Risarcimento danni per lesioni personali e percosse da aggressione

Le vittime di aggressione hanno diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali; lo stesso diritto spetta ai loro familiari.

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1. Risarcimento per una aggressione

Il nostro ordinamento sancisce, in capo a chiunque cagioni ad altrui un danno ingiusto, l’obbligo di risarcire il soggetto danneggiato. Alla luce di tale principio ne discende che il soggett, nel violare le disposizioni statuite nel codice penale e nelle leggi speciali, oltre alle sanzioni di stampo prettamente punitiva si troverà dinanzi ad implicazioni che operenao nel piano civilistico.

In primo luogo, è necessario puntualizzare che l’espressione “aggressione” o “danno da aggressione”, così facilmente usata dai media, non esiste nel codice penale, ma indica una condotta punita sotto forma di due distinti reati: le percosse e le lesioni, che tutelano entrambe l’integrità fisica della persona, la sua incolumità.

Il nostro legislatore, ai fini di tutelare l’integrità fisica della persona, ha ricondotto i fatti di aggressione a due distinti ipotesi di reato: le persosse e le lesioni

Le percosse si configurano nel caso di una violenta manomissione sulla persona fisica altrui (a prescindere dall’intensità della violenza) che causi una sensazione di dolore, ma che non determini effetti postumi o patologici di qualsiasi tipo. Per fare esempi concreti: una persona potrà ritenere di essere stata vittima di percosse qualora subisca violentemente spintoni, calci, schiaffi.

Le lesioni si concretizzano nel caso di violenta manomissione della persona altrui con qualsiasi mezzo, a cui consegua malattia del corpo o della mente. Pensiamo a un pianista dilettante che subisca una lesione a un dito e conseguentemente non possa più suonare.

A fronte del perfezionarsi delle suddette condotte la vittima, dopo aver posto in essere l’azione penale per la condanna dell’aggressore, può ottenere il risarcimento dei danni o con un’azione autonoma in sede civile, oppure costituendosi parte civile nel processo penale.

Immediatamente dopo aver subito un’aggressione è pertanto necessario sporgere denuncia in uno degli Uffici delle Forze dell’Ordine e munirsi di certificato medico che dimostri i danni riportati.

I danni risarcibili si configurano in due tipologie: patrimoniali e non patrimoniali.

I danni patrimoniali sono quelli che si evincono da una comparazione dello status economico della vittima prima dell’aggressione con quello successivo alla stessa. Nello specifico si considerano: il danno emergente, ovvero le perdite economiche determinate dal fatto illecito; il lucro cessante, cioè i guadagni che si sarebbero ottenuti qualora l’aggressione non si fosse verificata.

I danni non patrimoniali, afferenti alla lesione di beni immateriali inerenti la persona, comprendono:

  • Il danno biologico, inteso quale lesione all’integrità psicofisica della vittima commisurato alla percentuale di invalidità ed ai giorni di inabilità discentendi dall’aggressione subita. La valutazione del danno viene fatta in via equitativa dal Giudice, sulla base di specifiche tabelle predisposte dal Tribunale. Nella formulazione della propria decisione, il Giudice terrà conto dei particolari e delle circostanze inerenti ciascun caso concreto, certamente avvalendosi dell’ausilio tecnico di un perito medico legale. Un soggetto che svolga lavori manuali subirà certamente un danno maggiore a seguito di una menomazione fisica, rispetto a chi svolga lavori intellettuali; E’ facilmente comprensibile che un artigiano, che abbia riportato lesioni negli arti e che in virtù di ciò veda compromessa la sua agilità nel realizzare opere di valore ingente, avrà un danno maggiore rispetto all’uomo comune;
  • Il danno esistenziale quale compromissione sul profilo qualitativo della vita della vittima, attiene alle dinamiche relazionali che vengono modificate in negativo per effetto delle conseguenze del danno subito;
  • Il danno morale definito quale ingiusto turbamento dello stato d’animo del danneggiato

Tutti questi tipi di danno presuppongono comunque l’onere della prova in capo alla vittima.

2. Danno morale da aggressione

Il danno morale è la più antica voce di danno e risale alla tradizione romanistica, il cosiddetto “pretium doloris”: il prezzo del turbamento, del dolore subito dalla vittima. Si tratta di quel danno che non lede il patrimonio di una persona, ma che non rientra neppure nel danno biologico. Sia in caso di percosse, sia ancor più in caso di lesioni, l’ordinamento risarcisce dunque il patema, la sofferenza d’animo che la vittima subisce interiormente a causa dell’aggressione. In sostanza il Legislatore ha presupposto che ricevere una somma di denaro dia soddisfazione tanto da bilanciare o quantomeno attenuare le sofferenze patite. La quantificazione di detto danno verrà effettuata dal giudice in via equitativa, valutando tutte le circostanze del caso concreto e le condizioni del danneggiato.

2.1 Il risarcimento da percosse e lesioni spetta anche ai parenti della vittima

I parenti della vittima di un’aggressione che costituisca reato hanno diritto di richiedere il risarcimento del danno morale; in sostanza potrà essere loro riconosciuto un risarcimento per le sofferenze vissute a causa delle lesioni subite dal congiunto, in ragione del loro stretto legame affettivo con esso. Presupposto necessario e indispensabile perché i parenti ottengano il riconoscimento del danno morale, è che abbiano affrontato una effettiva sofferenza morale, quale quella generata nel caso in cui le lesioni del congiunto siano invalidanti o determinino postumi tali da influire sullo stato emotivo del parente e portino turbamento nella sua vita, ciò ovviamente non avverrà per lesioni minime. I congiunti della vittima sono dunque legittimati ad agire “iure proprio” contro il responsabile dell’aggressione. La liquidazione del danno, che spetta sempre al giudice di merito, sarà effettuata in via equitativa valutando le abitudini di vita del danneggiato, del suo nucleo familiare e la compromissione delle esigenze dello stesso.

Non vi è quindi dubbio al fatto che il nostro ordinamento tuteli chiunque abbia subito un trauma per un episodio violento di aggressione, in proporzione alla gravità dello stesso. Detta tutela è estesa anche ai parenti delle vittime, per compensare il travaglio emotivo e psicologico generato dalla violenza perpetrata ai danni del proprio congiunto. Adire le vie legali in questi casi può quindi diventare uno strumento, o comunque un valido aiuto, al superamento del trauma e ai fini del conseguimento di un giusto ristoro.

Redatto da: Clara De Rosi

Aggiornato da: Chiara Coppolino

Fonti normative

art. 2043, 2059 c.c.

art. 581 c.p.; art. 582 c.p.

Cass. Civ. S.U. 26972/2008

Cass. Civ. 8827/2003

Cass. Civ. 20667/2010; Cass. Civ. 7844/2011

Cass. Civ. 20667/2010; Cass. Civ. 22909/2012.

Cass. Pen. 33492/19

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