Quando avviene il risarcimento danni per morte del congiunto?

In caso di morte del congiunto, dovuta ad un sinistro, ai soggetti vicini spetta il risarcimento del danno non patrimoniale, ovvero a titolo personale e non ereditario.

1. Chi ha diritto a chiedere il risarcimento danni?

I prossimi congiunti hanno il diritto a chiedere il risarcimento del danno per danno non patrimoniale, dunque la moglie, i genitori, i figli e i fratelli (anche unilaterali) del defunto. Per i predetti soggetti non è richiesta alcuna prova, al netto naturalmente dello strettissimo legame familiare.

Rientra in questa categoria anche il nipote in caso di perdita del nonno o dello zio. Inoltre, nonostante alcuni dubbi iniziali fugati dalla giurisprudenza, il risarcimento spetta anche al nascituro in caso di morte del padre avvenuta durante la gestazione.

In particolare, il concepito non ancora venuto al mondo, ha diritto al risarcimento del danno perché viene meno il suo diritto a godere della figura genitoriale una volta nato.

2. I casi del risarcimento danni

La Costituzione è il parametro di valutazione generale per il risarcimento del danno non patrimoniale a seguito di morte del prossimo congiunto.

In particolare, il risarcimento è previsto a seguito di una evidente lesione di diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti, così come indicato dagli art. 2, 29 e 30 della Costituzione.

Vi è dunque la necessità di tutelare la singola persona:

  1. Nel proprio sviluppo come singolo individuo
  2. Nella manifestazione della sua personalità all’interno della famiglia

Per comprendere questi temi generali, è importante ricordare i pregiudizi subiti dalla vittima primaria suscettibili di essere risarciti a titolo ereditario, ovvero:

  • danno conseguente alla morte,
  • danno conseguente alla sofferenza subita dalla vittima dal momento della lesione a quello del decesso (purché non sia stata percepita l’imminenza del decesso da parte della vittima stessa),
  • danno conseguente al peggioramento della salute della vittima dal momento della lesione a quello del decesso (essendo necessario, tuttavia, che tale intervallo abbia una certa durata).

 

3. Come si quantifica il danno?

È importante quantificare il risarcimento che superstite per la sofferenza psico-fisica patita a causa del decesso del congiunto.

Il danno va valutato in via equitativa, ciò vuol dire che deve essere garantito l’integralità del risarcimento attraverso un’operazione complessa.

Sono state elaborate diverse tabelle per il calcolo da parte di diversi tribunali, le più utilizzate sono quelle di Roma e di Milano.

I fattori a cui si fa riferimento sono i seguenti:

  • rapporto di parentela: più stretto è il rapporto, maggiore sarà il risarcimento;
  • convivenza: un rapporto costante (relazione stabile/duratura) fa presumere un danno ingente per il superstite;
  • età della vittima: più giovane sarà il deceduto, maggiore sarà il risarcimento;
  • età del superstite: più giovane sarà il superstite, maggiore sarà il risarcimento (se il supersite è un minore, si terrà conto dell’impatto pisco-fisico che la il decesso avrà sul suo sviluppo psico-fisico)
  • numero dei componenti del nucleo familiare: se il superstite, ad esempio, non avrà parenti fino al 2°, gli sarà concesso un risarcimento maggiore.

 

4. Risarcimento del danno a titolo ereditario

Ci sono poi i risarcimenti del danno spettanti ai congiunti a titolo puramente ereditario, in tal caso occorre distinguere due circostanze differenti:

  • quando tra il sinistro e il decesso decorre un certo arco di tempo e, in questo caso, la vittima subisce tutta una serie di danni che incidono sulla sua sfera giuridica e dunque trasmissibili ai suoi eredi;
  • quando il decesso è contestuale alla lesione e, in tal caso, la lesione non si configura come danno biologico ma incide direttamente sulla vita della vittima.

Pertanto, la vittima non subisce una serie di danni idonei ad incidere sulla sua sfera giuridica e dunque trasmissibili agli eredi. Questo sta a significare che il danno non si traduce nell’acquisto nel patrimonio della vittima e di conseguenza ai congiunti non spetterà il risarcimento in quanto eredi ma solo a titolo personale.

Ad ogni modo viene è pacifico il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno morale, autonomo e trasmissibile agli eredi.

Fonti normative

Costituzione: art. 2, 29,30

Cass. n. 8037/16

Cass. n. 25351/15

Cass. n. 26359/13

Cass. n. 26972/08

Cass. n. 3549/04

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