Qual è la pena per la vendita di cose rubate?
Quando decidiamo di comprare qualcosa, non siamo soliti preoccuparci della provenienza di quell’oggetto che tanto desideriamo acquistare, specie quando lo troviamo ad un “prezzo stracciato”. A volte, però, l’affare può rivelarsi tanto grande quanto lo sono le conseguenze, anche sul piano penale, dell’acquisto appena fatto. È quello che succede, infatti, quando acquistiamo da qualcuno un bene che in realtà proviene da un reato.
1. Il reato di ricettazione
La legge distingue, in materia, varie ipotesi di reato che si distinguono tra loro per l’elemento soggettivo che caratterizza ognuna di loro.
Il primo esempio è quello della ricettazione, che si verifica quando un soggetto acquista, riceve od occulta denaro, oppure cose che provengono da un delitto. Un’altra ipotesi, è che questo soggetto si intrometta nel far acquistare, ricevere od occultare cose rubate, con il solo fine di procurare a sé o agli altri un profitto. Risponde di ricettazione, pertanto, chi abbia acquistato con la consapevolezza della provenienza illecita del bene (c.d. reato presupposto).
La condotta dell’accusato è punita con la reclusione da due a otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro, pena ridotta nel caso di fatto di particolare tenuità o aumentata nel caso in cui il bene provenga dai delitti di rapina aggravata, estorsione o, ancora, furto aggravato. In ogni caso, l’autore del reato presupposto non può essere soggetto attivo del reato di ricettazione.
2. L’acquisto di cose di sospetta provenienza
Nel caso in cui chi acquista sia, invece, del tutto ignaro della provenienza illecita del bene, questo potrebbe rispondere del reato di acquisto di cose di sospetta provenienza (anche noto come “incauto acquisto”). Tale contravvenzione punisce la condotta di chiunque acquisti o riceva cose che, per la loro qualità o per la condizione in cui si trova chi le offre o, ancora, per l’entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da un reato, senza averne prima accertato la legittima provenienza.
La pena prevista è l’arresto fino a sei mesi o l’ammenda minima di 10 euro. È il caso di chi, ad esempio, acquisti una borsa griffata, apparentemente di un noto marchio di un famoso stilista, ma che in realtà è contraffatta e, sussistano obiettivamente tutte le condizioni per sospettarne la provenienza illecita (ad esempio, se il valore di mercato della borsa è di 250 euro e, invece, viene venduta, o meglio “regalata”, a 15 euro).
Basterà, in tal caso, il mero sospetto perché l’acquirente possa essere chiamato a rispondere del reato di incauto acquisto, a differenza quindi dell’ipotesi di ricettazione che richiede, invece, l’inequivoca dimostrazione della malafede. Ciò che la legge qui vuole punire è la mancata diligenza, la disattenzione, nel verificare la provenienza della cosa, quando vi sia una ragione obiettiva di sospetto circa la sua provenienza.
Ne deriva pertanto che, quando non vi sia stata una mancata diligenza, ma proprio la consapevole accettazione del rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, si dovrà parlare di ricettazione e, non più di incauto acquisto.
3. L’acquisto in buona fede
La legge, infine, tutela il caso in cui l’acquisto di un bene, oggetto di reato, sia avvenuto in buona fede. Una conseguenza automatica che, generalmente, dovrebbe verificarsi è quella di restituire il bene, una volta scoperta la sua illecita provenienza.
Una simile soluzione, tuttavia, potrebbe scoraggiare lo scambio tra privati e la circolazione dei beni, bloccando così l’economia e, per evitare ciò, è stato introdotto l’istituto del c.d. possesso vale titolo. Si tratta di una regola che può essere applicata a condizione che ricorrano determinati presupposti e cioè:
- il concreto possesso dell’oggetto da parte del venditore/non proprietario;
- la buona fede dell’acquirente, che ignora perciò che il venditore non ha nessun titolo su quel bene;
- un titolo adeguato, ossia un atto che sia idoneo al trasferimento della proprietà.
In conclusione, bisogna stare bene attenti a quando vogliamo fare l’affare del secolo!
Fonti normative
Art. 648 c.p.
Art. 712 c.p.
Art. 1153 c.c.
Sent. del Trib. Reggio Calabria 22.1.2008 n. 97
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