Responsabilità privacy: quali sono le sanzioni penali?
La violazione della privacy.
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1. La riservatezza delle nostre informazioni personali.
Al giorno d’oggi, la riservatezza delle nostre informazioni personali diventa sempre più un'esigenza di primaria importanza. Da una parte, siamo tutti “schedati” per ogni attività che andiamo a compiere: da una visita medica ad una riunione di condominio. Dall'altra, la scelta di essere tutti in rete, sempre più connessi cioè al web, espone tutti noi a possibili attacchi rispetto a quelli sono i nostri dati personali. La rete è in grado sì di offrire una vasta gamma di informazioni e servizi, ma allo stesso tempo può costituire un luogo pericoloso per la nostra privacy, anche perché il mezzo stesso, non è stato concepito per scambiare o gestire tali dati. In entrambe le situazioni, la violazione delle nostre informazioni personali (dati personali ovvero dati sensibili) è tutelata dalle norme contenute nel Codice della privacy, che prevede sanzioni di natura diversa. La tutela riguarda sia quelle informazioni riguardanti il nostro stile di vita, le nostre abitudini che le nostre opinioni politiche o le nostre origini razziali, ovvero i nostri dati giudiziari. Un rafforzamento del sistema di tutela in materia, si è avuto con l'emanazione del Regolamento sulla privacy del 25 maggio 2018, che ha introdotto la figura del responsabile della protezione dei dati, quale soggetto che deve garantire la corretta gestione dei dati personali.
2. Violazioni privacy e sanzioni penali: quali sono i rischi?
L'art. 167 del Codice della privacy prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto, ovvero di arrecare danno all’interessato, effettua operazioni di trattamento dei dati in violazione di specifiche disposizioni di legge (soprattutto quelle relative al traffico, all’ubicazione e alle comunicazioni indesiderate) e arreca nocumento all’interessato, è punito con la reclusioneda sei mesi a un anno e sei mesi. Chiunque, poi, al fine di trarre per sé o per altri profitto, ovvero per arrecare danno all’interessato, procedendo al trattamento di dati personali (anche in violazione di misure di garanzia) arreca nocumento all’interessato, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi proceda al trasferimento dei dati personali verso un Paese terzo o un’organizzazione internazionale, al di fuori dei casi consentiti. Il Pubblico Ministero, quando ha notizia dei reati di cui sopra, ne informa senza ritardo il Garante. Il Garante, a sua volta, trasmette al pubblico ministero con una relazione motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento dell’attività di accertamento, nel caso in cui emergano elementi che facciano presumere la esistenza di un reato. La trasmissione degli atti al Pubblico Ministero avviene al più tardi al termine dell’attività di accertamento delle violazioni. Quando per lo stesso fatto è stata applicata, a norma del codice o del regolamento per la privacy, a carico dell’imputato o dell’ente una sanzione amministrativa pecuniaria dal Garante e questa è stata riscossa, la pena è diminuita.
L'art. 167-bis prevede il reato di “comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala”, punito con la reclusione da uno e a sei anni. Lo stesso articolo prevede che venga punito chiunque comunichi o diffonda, senza consenso, un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala, quando il consenso dell’interessato è richiesto per le operazioni di comunicazione e di diffusione. In questo caso la pena è della reclusione da uno a quattro anni. L’articolo 168 (“Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio di poteri del Garante”) punisce chiunque, in un procedimento o nel corso di accertamenti dinanzi al Garante, dichiari o attesti falsamente notizie e circostanze, o produca atti o documenti falsi. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni. È poi punito con la reclusione sino ad un anno, chiunque intenzionalmente cagioni un’interruzione o turbi la regolarità di un procedimento dinanzi al Garante o degli accertamenti dallo stesso svolti. Il sistema di tutela penale viene completato dall’articolo 170 (“Inosservanza di provvedimenti del Garante”, con reclusione da tre mesi a due anni) e dall’articolo 171 (“Violazione delle disposizioni in materia di controlli a distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori”) che rimanda alle sanzioni previste dallo Statuto dei Lavoratori.
Vincenza Luciano
Fonti normative
Codice della privacy: artt 167, 167bis, 168, 170 e 171.
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