Art. 610 Codice Penale: il reato di violenza privata
Il codice penale punisce con la pena della reclusione fino a quattro anni le condotte di chi, usando violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualcosa.
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1. Cos'è la violenza privata?
La violenza privata, disciplinata nell’art. 610 codice penale, è collocata nelle ipotesi delittuose dei delitti contro la libertà morale, intesa come diritto di ogni individuo di autodeterminarsi senza coartazioni psichiche, sulla base di autonomi processi motivazionali.
In dottrina si è discusso circa l’estensione del bene giuridico protetto dalla norma, invero si è sostenuto che la libertà morale non attiene solo alla libertà di autodeterminazione, ma anche alla capacità di intendere e volere, incriminandosi, altresì, ogni comportamento idoneo a produrne una limitazione. Inoltre, è tutelata anche la tranquillità fisica contro ogni turbativa determinata da attività di disturbo o di molestia.
È un reato comune che non richiede un particolare status giuridico per la sua commissione.
La condotta penalmente rilevante consiste nell’uso della violenza o della minaccia poste in essere nei confronti di terzi per costringerli a fare, tollerare od omettere qualcosa. Taluni autori ne ammettono la configurazione in forma omissiva.
La nozione di violenza accolta, seppur discussa, è estensiva, ricomprendendo sia la violenza propria, ossia quella impiegata attraverso l’uso della forza fisica esercitata direttamente o per mezzo di uno strumento contro la persona, che la violenza impropria, intesa come l’uso di qualsiasi mezzo idoneo a coartare la volontà della vittima.
La minaccia consiste nella prospettazione di un male ingiusto, il male, affinchè possa definirsi ingiusto, dev’essere diretto verso interessi ritenuti giuridicamente rilevanti, diversamente si tratterà di un semplice avvertimento.
Il reato è ad evento naturalistico, invero la violenza o la minaccia devono essere dirette a costringere, tollerare o omettere qualcosa; per tolleranza si intende la condotta passiva della vittima costretta a lasciare che l’agente compia una certa azione.
Il dolo è generico, in quanto il fine di costrizione realizza il suo momento consumativo.
Quale e la pena per violenza privata? Il codice penale punisce con la pena della reclusione fino a quattro anni le condotte di chi, usando violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualcosa.
Questa è la definizione che il codice penale dà del reato di violenza privata.
Impedire a taluno di uscire da una porta bloccandogli l'accesso, per esempio, è un classico caso di violenza, così come riconosciuta dal codice e interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Come si potrà agevolmente notare, lo scopo del legislatore è quello di tutelare non tanto e non solo la libertà fisica o di movimento, ma anche e soprattutto la libertà psichica della persona nei cui confronti viene commesso il reato.
2. Le aggravanti del reato di violenza privata
L'art. 610 del Codice Penale, prevede delle specifiche aggravanti, che determinano un sensibile aumento di pena.
Nello specifico le pene suono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa:
- con armi;
- da persona travisata;
- da più persone riunite;
- con scritto anonimo;
- in modo simbolico;
- valendosi della forza intimidatrice derivante da associazioni segrete (esistenti o supposte)
- tutti gli altri casi previsti dall'art. 339 codice penale.
3. La violenza e la minaccia
È opinione prevalente della Corte di Cassazione quella in base alla quale nel delitto di violenza privata, la violenza è una qualsiasi energia fisica dalla quale derivi una coazione personale. Proprio per questa ragione, per esempio, non ha alcuna importanza, per la configurazione di questo reato, la modalità attraverso la quale la violenza venga esercitata né i mezzi adoperati.
Per ciò che concerne la minaccia, poi, deve essere precisato che non vi è alcuna distinzione tra il caso in cui la minaccia venga posta in essere attraverso espressioni verbali o attraverso atteggiamenti inequivoci. Anche in quest'ultimo caso, infatti, rileva soltanto l'idoneità dell'atteggiamento ad incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di subire un danno ingiusto.
4. Esempi di violenza privata
Secondo la Giurisprudenza della Corte di Cassazione, perché si configuri il delitto di violenza privata basta che la persona che lo subisce abbia perso o ridotto in maniera sensibile la capacità di determinarsi e di agire secondo la propria volontà: partendo da questo presupposto, è stato perciò ritenuto che integrasse il delitto la condotta del conducente di una vettura che compie manovre intimidatorie o spericolate che interferiscono in maniera consistente nella condotta di guida di un altro utente della strada, inducendolo per ciò stesso, a compiere manovre da lui non volute.
In altri casi è stato ritenuto configurabile questo reato, la condotta di datori di lavoro che avevano costretto i propri dipendenti ad accettare un declassamento nelle proprie mansioni, mediante la minaccia di una collocazione fatiscente ed emarginata dal resto del contesto aziendale (Cassazione 31413 del 21.9.2006).
Giuseppe Di Palo
Fonti normative:
Art. 610 c.p.
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