Vittima di stalking. Cosa fare e quando rivolgersi ad un avvocato?

Il reato di stalking, previsto nell’art. 612-bis c.p., è punito in seguito a querela della persona offesa, con termine per proporre la stessa di 6 mesi.

La querela rappresenta una manifestazione di volontà della persona offesa che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato e può essere presentata per iscritto, oppure oralmente. È un atto di parte, il cliente si rivolge all’avvocato per la stesura, ma le dichiarazioni in essa contenute sono sottoscritte dallo stesso in qualità di soggetto offeso dal reato.

1. Nozioni generali sullo stalking

L'articolo 612-bis del Codice Penale "atti persecutori" prevede che:"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentala fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio del 1992, n. 104, ovvero con armi, o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 1 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio".

I comportamenti persecutori sono definiti come "un insieme di condotte oppressive, sotto forma di minacce, molestie, atti lesivi continuati che inducono nella persona che le subisce un disagio psichico e fisico e un ragionevole senso di timore". Trattasi di reato abituale, le cui condotte penalmente rilevanti devono essere reiterate nel tempo, al punto tale da indurre nel soggetto passivo uno dei tre eventi alternativi tipizzati dalla norma:

  • il perdurante e grave stato di ansia e di paura della vittima, che prescinde dall’accertamento attraverso una perizia medica, potendo il giudice argomentarne la sussistenza in ragione degli effetti destabilizzanti della condotta;
  • il fondato timore per la propria incolumità o per quella di persona comunque ad essa affettivamente legata, rispetto a tale evento l’esistenza di precedenti condanne a carico del soggetto agente per reati affini allo stalking commessi in danno della stessa vittima corrobora il giudizio di ragionevolezza dei timori della vittima;
  • la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.

Lo stalking, è un reato a dolo generico, ravvisabile in quei comportamenti seriali che, alla luce delle risultanze probatorie, rivelano che l’agente si sia rappresentato gli effetti psicologici concretamente realizzati dalla propria condotta.

2. La vittima di stalking

La persona che subisce la condotta di "atti persecutori", ha facoltà di presentare querela entro sei mesi dal verificarsi degli eventi lesivi, con cui esprime la volontà di voler perseguire e punire penalmente l'autore del comportamento persecutorio. La querela, può essere rimessa solo dinanzi a un giudice. Invece, sarà perseguibile d’ufficio nei casi previsti dall’ultimo comma dell’art. 612-bis.

Allo scopo di prevenire la consumazione del reato di atti persecutori, l'art. 8 della l. n. 38/2009 ha previsto anche che la persona offesa possa ricorrere alternativamente, prima di proporre eventuale querela, ad una "procedura di ammonimento".

L'ammonimento è un provvedimento amministrativo di competenza del Questore che, su richiesta della persona vittima di comportamenti persecutori, ammonisce il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento invitandolo ad interrompere il comportamento nei confronti della vittima.

Se l'autore dei comportamenti persecutori, nonostante l'ammonimento, continua la sua azione e la vittima lo riferisce alle Autorità competenti, questi verrà perseguito penalmente senza la necessità che la vittima presenti querela, ai sensi dell’art. 612-bis c.p.

È prevista la possibilità di applicare la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ex art. 282-ter c.p.p., ovvero della custodia cautelare in carcere.

Tuttavia, è previsto un particolare procedimento in tema di remissione della querela:

  1. Può essere soltanto processuale.
  2. La querela è irrevocabile nei casi di minaccia aggravata, previsti nel secondo comma dell’art. 612 c.p., nelle modalità di cui all’art. 339 c.p.

Inoltre, è prevista la procedibilità d’ufficio:

  1. Se il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d’ufficio.
  2. Qualora il fatto sia stato perpetrato nei riguardi di un minore d’età o di una persona affetta da disabilità ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104/1992.
  3. Il reato è, altresì, procedibile d’ufficio quando il soggetto sia stato ammonito ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D.L. n. 11/2009, convertito in legge n. 38/2009.

È opportuno segnalare, sul punto, una delle novità apportate dalla l. n. 103/2017, introdotta con l’art. 162-ter c.p., applicabile ai reati perseguibili a querela di parte (quindi anche allo stalking), avente l’obiettivo di incentivare la soluzione stragiudiziale dei processi.

L’art. 162-ter consente la riparazione, anche attraverso il risarcimento del danno, entro il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, termine prorogabile dal giudice, nel caso di impossibilità dell’imputato ad adempiere.

Indipendentemente dall’assenso della vittima, qualora il giudice ritenga congrua la somma di denaro offerta dall’imputato, il reato si estinguerà.

Fonti normative

Codice penale: art. 612-bis.

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