La nuova legittima difesa è legge: cosa prevede la riforma di Salvini
Tutte le novità introdotte da questa legge molto discussa.
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1. Cos’è la legittima difesa? Nuova e vecchia normativa
L’articolo 52 del nostro Codice penale prevede la scriminante della legittima difesa, richiedendo una serie di presupposti affinché questa possa sussistere effettivamente.
La normativa prevede che non sia punibile chi abbia commesso il fatto in quanto costretto a difendere un diritto proprio o altrui, ma in presenza di determinate condizioni:
- la condotta deve verificarsi come conseguenza di un pericolo attuale che possa cagionare un’offesa ingiusta;
- la difesa deve essere proporzionata all’offesa.
Proprio quest’ultimo punto è stato uno dei principali protagonisti della riforma.
Pur mantenendo questo requisito indispensabile, la grande novità introdotta è che essa tende a riconoscere come “sempre” legittima la difesa che un soggetto realizza contro un pericolo ingiusto ed attuale, presupponendo che la proporzionalità sia sempre presente, per quanto riguarda la violazione di domicilio (reato previsto dall’articolo 614 c.p.), inteso in senso lato (includendo anche le attività commerciali etc.) e prevedendo, ad esempio, che si possa reagire all’offesa con qualsiasi arma legittimamente posseduta (rifacendosi anche all’idea di inviolabilità del domicilio prevista in Costituzione all’articolo 14).
In generale la nuova legge punta a riconoscere sempre e comunque la legittimità della difesa del domicilio proprio o altrui (purché ci si trovi lì legittimamente) da intrusioni esterne.
Un altro aspetto fondamentale introdotto è di tipo psicologico: la nuova normativa prevede infatti che si debba tener conto dello stato di turbamento in cui la vittima può trovarsi nel momento in cui subisce l’offesa.
Questo può essere dovuto eventualmente anche al fatto di non avere i mezzi idonei o sufficienti per difendere la propria incolumità o quella altrui.
Questa circostanza è stata sottoposta ad un ammonimento da parte del Presidente della Repubblica in sede di promulgazione, in quanto egli ha ritenuto necessario sottolineare che il grave turbamento ed il pericolo attuale devono essere effettivi.
La riforma non è intervenuta solo sul piano sostanziale; si pensi infatti che, chi viene considerato innocente in sede penale, non potrà essere processato in sede civile. In aggiunta, chi verrà prosciolto, assolto o il cui caso venga archiviato, avrà diritto al patrocinio gratuito a spese dello Stato.
2. Cos’è una scriminante?
Il nostro ordinamento prevede dei casi in cui una condotta che, normalmente, sarebbe considerata reato, non possa essere punita e quindi considerata nella sua antigiuridicità. Perché? Questo meccanismo avviene perché si riconosce nel caso la presenza di diritti che prevalgono (che vengono “fatti valere” con la condotta di difesa, la condotta che normalmente sarebbe reato) rispetto a quelli previsti dalla norma formalmente violata.
Le scriminanti o cause di giustificazione possono essere di diverso tipo:
- generali o speciali (a seconda della loro portata e dalla normativa che le prevede)
- codificate o non codificate (a seconda che siano contenute nel codice ovvero sottoposte ad interpretazione analogica).
Nel Codice penale sono previste delle fattispecie negli articoli dal 50 al 54 e sono:
- il consenso dell’avente diritto (art. 50 c.p.)
- l’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere (art. 51 c.p.)
- la legittima difesa (art. 52 c.p.)
- l’uso legittimo delle armi (art. 53 c.p.)
- lo stato di necessità (art. 54 c.p.).
La scriminante della legittima difesa è stata per molto tempo oggetto dell’attenzione del legislatore soprattutto per quanto riguarda l’elemento della proporzione; molto prima di questa riforma già erano diverse le fazioni che richiedevano indispensabilmente la proporzionalità da altre che, invece, avevano una visione meno restrittiva per il suo riconoscimento.
Alcuni infatti sostenevano già che la legittima difesa potesse essere invocata anche da chi avesse cagionato un’offesa maggiore di quella a lui minacciata purché il mezzo utilizzato fosse l’unico di cui avesse disposizione.
Questa tesi è stata ampliamente criticata perché si pensava che ci fosse un’incompatibilità con l’interpretazione letterale della legge ma non solo, il timore di alcuni studiosi era che questa previsione potesse condurre a conseguenze gravi potendo ricorrere all’utilizzo di qualsiasi mezzo di difesa anche solo per danni patrimoniali minimi.
Ciò potrebbe risultare una paura non del tutto infondata: supponiamo che un ladro veda la vostra bicicletta e decida di impossessarsene e voi abbiate a disposizione solo una pistola per poterlo mandare via e avere ancora la vostra bici, sarebbe giusto sparare per il furto di una bicicletta?
L’orientamento dottrinale dominante, precedente alla riforma, ha infatti previsto che si dovesse applicare ai vari casi un bilanciamento tra il bene minacciato e quello leso.
3. L’eccesso colposo di legittima difesa
L’elemento della proporzionalità tra l’offesa e la difesa ritorna nella sua importanza nella fattispecie dell’eccesso colposo di legittima difesa. L’articolo 55 del Codice penale prende in considerazione l’eventualità in cui un soggetto sia effettivamente sottoposto ad un’ingiusta offesa ma che egli reagisca in maniera eccessiva rispetto ad essa.
Le possibilità sono molteplici: supponiamo che stiate camminando per strada ed un individuo vi si avvicini frettolosamente per scipparvi, senza mostrare alcuna arma. Cosa accadrebbe se voi, temendo per la vostra vita, prendeste un oggetto contundente che avete a portata di mano e, colpendolo, ne causaste la morte? Vi trovereste ad aver interpretato in maniera eccessiva le sue intenzioni.
Si ravvisa così un eccesso colposo di legittima difesa, definito tale in quanto non era nelle vostre intenzioni causare la morte o comunque la grave conseguenza. Se così non fosse si ravviserebbe la dolosità dell’azione (venite scippati, vi rendete conto che il malvivente non ha alcuna intenzione di nuocervi fisicamente ma lo aggredite ugualmente causandone la morte).
La nuova riforma è intervenuta in modifica dell’articolo 55 c.p., escludendo, nelle ipotesi di difesa del domicilio, la punibilità di chi agisca trovandosi in uno stato di minorata difesa o stato di grave turbamento.
4. La legittima difesa putativa
Da non confondere con un eccesso colposo di legittima difesa, la difesa putativa postula i medesimi presupposti di quella reale ma con la differenza che il pericolo non esiste obiettivamente ma viene supposto dal soggetto agente sulla base di un errore scusabile nell’apprezzamento dei fatti. Infatti, può accadere di sentirsi minacciati in una situazione, nonostante in realtà non sia presente alcun effettivo pericolo.
La Corte di Cassazione si è espressa a riguardo, in tempi relativamente recenti, sottolineando che deve necessariamente esserci una “situazione obiettiva” che possa far pensare di essere in pericolo.
5. Altri punti salienti della riforma
Questo nuovo assetto normativo interviene in modifica di diversi aspetti. È stata introdotta una nuova condizione secondo la quale, per accedere ad una sospensione della pena, è necessario aver già interamente corrisposto il dovuto risarcimento alla persona offesa per il danno cagionato.
Le pene sono state inasprite per le diverse fattispecie, dallo scippo alla rapina (artt. 624 bis e 628 c.p.).
Come suddetto, è previsto il gratuito patrocinio a spese dello Stato nei casi di assoluzione, proscioglimento ed archiviazione; dal punto di vista processuale il legislatore ha richiesto di dare una precedenza nella formazione dei ruoli d’udienza per i casi di omicidio colposo e lesioni aggravate che si siano verificate come conseguenza di una violazione di domicilio.
Molte critiche e molte lacune sono state individuate e non ancora del tutto esplicate o colmate dai compositori della riforma e, proprio per questo, il nostro Presidente della Repubblica ha ritenuto indispensabile fare alcuni ammonimenti.
Fonti normative
Codice penale: artt. 50/55, 614, 624 bis, 628;
Codice civile: artt. 2043 ss.;
Sentenza Corte di Cassazione 28244/2014: la legittima difesa putativa;
Costituzione della Repubblica Italiana: art. 14;
Legge 26 aprile 2019 n°. 36 (G.U. 3/5/2019 N°. 102): nuova riforma.
Sara Barbalinardo
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