L’IMU nel diritto di abitazione

L’imposta municipale unica, è applicata al patrimonio immobiliare posseduto dal contribuente, sia a titolo di proprietà e sia a titolo di diritto reale di godimento su un immobile. Vediamo come funziona.

Imu nel diritto di abitazione

1. Diritto di abitazione ed IMU: chi paga?

L’argomento che tratteremo oggi, riguarda il tema del diritto immobiliare, e più precisamente la disciplina dell’IMU, in relazione al diritto di abitazione.

L’IMU, è disciplinata dal D. Lgs. n. 23 del 2011, secondo cui essa è dovuta dai possessori di un immobile, fatta eccezione per l’ipotesi in cui il bene costituisca l’abitazione principale del soggetto obbligato. 
 
Per abitazione principale, s’intende l’unità immobiliare comprese le pertinenze (quali cantine, autorimesse), ove il possessore ed il suo nucleo familiare abbiano stabilito la propria residenza anagrafica e vi dimorano abitualmente. Tali requisiti devono sussistere contemporaneamente, al fine di ottenere l’esenzione dal pagamento dell’IMU. 
 
Il versamento dell’imposta municipale, è invece dovuto nell’ipotesi di abitazioni di lusso, pur se esse costituiscano l’abitazione principale del contribuente.
I soggetti passivi dell’imposta municipale, sono sia i proprietari che i titolari di diritti reali immobiliari, quali l’enfiteusi, l’usufrutto, il diritto di superficie oppure il diritto di abitazione, su immobili siti in un comune italiano. 
 
Il diritto di abitazione, è un diritto reale su una cosa altrui, in particolare su un immobile, disciplinato dall’art. 1022 del codice civile, che ne consente il suo godimento per finalità abitative, relativamente ai bisogni del titolare ed i suoi familiari.

1.1 Soggetti obbligati al pagamento dell’IMU: situazioni particolari

La titolarità del diritto di abitazione, relativamente ad un immobile, comporta il sorgere dell’obbligazione passiva al pagamento dell’imposta municipale.
È escluso il pagamento dell’imposta, nell’ipotesi in cui l’immobile su cui grava il diritto di abitazione, costituisca l’abitazione principale del suo titolare, purché non rientri nelle categorie catastali, relative agli edifici di lusso (palazzi signorili, ville, castelli).

In merito, al pagamento dell’IMU, nel caso di diritto di abitazione del soggetto obbligato, è possibile distinguere due diverse situazioni: 
 
  1. Il diritto di abitazione del coniuge superstite: l’art. 540 del codice civile, infatti riserva al coniuge superstite, il diritto di abitare nella casa familiare, ossia nell’immobile ove col proprio coniuge defunto, dimoravano abitualmente, anche qualora concorra nella successione, assieme ad altri eredi.
    Il diritto di abitazione del coniuge superstite, ex art. 540 cod. civile, comporta che gli altri titolari di diritti reali sull’immobile, non saranno tenuti al pagamento dell’imposta, purché l’immobile adibito a residenza familiare, fosse di proprietà del coniuge o di entrambi i coniugi. In tale ipotesi, infatti, il coniuge superstite, costituirà l’unico soggetto passivo del pagamento dell’IMU, e quindi sarà tenuto in via esclusiva al pagamento dell’imposta
    municipale, fatta salva l’esenzione per l’abitazione principale.
  2. Il diritto di abitazione dell’ex coniuge assegnatario: inizialmente il pagamento dell’IMU, non era dovuto dal coniuge assegnatario dell’immobile a seguito di separazione o divorzio, che non fosse anche proprietario della casa adibita a residenza familiare.
Tuttavia, era intervenuto il D.L. n. 16 del 2012, che l’articolo 4, aveva espressamente previsto, che l'assegnazione della casa coniugale, disposta con provvedimento giudiziario di separazione dei coniugi oppure in caso di annullamento del matrimonio o scioglimento o cessazione dei suoi effetti civili, si intende compiuta, ai soli fini dell’assoggettamento al versamento dell'imposta municipale, quale titolo idoneo a far
sorgere il diritto di abitazione.
 

In tal modo, la norma in questione, prevedendo che l’assegnazione della casa coniugale, successivamente alla separazione o divorzio dei coniugi , fa sorgere in capo al coniuge assegnatario il diritto di abitazione, ne comportava automaticamente, l’assoggettamento al pagamento dell’imposta municipale, in via diretta ed esclusiva.

Successivamente, la Legge di Bilancio 2013 (Lg. n. 147/2013), ha previsto la riforma dell’art. 13, comma 2° del D.L. n. 201 del 2011, stabilendo che l’imposta municipale, non si applichi, tra le varie ipotesi anche: 

 

  • alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

 

In tal modo, le modifiche apportate, entrate in vigore a partire dal 1° Gennaio 2014, hanno previsto la totale esenzione dal pagamento dell’IMU, a favore del coniuge assegnatario dell’immobile a seguito di separazione o divorzio, sia nell’ipotesi in cui non sia proprietario del cespite e sia qualora quest’ultimo sia in comproprietà fra gli ex coniugi.

2. Usufrutto ed IMU
 

L’assoggettamento al pagamento dell’IMU, è previsto anche in capo all’usufruttuario. L’ usufrutto , è un diritto reale di godimento, su un bene altrui, in tali ipotesi un immobile, che permette al titolare di godere del bene, oggetto del usufrutto medesimo, traendone tutte le utilità che derivano, senza modificarne la destinazione economica.
 
L’usufruttuario, in quanto titolare del diritto di godimento sull’immobile, costituisce soggetto passivo al versamento dell’imposta municipale, rimandone invece escluso il nudo proprietario, ossia il soggetto che conserva la proprietà dell’immobile ma che non può goderne o disporne finché dura l’usufrutto.
 
L'usufruttuario, al pari del titolare del diritto di abitazione, è esonerato dal pagamento dell’IMU, nel caso in cui l’immobile costituisca la propria abitazione principale, purché non di lusso.
Un’ipotesi particolare è rappresentata dall’usufrutto con diritto di accrescimento, che opera nel caso di usufrutto congiuntivo, ossia concesso a favore di più beneficiari.
In tal caso, infatti è previsto che alla morte di uno dei co-titolari, l’usufrutto non si estingua in quanto la quota dell’usufruttuario defunto, va ad accrescere la quota dell’altro beneficiario, con la conseguenza che soltanto alla morte di tutti i titolari, l’usufrutto avrà termine, restituendo la piena proprietà a favore del nudo proprietario, assoggettandolo al pagamento dell’imposta municipale.
 
Pertanto, ove sia previsto l’usufrutto con diritto di accrescimento, spetterà ancora all’altro contitolare del diritto di godimento, il pagamento dell’imposta municipale, esentandone il nudo proprietario. 
 
Qualora, invece non operi l’accrescimento dell’usufrutto, si restaurerà la piena proprietà in capo al nudo proprietario, il quale potrà disporre dell’immobile, e sarà tenuto al versamento dell’IMU, sempre che l’immobile non costituisca la sua abitazione principale.
 

3. Fonti normative
 

Codice civile: articoli 540, 981 e ss., 1022.
Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23: Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale
Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie.
Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.
Legge 27 dicembre 2013, n. 147: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014).
 
Roberto Ruocco
 


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