Cos'è il reato di appropriazione indebita

Si parla di reato reato di appropriazione indebita quando una persona si appropri di denaro o di una cosa mobile altrui, detenendo il possesso a qualsiasi titolo, al fine di procurare per sé o per altri un ingiusto profitto

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1. Caratteristiche del reato di appropriazione indebita

Il reato di appropriazione indebita, di cui all’articolo 646 del codice penale, si concretizza ogniqualvolta il soggetto agente si appropria del denaro o di una cosa mobile, di cui ne ha possesso a qualsiasi titotlo, al fine di procurare a sé ovvero ad altri un ingiusto profitto.

Occorre chiarire che il profitto non è un elemento costitutivo del reato in quanto, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente la sussistenza della condotta identificativa del reato. La dottrina maggioritaria ritiene che il profitto debba essere considerato di natura esclusivamente patrimoniale, tuttavia non mancano opinioni minoritarie che ritengono indispensabile anche la considerazione del profitto extra-patrimoniale.

Il reato, procedibile a querela della persona offesa, è punito con la pena della reclusione da due a cinque anni e con la multa da mille a tremila euro. In merito al regime sanzionatorio è bene notare che, il Legislatore, con la Legge anticorruzione del 2018, è intervenuto inasprendo le sanzioni (ante riforma tale condotta antigiuridica era punita con la reclusione fino a tre anni e la multa fino a 1032 euro).

Procedento all’analisi del reato si osserva la sua collocazione, all’interno del codice penale, fra i “Delitti contro il patrimonio mediante frode”. Con tale fattispecie il Legislatore ha inteso tutelare il patrimonio del soggetto passivo.

Posto quanto premesso, il reato oggetto di disamina è plurioffensivo, in quanto la condotta attiva, oltre a lede il diritto di proprietà, inficia il fiduciario che intercorre tra il proprietario ed il soggetto avente l’obbligo di restituire la cosa posseduta. Nella specie, la condotta antigiuridica si consuma nel momento in cui, colui che ha la disponibilità del bene altrui, se ne appropria con la volontà di sottrare tale bene al legittimo proprietario.

L’elemento differenziale fra il reato di furto (art. 624 c.p.) ed il reato in esame è da individuarsi nella circostanza che, in quest’ultimo caso, il reo è in possesso del bene oggetto dell’illegittima appropriazione.

Tale precisazione è fondamentale in quanto, ai fini della configurabilità del reato, è necessaria la sussistenza, al momento del compimento dell’azione, del dolo specifico ovvero della cosciente volontà di arrecare, a sé o ad altri, un profitto medinte l’indebita appropriazione di un bene.

La Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul punto, con sentenza numero 45298 del 2017, ha coniato il termine di “inversione del posssesso” adducendo alla peculiarità dell’azione del soggetto che, mutando il proprio comportamento, mostra in modo inequivocabile di voler trattenere la cosa presso di sé atteggiandosi quale legittimo proprietario.

2. L’aggravante prevista dall’articolo 646 c.p.

La norma prevede un aumento della pena per coloro che compiano il reato possedendo il bene a titolo di deposito necessario. Il deposito necessario si configura nell’ipotesi in cui il proprietario, in virtù di circostanze imprevedibili, provveda al deposito del bene senza una reale voluzione (a titolo esplicativo si pensi alle calamità naturali).

Questa specifico elemento comporta un aggravamento della regime sanzionatorio poiché è maggiormente riprovevole la condotta perpetrata a discapito di chi, trovandosi in uno stato di necessità, non ha avuto la possibilità di scegliere anticipatamente il depositario.

3. Procedibilità

Come anticipato, il reato è procedibile a querela della persona offesa. La querela consiste nella dichiarazione di volontà, rilasciata dalla persona offesa presso l’autorità giudiziaria, di procedere legalmente contro colui che ha commesso il fatto. Si ricorda tuttavia che la querela deve essere presentata entro tre mesi dal compimento del fatto.

4. Prescrizione del reato

Il termine di prescrizione, senza interruzioni, è di sei anni posto che, l’articolo 157 c.p., statuisce che la prescrizione “estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque non inferiore a sei anni se si tratta di delitto […]. Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato […]”.

5. Alcuni riferimenti dalla giurisprudenza

Il Tribunale di Monza, pronunciandosi in merito alla mancata restituzione di un personal computer, ha puntualizzato che la condotta illegittima si può esplicitare attraverso molteplici modalità, quali: la consumazione, la trasformazione, l’alienazione, la ritenzione o la distrazione della cosa o del denaro.

Secondo i giudici di merito, l’omessa restituzione della cosa da parte del possessore, ha un mero rilievo civilistico sicchè il soggetto leso deve necessariamente rivolgersi al giudice civile per veder riconosciuto il proprio diritto. Sul punto recente giurisprudenza di legittimità (Cassazione Penale numero 19846 del 2019) ha statuito che anche la mancata restituzione alla persona offesa del bene integra il reato di appropriazione indebita.

6. L’appropriazione indebita di denaro avuto a titolo di prestito: presupposti

Il denaro oggetto di un prestito ricevuto per il compimento di una specifica attività, se utilizzato per uno scopo diverso, può integrare il reato di appropriazione indebita ex art. 646 c.p. (cfr. Cassazione penale sez. II, 24/10/2017, n. 50672).

Questo perché il soggetto utilizza la res dandogli una destinazione incompatibile con il titolo che ne giustifica il possesso (cfr. Cassazione penale sez. V, 26/05/ 2014, n. 46475). Si parla in questi casi di interversione del possesso: il denaro consegnato dal legittimo proprietario ad altri con destinazione specifica, sulla base di un rapporto di fiducia, viene utilizzato per fini personali diversi da quelli predeterminati.

Ad esempio, Tizio consegna una somma di denaro a Caio chiedendogli la cortesia di pagare una multa per eccesso di velocità all’ufficio postale. Caio invece di procedere in tal senso, trattiene per sé questo denaro e lo utilizza per acquisti personali con la promessa di restituirlo a Tizio entro due mesi. Decorsi due mesi Caio non restituisce i soldi. La sopra descritta fattispecie integra il reato di appropriazione indebita poichè Caio, violando il rapporto di fiducia con Tizio, si appropria del denaro che avrebbe dovuto utilizzare per un determinato uso e lo utilizza a suo piacimento senza poi restituirlo al suo legittimo proprietario.

7. Come comportarsi in caso di mancata restituzione di una somma di denaro data a prestito

Può capitare di prestare una somma di denaro ad un amico, parente o conoscente. Non ci sono formule precise da seguire in questo caso. Basta in teoria una stretta di mano tale da consacrare l’accordo tra le due parti. Il buon senso però consiglia, in tali casi, di mettere il tutto nero su bianco, attraverso una scrittura privata. In tal modo ci si precostituisce la prova del prestito di denaro.

Cosa che potrebbe risultare utile in caso di problemi circa la sua restituzione, nonché rispetto ad eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. Va da sé che nel caso in cui viene stabilito la restituzione, insieme al capitale prestato, anche di una somma a titolo di interessi, questi non possono travalicare i limiti previsti dalla legge, per non incappare nel reato di usura. In caso di mancata restituzione (eventualmente anche stabilita a rate) di solito si procede ad inviare una comunicazione scritta (una lettera) con cui il creditore chiede di provvedere alla restituzione. Se il soggetto beneficiario del prestito continua a rimanere inattivo, a questo punto, si consiglia di intraprendere le vie leageli.

8. Fonti normative

  • Codice penale artt.: 646, 624, 157;
  • Legge anticorruzione: legge 9 gennaio 2019 n°. 3;
  • Sentenza Tribunale di Monza, sez. pen., 14 marzo 2018 n°. 651;
  • Corte di Cassazione: sentenza n°. 45298 e sentenza n°. 15815 del 2017;
  • Cassazione penale sez. II, 24/10/2017, n. 50672
  • Cassazione penale sez. II, 21/04/2017, n. 24857
  • Cassazione penale sez. V, 26/05/ 2014, n. 46475
  • Cassazione penale sez. un., 25/05/2011, n. 3795
  • Cassazione penale sez. II, 09/05/2019 n.19846