Sono stato vittima di uno stalker, cosa devo fare?

Lo stalking consiste in quegli atti persecutori e reiterati realizzati dal soggetto persecutore nei confronti della sua vittima.

reato di stalking

 

1. Cos’è il reato di stalking: il significato


Il reato di atti persecutori, comunemente noto anche come stalking, si configura quando vengono poste in essere minacce e/o molestie reiterate nei confronti di una persona tanto da provocarle un grave stato di ansia e di paura e da indurla a cambiare le proprie abitudini di vita (ad esempio cambiare numero di telefono, cancellare l’account Facebook, cambiare lavoro ecc.).


Le condotte che generano il reato di stalking possono consistere in pedinamenti, telefonate ossessive, appostamenti sotto casa o all’uscita del lavoro, email, messaggi sul cellulare ecc. 

Il reato si configura anche in assenza di un incontro fisico tra vittima ed imputato

Nel caso dello stalking telefonico, infatti, sono sufficienti continui messaggi e telefonate dal tono minaccioso, purché inducano la persona offesa a modificare le proprie abitudini di vita (cfr. Cass., sentenza 2 gennaio 2019, n.61).
 

2. Gli elementi dello stalking


Il reato di stalking consiste quindi nella reiterazione di condotte moleste o minacciose

Tali condotte possono essere penalmente rilevanti anche qualora siano reiterate in un arco di tempo molto ristretto, a condizione che si tratti di atti autonomi e che la reiterazione determini nella vittima uno dei tre eventi alternativi tipizzati dalla norma:

  • il perdurante e grave stato di ansia o di paura;
  • il fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva;
  •  la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.


È importante però che la vittima mantenga sempre le distanze dallo stalker. Il reato in questione viene meno se la vittima assume nei confronti del proprio molestatore un atteggiamento di apertura, ad esempio rispondendo al telefono oppure accettando di avere un incontro chiarificatore.


3. Il reato di stalking: la procedura


Il reato di stalking è perseguibile a querela di parte (salvo i casi espressamente previsti dalla legge in cui il reato è perseguibile d’ufficio) nel termine di sei mesi dal verificarsi degli eventi lesivi. 

Con la querela la vittima esprime in pratica la volontà di voler perseguire e punire penalmente l'autore del comportamento persecutorio. 

La legge prevede inoltre che l’autorità (polizia, carabinieri, ecc.) che abbia ricevuto la segnalazione deve darne immediatamente notizia al pubblico ministero, il quale entro tre giorni deve assumere le informazione dalla persona offesa o da chi ha presentato la querela. 

Contestualmente, la polizia giudiziaria deve compiere gli atti di indagine delegati dal pubblico ministero necessari ad accertare la condotta dello stalker.

La remissione della querela può avvenire però solo in via processuale, cioè nel corso del procedimento dinanzi al giudice. 

Quest’ultimo dovrà verificare se la determinazione della persona offesa sia frutto di una valutazione spontanea e consapevole oppure la conseguenza di ulteriore minaccia o violenza da parte dello stalker.
 

4. Lo stato di ansia e paura nello stalking


Tale circostanza non deve essere necessariamente provata con certificati medici che dimostrino, ad esempio, alterazioni psichiche o conseguenze sulla salute della vittima. 

Sono sufficienti a dimostrare il turbamento emotivo anche solo le dichiarazioni della vittima, il suo comportamento successivo alla condotta ovvero la
natura dei comportamenti tenuti dall’agente. 

Quindi ai fini della sussistenza del grave e perdurante stato di ansia basta che gli atti persecutori abbiano un effetto destabilizzante sulla serenità dell’equilibrio psicologico della vittima. Ne deriva che, in un eventuale processo, la prova dello stalking non richiede necessariamente una certificazione medica attestante una “patologia” determinata dal comportamento persecutorio.
 

5. Come è punito lo stalking: la pena


Lo stalker è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi. 

La pena è aumentata se:

  • il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa;
  • il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici;
  • il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona disabile;
  • il fatto è commesso con armi o da persona travisata.

 

Per evitare che lo stalker possa commettere nei confronti della vittima atti di violenza o ulteriori minacce e molestie, il codice prevede anche la possibilità che, in presenza di un grave quadro indiziario, lo stalker possa essere sottoposto alla misura cautelare:

 
  • del divieto di comunicazione, ovvero il soggetto persecutore non deve avere alcun contatto;
  • del divieto di avvicinamento alla vittima e ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa e dai suoi familiari (ad esempio abitazione, luogo di lavoro, scuola, palestra ecc.);
  • del divieto di dimora;
  • degli arresti domiciliari;
  • della custodia in carcere.
     

6. L’ammonimento del Questore

 
Fino a quando non propone querela, la vittima di stalking può anche rivolgersi alla polizia affinché il Questore, assunte le necessarie informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate sui fatti, ammonisca oralmente lo stalker invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale.

Si tratta, pertanto, di un provvedimento amministrativo ad efficacia preventiva che incide sulla libertà personale dello stalker.
 
Per avanzare istanza di ammonimento occorre che la vittima esponga i fatti e le azioni poste in essere dallo stalker, indicando eventuali testimoni. 
 
Il Questore, una volta assunte tutte le necessarie informazioni (anche convocando il presunto stalker) deciderà per il rigetto o per l’accoglimento dell’istanza.
 
Qualora il responsabile non si attenga all’invito formulato dall’autorità, si procede d’ufficio alla denuncia penale
 
Pertanto, lo stalker verrà perseguito penalmente senza la necessità che la vittima presenti querela e, in caso di condanna, vi sarà un aumento di pena.
 
 
Marina Moretti
 
 
Fonti Normative
- Codice Penale: art. 612 bis;
- Cass., sentenza 2 gennaio 2019, n. 61;
- Legge 19 luglio 2019 n. 69: modifiche al codice penale, al codice di procedura
penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di
genere.

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