Quando è possibile emettere una fattura senza la Partita Iva?

Per le attività svolte occasionalmente non è necessaria l’apertura della partita Iva ed è possibile stipulare un contratto di lavoro autonomo occasionale. In questo caso si può quindi emettere una fattura senza partita Iva? Vediamolo nel dettaglio andando ad analizzare questa tipologia contrattuale.

fattura senza partita iva

1. Come si registra una prestazione occasionale

Per accedere alle prestazioni occasionali, coloro che le utilizzano devono effettuare la registrazione nella apposita sezione “prestazioni occasionali” presente sul sito dell’INPS (www.inps.it).

La registrazione e la comunicazione dei dati concernenti la prestazione lavorativa possono essere effettuate sia dagli utilizzatori che dai prestatori attraverso il servizio online ovvero mediante il contact center.

Possono operare per nome e per conto dell’utilizzatore e/o del prestatore anche gli intermediari, autorizzati tramite delega scritta dal delegante. L’utilizzatore, al fine di attivare il contratto di prestazioni accessorie e tutte le tutele ad esso connesse, entro 60 minuti dall’inizio della prestazione stessa deve indicare tramite il servizio online:

  • i dati identificativi del prestatore;
  • il compenso pattuito;
  • il luogo di svolgimento della prestazione;
  • la durata;
  • la tipologia;
  • il settore dell’attività lavorativa;
  • altre informazioni per la gestione del rapporto.

La comunicazione inserita dall’utilizzatore può essere revocata da quest’ultimo entro tre giorni dalla data in cui la prestazione stessa si sarebbe dovuta svolgere; la comunicazione o la revoca trasmessa dall’utilizzatore, viene notificata al prestatore tramite mail o SMS.

Laddove la revoca non sia effettuata entro i termini previsti dalla legge, l’INPS tratterrà la somma pattuita tra le parti, anche se la prestazione non è stata svolta, e procederà con il pagamento al prestatore e con versamento del contributo previdenziale e INAIL.

Il prestatore mediante il servizio online può dare conferma dell’avvenuto svolgimento della singola prestazione giornaliera entro i tre giorni successivi; in tale ipotesi, l’utilizzatore non potrà revocare la prestazione.

Nel caso in cui si tratti di imprese agricole, del turismo e di enti locali, la dichiarazione preventiva deve contenere l’indicazione del computo totale delle ore, per un arco temporale non superiore a dieci giorni consecutivi.

Il lasso di tempo, che va da uno ad un massimo di dieci giorni, nonché la durata complessiva della prestazione, è fissato in un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura INPS. La dichiarazione deve essere trasmessa almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione.

2. Come fare fattura elettronica a privati senza partita Iva?

L'obbligo di emissione della fattura in formato elettronico vige anche nei confronti dei consumatori finali; quindi, un titolare di Partita Iva deve emettere la fattura elettronica nei confronti di un privato cittadino.

Questo obbligo non sussiste solo nel caso in cui il titolare di partita iva sia escluso dall'obbligo di emissione in modalità elettronica (ad esempio appartenente al regime dei forfettari). In caso di un consumatore finale, il soggetto che emette la fattura deve indicare come “Codice destinatario” un codice, convenzionale, corrispondente a 7 volte zero “0000000”.

Inoltre, va riempito il campo contenente il “Codice Fiscale” del consumatore, non essendo quest’ultimo titolare di una partita iva da inserire nell’apposito riquadro. Se tali dati non vengono inseriti o non sono compilati in maniera corretta, la fattura viene automaticamente scartata dal sistema SDI, poiché risulta essere incompleta.

Lo SDI recapita al cliente privato la fattura, mettendola a disposizione nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, più nello specifico nella sezione “fatture e corrispettivi”.

Importante sottolineare che la fattura originale, in formato XML, deve essere consegnata al cliente come sopraesposto, mentre una copia analogica della fattura, leggibile (es. in formato PDF), deve essere consegnata al cliente in modalità cartacea o informatica (es. per email), a meno che lo stesso non rifiuti di riceverla.

L’unico modo per inquadrare legalmente chi esegue attività professionali saltuarie e sporadiche, di ridotta entità, è quello della prestazione di lavoro autonomo occasionale.

3. Il lavoratore autonomo occasionale può emettere una fattura senza partita Iva?

L’attività del lavoratore autonomo occasionale è inquadrabile tra quelle autonome (Art. 2222 c.c.), esercitate senza alcun vincolo di subordinazione né di coordinamento. Non è necessaria però l’apertura della partita Iva in quanto il lavoratore autonomo occasionale svolge, a favore di un committente, una prestazione in modo saltuario e senza il requisito dell’organizzazione e della professionalità.

Con l’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, intitolato “Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale”, viene introdotta la nuova disciplina sul lavoro occasionale accessorio.

Quanto appena esposto sulle prestazioni di lavoro autonomo occasionale, rimane invariato per tutte le attività di lavoro autonomo esercitate occasionalmente. Viene invece stabilita una specifica disciplina che stabilisce due nuove forme di lavoro accessorio, ovvero il Libretto Famiglia e il PrestO’.

2.1 I limiti delle prestazioni occasionali

Le attività di lavoro autonomo occasionale consentono al contribuente di eseguire, oltre alla propria attività lavorativa abituale (lavoro dipendente, autonomo o d’impresa), un’attività professionale saltuaria, nel rispetto di alcuni limiti.

Il D.Lgs. n. 276/2003, modificato dall’art. 24 del D.L. n. 201/2011, aveva previsto, per le prestazioni occasionali, delle caratteristiche di durata e prestazione. Queste sono state poi abrogate dal D.Lgs. 81/2015, ovvero il quarto dei decreti applicativi del Jobs Act.

In sostanza, quel che rimane adesso, è quanto stabilito all’art. 2222 del Codice Civile, riguardante il contratto d’opera: “Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV”.

Affinché si possa parlare di lavoro autonomo occasionale, occorre quindi che vengano rispettati dei limiti qualitativi:

  • assenza di abitualità. L’attività non deve essere prolungata nel tempo, bensì sporadica. Tuttavia, poiché non esistono dei parametri precisi, occorre fare una valutazione ad hoc caso per caso;
  • mancanza di organizzazione e coordinamento.

Il limite dei 5.000 euro annui di ricavi, sopra i quali sussisteva l’obbligo di aprire la partita Iva, non esiste. Il superamento di tale cifra lorda obbliga il lavoratore soltanto all’iscrizione alla Gestione separata dell’Inps, con il contestuale obbligo del versamento contributivo.

2.2 Fattura senza partita Iva? Chiamatela ricevuta per prestazione occasionale

Chi compie la prestazione occasionale deve rilasciare al committente, all’atto dell’incasso del compenso, una ricevuta. Non può essere emessa la fattura in quanto il lavoratore occasionale non è soggetto IVA.

Nella ricevuta per prestazione occasionale non è previsto quindi l’addebito dell’Iva ma soltanto quello della ritenuta d’acconto del 20%. Se il committente è un privato, oppure ha una partita Iva a regime agevolato, la ritenuta non è effettuata.

La ricevuta deve contenere:

  • i dati anagrafici del lavoratore occasionale (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale);
  • le generalità del committente;
  • il numero progressivo d’ordine della ricevuta;
  • l’importo lordo del compenso concordato;
  • la ritenuta d’acconto del 20% (del compenso lordo);
  • l’importo netto percepito, dato dal compenso lordo meno ritenuta;
  • la data, il luogo e la firma del lavoratore e del ricevente.

Quando l’importo del compenso per prestazione occasionale supera i 77,47 euro, sulla ricevuta originale dovrà essere apposta una marca da bollo da 2 euro.

La ricevuta ha una duplice funzione:

  • certifica al committente l’avvenuto pagamento della prestazione richiesta;
  • permette di rendicontare i compensi percepiti per la predisposizione della propria dichiarazione dei redditi.

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4. Fonti normative

Articolo 2222 Codice Civile

D.Lgs. n. 276/2003

D.Lgs. 81/2015

D.L. n. 50/2017