Pignoramento beni immobiliari: come comportarsi?
Tra le diverse forme che può assumere il pignoramento vi è quello immobiliare. In questo caso è possibile difendere il proprio patrimonio oppure l’unica soluzione è subire passivamente il pignoramento immobiliare?
In generale, il pignoramento è definito come l’atto giuridico con il quale ha inizio l’espropriazione forzata su istanza del creditore. Viene eseguito da un ufficiale giudiziario e il suo scopo è quello di sottrarre i beni del debitore dalla sua disponibilità rendendo inefficaci, nei confronti del creditore, gli atti di disposizione compiuti sui beni pignorati in epoca successiva al pignoramento.
Il creditore attiva la procedura per il pignoramento immobiliare in modo tale da rifarsi sul ricavato della vendita all’asta di uno o più beni immobili di cui il debitore è intestatario. Il pignoramento dei beni immobiliari può essere ad esempio conseguenza dell’incapacità di pagare un mutuo ipotecario e per tale motivo la banca creditrice procede rivalendosi sui beni.
1. Come funziona pignoramento immobiliare
A definire le dinamiche di svolgimento del pignoramento immobiliare è l’art. 555 del Codice di procedura civile. L’individuazione del bene immobile da pignorare è effettuata mediante un atto nel quale si indicano esattamente i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione.
La determinazione del bene immobile da pignorare deve avvenire mediante gli elementi previsti dall'art. 2826 c.c., come ad esempio attraverso “l'indicazione della sua natura, del comune in cui si trova, nonché dei dati di identificazione catastale”.
Il creditore per individuare gli immobili di proprietà del debitore da sottoporre a pignoramento può ricorrere ad una visura ipotecaria.
Nell'atto di pignoramento immobiliare, deve essere contenuta l'ingiunzione prevista nell'articolo 492 c.p.c. In forza ad essa il debitore deve “astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni” oggetto del pignoramento.
L’atto è notificato al debitore e in seguito trascritto.
1.1 La notifica
È proprio con questa notifica che si perfeziona il pignoramento e si producono diversi effetti:
- l'obbligo per l'ufficiale giudiziario di depositare l'atto di pignoramento presso la cancelleria del tribunale competente;
- la decorrenza del termine di 10 giorni per il deposito del titolo e del precetto;
- l'obbligo di custodia dei beni pignorati da parte del debitore;
- l'inizio dell'esecuzione e della decorrenza del termine di efficacia del pignoramento;
- l'obbligo della formazione del fascicolo dell'esecuzione secondo quanto stabilito dall'art. 557 del c.p.c.
1.2 La trascrizione
In seguito alla notifica, si deve procedere alla trascrizione del pignoramento immobiliare. Da tale momento, sarà opponibile ai terzi il vincolo processuale cui i beni sono stati sottoposti.
Altri effetti della trascrizione, sono quelli di evitare la pendenza di più procedure e assicurare all'aggiudicatario la prevalenza del suo diritto rispetto a chi abbia acquistato nel frattempo direttamente dal proprietario.
L'ufficiale giudiziario dovrà poi consegnare copia autentica dell'atto con le note di trascrizione alla competente Conservatoria dei registri immobiliari, la quale dovrà trascrive l'atto e restituire una delle note.
Il creditore si dovrà poi occupare, entro il termine di 15 giorni, del deposito in Tribunale dell'atto notificato e della nota di trascrizione. Decorsi 10 giorni e non oltre i 90 giorni dal pignoramento, potrà chiedere al giudice dell’esecuzione la vendita dei beni pignorati.
A questo punto, il giudice fisserà udienza e con questa potrà:
- dichiarare inefficace il pignoramento se ritiene che la documentazione non sia sufficiente;
- provvedere a dare le opportune indicazioni necessarie per la vendita e per nominare un delegato che si incarichi di compiere dette operazioni. Al termine, sarà fissata una nuova udienza nella quale il giudice assegnerà le somme ricavate.
2. Difendersi dal pignoramento immobiliare
Al debitore è riconosciuta la possibilità di difendersi laddove contesti l'ingiustizia della procedura di pignoramento. Può ricorrere, infatti, al giudice dell’esecuzione per obiettare sulla pignorabilità dei beni in oggetto. In questo caso, l'opposizione assume la forma del ricorso.
In base quanto stabilito dall’art. 615 c.p.c, il giudice “fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto”.
Durante la prima udienza, il giudice decide sull’eventuale istanza di sospensione dell'esecuzione e il giudizio si concluderà con una sentenza di accoglimento o di rigetto.
Michela Dessì, VisureItalia
Fonti normative
Art. 555 Codice di procedura civile
Art. 615 Codice di procedura civile
Art. 492 Codice di procedura civile