento può usare le cinture di sicurezza normali. 

Per quanto riguarda, invece, il posizionamento del seggiolino nell'auto, in questo caso dipende dalle varie fasi: 
  1. i seggiolini dei bambini più piccoli (gruppo 0+) vanno posti in senso contrario a quello di marcia, meglio se sul sedile anteriore e con l'airbag lato passeggero disinserito
  2. La posizione ideale per trasportare i seggiolini auto dei gruppi 1, 2 e 3 in assoluta sicurezza è, invece, quella posteriore centrale, che, in tal modo, mette al riparo il bambino da eventuali urti laterali. 

Ricordiamo, inoltre, che la Suprema Corte di Cassazione si è recentemente espressa (Cass. Civ., sez. III, n. 3418/2018) affermando che la condotta negligente del genitore, consistente nel mancato impiego del dispositivo di sicurezza, interrompe il nesso causale tra sinistro e lesioni. 

Pertanto, anche se il veicolo è coperto da polizza assicurativa r.c.a., l’assicurazione non risarcisce il danno, ed è quindi essenziale utilizzare in maniera consapevole ed efficace i sistemi di sicurezza.

2.Consigli utili

L’Automobile Club d’Italia consiglia alcune regole di sicurezza generali durante il trasporto del bambino in auto. Ecco come comportarsi: 

  1. Non mantenere il bambino in braccio sul sedile
  2. Non utilizzare un seggiolino non idoneo o fortemente danneggiato
  3. Far sedere il bambino sul seggiolino auto anche in caso di brevi percorsi
  4. Leggere sempre le istruzioni dei sistemi di sicurezza e per l’uso del seggiolino auto
  5. Allacciare le cinture.

Il seggiolino regolare, ovvero conforme alla normativa europea, deve riportare un'etichetta con gli estremi dell'omologazione

I dispositivi più recenti sono contrassegnati dalla sigla ECE R44-03. Per legge sono gli unici che possono essere venduti nei negozi e devono tassativamente essere installati in senso contrario a quello di marcia fino al raggiungimento dei 9 kg di peso del bambino

3. Il dispositivo anti-abbandono


Altro strumento efficace per la prevenzione è, senza ombra di dubbio, il dispositivo di allarme anti-abbandono dei minori in un veicolo. Pertanto, nella bozza del decreto legge fiscale collegato alla manovra, si segnala che le agevolazioni fiscali previste dalla legge 117/2018 che istituiscono l’obbligo di dispositivi anti-abbandono sono concesse anche nella forma di contributo di 30 euro per ciascun allarme acquistato (basti pensare che i prezzi dei dispositivi indipendenti attualmente in commercio vanno dai 40 ai 75 euro), fino a esaurimento dei fondi stanziati che dovrebbero ammontare ad un importo pari a 15,1 milioni per il 2019 e ad un milione per il 2020.

Tutti i dispositivi dovranno avere le caratteristiche tecniche indicate nel decreto attuativo del ministero delle Infrastrutture, firmato il 7 ottobre dalla ministra alle Infrastrutture Paola De Micheli. Decreto che, nonostante il clamore mediatico, non è ancora stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. La legge è stata varata lo scorso anno con l’intenzione di scongiurare eventi tragici, con genitori che per un’amnesia dimenticano di avere i figli a bordo del veicolo, con la ferma volontà di invertire la tendenza infausta di queste circostanze ormai troppo frequenti.

Michele Rabasco

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Fonti normative
Art. 172 Codice della strada;
Regolamento n. 129 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Prescrizioni uniformi relative all’omologazione di dispositivi avanzati di ritenuta per bambini (DARB) usati a bordo dei veicoli a motore;
Cass. Civ., sez. III, n. 3418/2018;
Legge 1 ottobre 2018, n. 117 “Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi”.