Qual è la pena per il reato di tentato omicidio?
L'omicidio volontario è punito dall'art. 575 c.p. prevedendo che "chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno". Qual è invece la pena prevista per il tentato omicidio?
- Analisi giuridica. Il tentativo di reato
- Il tentato omicidio: presupposti, casistiche e discriminanti
- La pena per il reato di tentato omicidio
- Calcolo della pena per tentato omicidio
1. Analisi giuridica. Il tentativo di reato
Nel momento in cui si voglia discutere inerentemente al reato di ''tentato omicidio'', non si può prescindere da un'analisi di tecnica giuridica, per ciò che concerne il concetto relativo al tentativo di reato. L'ordinamento penale, infatti, non disciplina autonomamente il reato di tentato omicidio, bensì lo ingloba all'interno delle fattispecie più ampie comprese nell'articolo 56 del CodicePenale, che disciplina appunto l'ampia casistica dei tentativi di reato.
La regolamentazione concettuale, per quanto concerne l'animus iuridicus del reato tentato, prevede una non consumazione fattuale del progetto criminoso da parte del soggetto criminalmente attivo. Tale visione di ''non realizzazione'' dello scopo illecito, viene dicotomicamente rilevata ed espressa dal primo comma dell'art. 56 in questione, che dichiara come: «... risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica».
Anche se possono apparire corrispondenti, queste due affermazioni prevedono una differenza sottesa di fondo, relativamente al fatto che, l'azione non compiuta ricade nella sfera di dipendenza del soggetto operante criminalmente, mentre l'evento non verificatosi dipende molto più da cause spesso esterne alla volontà e sfera di azione del soggetto stesso.
2. Il tentato omicidio: presupposti, casistiche e discriminanti
Per ciò che riguarda il tentato, all'interno della casistica dell'omicidio, il reato per essere considerato come ''tentato'', non solo deve prevederne la non consumazione, che per altro rappresenta un momento solo successivo; presupposto essenziale deve essere piuttosto il compimento di atti ed azioni idonei e non equivoci (comma 1 art. 56 c.p), a voler porre in essere lo scopo delittuoso dell'omicidio.
Questa premessa serve per distanziare l'ipotesi di tentato omicidio da quelle di omicidio colposo e preterintenzionale, se non addirittura anche dal reato di lesioni personali. La casistica criminale relativamente all'omicidio colposo, prevede infatti un involontarietà dell'effetto caducatore della morte, nella sfera di volontà del soggetto agente.
Per quanto riguarda invece l'omicidio preterintenzionale, è l'art. 584 del codice penale a dettarne i ''recinti'' giuridici, intendendo come ascrivibili sotto tale fattispecie, quelle azioni e fatti che siano state finalizzate a procurare percosse e lesioni, le quali abbiano poi involontariamente provocato la morte.
Per quello che riguarda invece i casi di lesioni personali, è una sentenza della Corte diCassazione del 19 Settembre 2017 n°42797, che afferma come la discriminante tra reato di lesioni e quello di tentato omicidio, risiede:
- negli strumenti usati,
- nella forza applicata,
- nei punti del corpo che siano stati presi come bersaglio.
3. La pena per il reato di tentato omicidio
La comminazione della pena, nel reato preso in esame, soggiace ad una macro-tripartizione, che parte dalla realizzazione della fattispecie di reato, passando poi alla volontaria desistenza, per poi giungere ad un volontario impedimento, da parte del soggetto stesso, della realizzazione delle azioni ed effetti delle condotte da lui poste in essere.
- Per ciò che riguarda la prima macro-categoria, la pena prevista è quella non inferiore a dodici anni qualora la pena per il delitto consumato fosse l'ergastolo; mentre negli altri casi, con la riduzione della pena da un terzo fino a due terzi.
- Nei casi di desistenza volontaria, il soggetto è invece punito solo per i fatti commessi, qualora questi costituiscano un reato diverso.
- Nel caso invece di impedimento nella realizzazione del delitto tentato, soggiace alla pena che normalmente si sarebbe data nella stessa fattispecie di tentativo di reato, con una diminuzione da un terzo fino alla metà.
4. Calcolo della pena per tentato omicidio
L'omicidio volontario è punito dall'art. 575 c.p. prevedendo che "chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno". Qual è invece la pena prevista per il tentato omicidio? Quando l’evento morte cui era diretta l’azione non si verifica, la condotta criminosa si realizza sotto forma di tentativo secondo quanto previsto dell'art. 56 c.p.:
“Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica. Il colpevole del delitto tentato è punito: con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l’ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi. Se il colpevole volontariamente desiste dall’azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso. Se volontariamente impedisce l’evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.”
Siamo di fronte al reato di delitto tentato, quindi, quando l’autore non è riuscito a portare a termine il suo disegno criminoso per motivi indipendenti dalla sua volontà. Le ipotesi di delitto tentato sono tante quante quelle di delitto consumato, del quale rappresentano semplicemente una realizzazione imperfetta.
La riduzione delle pene stabilite per ogni singolo delitto dipende solo dal fatto che l’autore del reato, per un motivo o per un altro, non è riuscito a realizzare l'effettiva lesione del bene giuridico tutelato.
Questo perché il tentativo è rimasto incompiuto oppure è stato compiuto ma l'evento lesivo non si è realizzato. Per quanto riguarda la pena con la quale è punito il tentato omicidio, questa va calcolata partendo dalla pena minima prevista dall’art. 575 c.p. per l'omicidio (anni 21) diminuita di 1/3: anni 14 di reclusione.
Nel calcolo della pena vanno considerate le eventuali circostanze aggravanti (che comportano l'aumento della pena) o attenuanti (che ne comportano una diminuzione) come pure essere incensurati (che comporta la concessione delle circostanze attenuanti generiche). Nel caso, poi, di eventuale rito abbreviato del processo, la pena dovrà essere ulteriormente ridotta di 1/3.