Cos’è il patteggiamento?

L’accordo tra l’imputato e il pubblico ministero può derogare alla sanzione o alla pena prevista dalla legge per il reato contestato.

patteggiamento

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1. Cosa si intende per patteggiamento

Il patteggiamento è un accordo tra l’imputato e il Pubblico Ministero, sull’entità della pena da irrogare, ed è indicato nella sentenza.

Le parti del processo penale possono chiedere al giudice l’applicazione di una sanzione sostitutiva, o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni autonomi o congiunti alla pena pecuniaria.

2. Quando è previsto

Il patteggiamento trova applicazione per la maggioranza dei reati, a meno che non riguardino:

  • delitti di cui all’articolo 51, commi 3 bis e 3 quater, del codice penale;
  • delitti di cui agli articoli 600 bis, 600 ter, commi 1, 2, 3 e 5, 600 quater, comma 2, 600 quater1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600 quinquies, nonché 609 bis, 609 ter, 609 quater e 609 octies del codice penale;
  • delitti commessi da coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell’art. 99, comma 4, del codice penale, quando la pena supera due anni autonomi o congiunti alla pena pecuniaria.

Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater e 322 bis del codice penale, l’ammissibilità del patteggiamento è collegata alla restituzione integrale del profitto del reato.

3. Disciplina del patteggiamento

La richiesta di patteggiamento può essere presentata nel corso delle indagini preliminari o antecedentemente all’apertura del dibattimento. Nel caso di procedimento monocratico a citazione diretta o di giudizio direttissimo, la richiesta deve essere presentata prima della formulazione delle conclusioni.

Il patteggiamento può anche essere richiesto insieme alla dichiarazione di opposizione a decreto penale di condanna, e nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato.

Se vi è il consenso della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata la sentenza di proscioglimento, il giudice può disporre l’applicazione dell’accordo di patteggiamento richiamando, nel dispositivo, la richiesta delle parti.

4. Tutele giuridiche

La ricorribilità della sentenza di patteggiamento, è ammessa soltanto in caso di erronea qualificazione del fatto di reato.

5. Annullabilità del patteggiamento

Quando la pena indicata nella sentenza di patteggiamento non supera i due anni di detenzione autonoma o congiunta alla pena pecuniaria, è esclusa la condanna al pagamento delle spese del procedimento e l’applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, ad eccezione della confisca nelle ipotesi previste dall’art. 240 del codice penale.

La sentenza di patteggiamento non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi, a meno che non intervengono le ipotesi previste dall’art. 653 del codice di procedura penale.

Nel caso di condanna a una pena detentiva compresa nei due anni, che sia autonoma o congiunta alla pena pecuniaria, il reato si estingue se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l’imputato non commette un reato.

Giuseppe Anfuso

Fonti normative

Art. 444 e s.s. c.p.p.

Art. 2, punto 45), L. n. 81 del 16.02.1987

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