Quota 41: a chi spetterà?
Allo studio del governo l'introduzione della pensione con il solo requisito di 41 anni di contribuzione, misura oggi limitata ai soli lavoratori precoci o addetti a mansioni gravose e usuranti. Vediamo come funziona.
- Quota 41 per tutti dal 2022: ipotesi di riforma
- Quota 41 oggi: a chi è rivolta
- Lavoratori precoci
- Richiesta l'appartenenza al cd "sistema misto"
- Il requisito della condizione soggettiva
- A chi è rivolto il beneficio
- Sospensione dell'adeguamento alla speranza di vita e finestre
- Cumulo periodi contributivi
- Domande 2019
- Cumulabilità con redditi da lavoro e compatibilità con altre maggiorazioni
- Fonti normative
1. Quota 41 per tutti dal 2022: ipotesi di riforma
Il governo sta lavorando ad una riforma del sistema pensionistico che superi la Fornero. In particolare, l'obbiettivo sembra essere la previsione di un'accesso alla pensione basato esclusivamente sugli anni di contribuzione versata, mentre scomparirebbe il requisito cd anagrafico (ossia l'età), riproponendo una sorta pensione a requisito unico contributivo, simile a quella prevista prima della riforma Fornero (che, tuttavia, richiedeva una contribuzione di 40 anni).
tratterebbe di una pensione rivolta alla generalità dei lavoratori.
2. Quota 41 oggi: a chi è rivolta
- cd lavoratori precoci;
- ai soggetti in particolari condizioni, che non è prevista in modo sperimentale, ma strutturale.
3. Lavoratori precoci
4. Richiesta l'appartenenza al cd "sistema misto"
5. Il requisito della condizione soggettiva
- il lavoratore dipendente si trova in stato di disoccupazione per licenziamento individuale o collettivo, dimissioni (solo se per giusta causa) e risoluzione consensuale del rapporto, ed ha fruito da almeno tre mesi di tutta l'indennità di disoccupazione a lui spettante;
- il lavoratore, subordinato o autonomo, da almeno 6 mesi (rispetto alla domanda di pensione) assiste il coniuge od un parente entro il 1° grado, con il quale convive, affetto da handicap grave (cd caregiver). Si noti che deve trattarsi di una situazione patologica compatibile con il disposto del solo terzo comma dell'art. 3 della legge 104.
- al lavoratore, dipendente oppure autonomo, sia stata riconosciuta dalla commissione medica competente un'invalidità civile pari o superiore al 74%;
- il lavoratore fa parte di una delle 15 professioni indicate come gravose da almeno sei anni negli ultimi sette, oppure da almeno sette anni negli ultimi dieci, in modo continuo. Le figure per le quali è prevista l'agevolazione sono:
- operai dell'industria estrattiva e dell'edilizia;
- manovratori di gru e di altri macchinari simili;
- conciatori di pelle;
- conducenti di mezzi ferroviari e personale viaggiante;
- conduttori di camion e mezzi pesanti;
- professioni infermieristiche ospedaliere organizzate su turni;
- addetti all'assistenza personale di soggetti non autosufficienti;
- insegnati della scuola dell'infanzia/asilo nido;
- addetti allo spostamento mezzi e simili (facchini);
- addetti ai servizi di pulizia;
- addetti alla raccolta dei rifiuti;
- operai siderurgici di prima e seconda fusione, e lavoratori del vetro, i quali lavorino ad alte temperature e che non siano compresi nelle mansioni usuranti (vedi oltre);
- operai agricoli, zootecnici, della pesca;
- pescatori costieri, in acque interne e in alto mare, anche se soci di cooperative;
- personale marittimo imbarcato e personale dei trasporti marittimi (anche acque interne).
- il dipendente è addetto a lavori usuranti, come i lavoratori delle cave e delle miniere, i lavori ad alte temperature, addetti al trasporto di amianto, oppure espletati in spazi ristretti. É considerato usurante anche il lavoro notturno, parimenti al lavoro in linea di catena.
6. A chi è rivolto il beneficio
- all'assicurazione generale obbligatoria,
- ai fondi sostitutivi/esclusivi
- oppure alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi,
Il beneficio riguarda sia il settore privato che il pubblico impiego; restano fuori sostanzialmente le sole casse professionali (giornalisti, avvocati etc).
7. Sospensione dell'adeguamento alla speranza di vita e finestre
8. Cumulo periodi contributivi
9. Domande 2019
- la prima, necessaria a verificare il raggiungimento dei requisiti soggettivi, da proporre entro il 1 marzo (oppure domanda tardiva entro il 30 novembre);
- la seconda, finalizzata ad ottenere il trattamento pensionistico, da presentare al momento della maturazione dei 41 anni contributivi.
10. Cumulabilità con redditi da lavoro e compatibilità con altre maggiorazioni.
le donne).
11. Fonti
D.L. n. 4/2019
D.lgs. n. 67/2011
DPCM n. 87/2017