L'omicidio stradale
La recente normativa ha previsto una nuova configurazione del reato ed un inasprimento delle pene: vediamo come.
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1. Il nuovo reato di omicidio stradale
Il reato di omicidio stradale risulta essere una fattispecie autonoma da non molto tempo. Prima il fatto era perseguito come omicidio colposo, previsto dall’articolo 589 del codice penale, con la previsione di un’aggravante per la violazione delle norme stradali, guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione da stupefacenti e psicotropi.
Nel 2010 è stata presentata un’iniziativa popolare che ha condotto alla promulgazione della legge sull’omicidio stradale, la legge 41 del 23 marzo 2016. La fattispecie autonoma di omicidio stradale è pertanto stata prevista all’articolo 589 bis del codice penale, ai sensi del quale chiunque cagioni la morte di una persona violando le norme sulla disciplina del codice stradale, è punito con la reclusione da 2 a 7 anni.
La nuova normativa ha previsto una modifica della disciplina, revisionando o integrando numerosi articoli sia nel codice penale sia nel codice di procedura penale, ad esempio:
- 589 ter c.p.: disciplina la fuga del conducente;
- 590 bis c.p.: lesioni personali stradali gravi o gravissime;
- 590 quinquies c.p.: definisce quali siano le strade urbane ed extraurbane;
- 224 bis c.p.p.: provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale;
- 359 bis c.p.p.: relativo al prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi;
- 380 e 381 c.p.p.: disciplinano rispettivamente l’arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza.
È possibile notare che la legge è intervenuta a riguardo di diversi aspetti, dalle definizioni sostanziali a quelle procedurali.
2. La fattispecie di omicidio colposo stradale
Per omicidio colposo si intende quel reato consistente nella soppressione di una vita umana in conseguenza di un fatto imputabile ad un soggetto che abbia realizzato la sua condotta senza l’intenzione di uccidere o ledere e, proprio questa caratteristica, contraddistingue questa tipologia di responsabilità rispetto al dolo, in cui il soggetto agisce con intenzionalità.
Rientrante quindi nella categoria degli omicidi colposi, il reato previsto dall’articolo 589 bis c.p. riguarda in realtà diverse tipologie di condotte, tra le quali si possono individuare quelle che rappresentano condizioni precise:
- In generale si punisce chi cagiona la morte di una persona per violazione della normativa sulla circolazione stradale, per colpa, ed è punito con la pena della reclusione da 2 a 7 anni;
- È punito chi causa la morte di una persona per violazione delle norme stradali in quanto sotto effetto di alcool in una percentuale superiore a 1.5 g/l ovvero perché sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. La pena è della reclusione da 8 a 12 anni;
- È punito chi causi per colpa la morte di una persona per violazione delle norme stradali in quanto sotto l’effetto di alcool in quantità compresa tra 0.8 e 1.5 g/l ovvero sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. La pena è della reclusione da 5 a 12 anni.
Sono previste anche altre circostanze a cui viene applicata la medesima pena, quali:
- Circolazione ad una velocità di più del doppio del consentito o, su extraurbane, più di 50 km/h rispetto al limite;
- Attraversamento di un’intersezione con semaforo rosso ovvero qualora di circoli in contromano;
- Inversione di senso di marcia non consentito.
3. Circostanze aggravanti ed attenuanti
È prevista una circostanza aggravante comune alle tre tipologie di condotte individuate, vale a dire la circolazione senza patente ovvero con patente di guida scaduta o revocata; si inserisce anche la circolazione senza l’obbligatoria assicurazione.
È prevista anche una circostanza aggravante ma stavolta di tipo speciale: laddove il conducente che ha causato l’incidente si dia alla fuga, invece di soccorrere il conducente dell’altro veicolo o le altre persone coinvolte o comunque si dilegui prima dell’arrivo dell’autorità competente, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a 5 anni.
Il legislatore ha anche considerato la necessità di una circostanza attenuante speciale, ravvisabile laddove nella responsabilità vi sia un concorso della vittima e che quindi la colpa non sia esclusivamente imputabile al soggetto agente ed alla sua condotta commissiva o omissiva. Pertanto, in conseguenza di tali circostanze, la pena è diminuita della metà.
4. L’arresto
È previsto l’arresto obbligatorio, ai sensi dell’articolo 380 c.p.p. nei soli casi in cui il reato sia commesso in una delle ipotesi per le quali è prevista la pena della reclusione da 8 a 12 anni quindi, ad esempio, laddove un soggetto commetta il reato sotto l’effetto di alcool o sostanze stupefacenti o psicotrope che superino i limiti previsti dalla legge.
L’arresto da parte delle forze dell’ordine è facoltativo negli altri casi, quindi valutato in base alle circostanze.
5. La sospensione e la revoca della patente
Le conseguenze del reato non si esauriscono con la pena della reclusione per un tempo più o meno lungo bensì esse possono ricadere anche sulla patente di guida. Essa può essere sospesa o revocata.
La sospensione provvisoria della patente viene stabilita dal Prefetto e si applica per la durata di 5 anni, prorogabili a 10 laddove venga emessa una sentenza di condanna non definitiva. Diversa è la tempistica per l’omicidio stradale semplice, per il quale la sospensione arriva a 3 anni, senza proroga.
Diversa è l’applicazione della revoca della patente, la quale si applica immediatamente ed in maniera obbligatoria in caso di condanna o patteggiamento, anche laddove si usufruisca della condizionale.
Dopo quanti anni, può essere riacquisito il documento? È necessario attendere il decorrere di 15 anni, i quali si abbassano a 5 laddove non si sia verificato un omicidio colposo ma lesioni; l’aggravante della fuga del conducente viene presa in considerazione anche per quanto riguarda questo aspetto: chi si dà alla fuga dovrà attendere 30 anni.
Si parla di ergastolo della patente quando essa viene praticamente ritirata a vita a chi si è reso colpevole del reato in presenza di un taso alcolemico superiore a 1.5 g/l. In presenza di una o più vittime ovvero con lesioni di uno o più individui.
Si sottolinea che è previsto anche il reato di omicidio stradale plurimo, il quale non deve necessariamente consistere nella morte di una o più persone ma anche nella morte di una vittima e nelle lesioni gravi o gravissime causate alle altre. Si tratta in questo caso di una condizione valutata più gravemente e per la quale è prevista la pena della reclusione aumentata del triplo rispetto a quella di base, fino ad un massimo di 18 anni.
Sara Barbalinardo
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