Prestito di denaro: cosa fare se non viene restituito?
La mancata restituzione di una somma di denaro oggetto di prestito quale condotta penalmente rilevante.
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1. L’appropriazione indebita di denaro avuto a titolo di prestito: presupposti
Il denaro oggetto di un prestito ricevuto per il compimento di una specifica attività, se utilizzato per uno scopo diverso, può integrare il reato di appropriazione indebita ex art. 646 c.p. (cfr. Cassazione penale sez. II, 24/10/2017, n. 50672).
Questo perché il soggetto utilizza la res dandogli una destinazione incompatibile con il titolo che ne giustifica il possesso (cfr. Cassazione penale sez. V, 26/05/ 2014, n. 46475). Si parla in questi casi di interversione del possesso: il denaro consegnato dal legittimo proprietario ad altri con destinazione specifica, sulla base di un rapporto di fiducia, viene utilizzato per fini personali diversi da quelli predeterminati.
Ad esempio, Tizio consegna una somma di denaro a Caio chiedendogli la cortesia di pagare una multa per eccesso di velocità all’ufficio postale. Caio invece di procedere in tal senso, trattiene per sé questo denaro e lo utilizza per acquisti personali con la promessa di restituirlo a Tizio entro due mesi. Passa il tempo e Caio non restituisce i soldi. Possiamo parlare qui di appropriazione indebita perché Caio, violando il rapporto di fiducia con Tizio, si appropria del denaro che avrebbe dovuto utilizzare per un determinato uso e lo utilizza a suo piacimento senza poi restituirlo al suo legittimo proprietario.
Se il denaro, invece, viene dato in prestito senza stabilire un suo specifico utilizzo, la sua mancata restituzione non consiste in una distrazione di denaro tale da configurare la fattispecie di cui all’art. 646 c.p. (cfr. Cassazione penale sez. un., 25/05/2011, n. 37954). In questo caso, infatti, il soggetto che riceve il denaro è libero di disporne secondo i propri voleri (cfr. Cassazione penale sez. II, 21/04/2017, n. 24857).
2. Come comportarsi in caso di mancata restituzione di una somma di denaro data a prestito
Può capitare di prestare una somma di denaro ad un amico, parente o conoscente. Non ci sono formule precise da seguire in questo caso. Basta in teoria una stretta di mano tale da sigillare l’accordo tra le due parti. Il buon senso però consiglia in tali casi di mettere il tutto nero su bianco, attraverso una scrittura privata.
In tal modo ci si precostituisce la prova del prestito di denaro. Cosa che potrebbe risultare utile in caso di problemi circa la sua restituzione, nonché rispetto ad eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. Va da sé che nel caso in cui viene stabilito la restituzione, insieme al capitale prestato, anche di una somma a titolo di interessi, questi non possono travalicare i limiti previsti dalla legge, per non incappare nel reato di usura.
In caso di mancata restituzione (eventualmente anche stabilita a rate) di solito si procede ad inviare una comunicazione scritta (una lettera) con cui il creditore chiede di provvedere alla restituzione. Se il soggetto beneficiario del prestito continua a rimanere inattivo, a questo punto si passa a intraprendere una strada più convincente.
Si presenterà una querela per appropriazione indebita, quando la somma era stata data in prestito per un suo utilizzo specifico e invece viene spesa per un altro motivo, violando il rapporto di fiducia che esisteva tra le due parti. Se invece la somma di denaro era stata data in prestito lasciando il soggetto libero di disporne come meglio credeva, allora la strada da seguire è quella civilistica del recupero crediti.
Fonti normative
Codice penale: art. 646
Cassazione penale sez. II, 24/10/2017, n. 50672
Cassazione penale sez. II, 21/04/2017, n. 24857
Cassazione penale sez. V, 26/05/ 2014, n. 46475
Cassazione penale sez. un., 25/05/2011, n. 37954
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