Il Giudizio Abbreviato

Quando si può richiedere e qual è il processo del Giudizio Abbreviato?

Accanto al “classico” processo penale, il nostro codice prevede alcuni riti o procedimenti speciali (Libro VI del codice di procedura penale), che consentono, a determinate condizioni, di accelerare il processo e giungere quindi in tempi ragionevoli alla pronuncia del giudice. Tra questi si annovera il rito abbreviato, il quale può essere scelto dall’imputato quale rito alternativo rispetto al procedimento ordinario.

1.Premessa: quali sono i procedimenti speciali previsti dal nostro codice.

Come accennato, accanto al procedimento ordinario, il nostro codice di procedura penale prevede alcuni procedimenti speciali, i quali non attraversano tutte e tre le fasi in cui si suddivide solitamente il procedimento ordinario e che, ricordiamo, sono: indagini preliminari, udienza preliminare e dibattimento.

Ogni procedimento speciale, infatti, distinguendosi dal rito ordinario, omette una di queste fasi e per questo si possono distinguere due gruppi di riti speciali:

- Un primo gruppo in cui sono inclusi il giudizio direttissimo ed il giudizio immediato. Tali riti sono caratterizzati dall’eliminazione dell’udienza preliminare e dal fatto che la loro attivazione prescinda dalla volontà dell’imputato, in quanto è il pubblico ministero stesso, in modo imperativo, a farne richiesta al giudice;

- Un secondo gruppo, il quale include invece i c.d. riti alternativi, così soprannominati in quanto consentono di giungere alla definizione del giudizio attraverso l’eliminazione della fase dibattimentale. A differenza del primo gruppo, la scelta di tali procedimenti è rimessa alla volontà all’imputato, il quale può farne appunto richiesta. In tale gruppo si comprendono: il giudizio abbreviato, il patteggiamento e il procedimento per decreto.

In questo articolo ci occuperemo in particolare del giudizio abbreviato, cercando di capire a quali condizioni esso può essere richiesto, nonché le conseguenze che derivano dalla relativa scelta.

2. In che cosa consiste la richiesta di giudizio abbreviato.

La richiesta di giudizio abbreviato può essere presentata dall’imputato – personalmente o attraverso il proprio difensore – oralmente o per iscritto, nel corso dell’udienza preliminare, fino a che il pubblico ministero e i difensori non abbiano formulato le proprie conclusioni in sede di discussione.

Come precisato dal codice, l’imputato, nel formulare la domanda di rito abbreviato, chiede che il processo sia definito “allo stato degli atti” (art. 438, co. 1, c.p.). Ciò significa che l’imputato, scegliendo di sottoporsi ad un processo abbreviato, decide di escludere la fase dibattimentale, rinunciando quindi alla normale acquisizione delle prove, fondata sulla dialettica tra le parti, e chiede di utilizzare le sole prove raccolte nel corso delle indagini preliminari – che si sono precedentemente svolte – e contenute nel fascicolo del pubblico ministero.

In questo modo tutto viene deciso nella fase dell’udienza preliminare, quindi in quella sede il giudice si pronuncerà in merito alla colpevolezza dell’imputato.

E’ evidente ora il motivo per cui tale rito sia sottoposto ad una scelta dell’imputato e non possa essere subordinato alla volontà del pubblico ministero: l’imputato, infatti, rinuncia ad una garanzia centrale del processo penale, ossia alla normale acquisizione delle prove, che consente alle parti di avviare una discussione in merito alle stesse, convincendo il giudice circa gli argomenti che egli dovrebbe trarre dalle prove acquisite nel processo. Come noto, le prove costituiscono un elemento centrale del processo penale, in quanto su di esse si basa la decisione del giudice e per questo la rinuncia a tale fase processuale deve essere necessariamente il frutto di una scelta consapevole e libera da parte dell’imputato.

Vi è tuttavia la possibilità per l’imputato di subordinare la propria richiesta ad un’integrazione probatoria, condizionando la sua domanda all’acquisizione delle prove che egli stesso indicherà: si parla in questo caso di rito abbreviato condizionato. Naturalmente deve trattarsi di una richiesta compatibile con la celerità del giudizio abbreviato e per questo il codice di procedura penale sancisce che il giudice disporrà l’abbreviato solo laddove si tratti di un’integrazione probatoria necessaria e “compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento” (art. 438, co. 5, c.p.p.).

3. Svolgimento del processo con rito abbreviato.

Vediamo dunque cosa succede una volta che l’imputato ha presentato la propria richiesta. Come detto, essa si basa sulla sola volontà dell’imputato e dunque, al momento della richiesta ci possono essere due risvolti:

1) Accoglimento della richiesta: se sono rispettate le condizioni di cui si è parlato nel paragrafo precedente, tale domanda non è sindacabile da parte del giudice, il quale è obbligato ad accoglierla, pronunciando relativa ordinanza con cui dispone il giudizio abbreviato.

2) Rigetto della richiesta: Il giudice potrebbe rigettare esclusivamente la domanda di rito abbreviato condizionato, laddove ritenga, come detto, che l’integrazione probatoria non sia necessaria e non compatibile con le esigenze di celerità sottese alla scelta del rito in esame. Si precisa comunque che, nel caso in cui il giudice rigetti la domanda di giudizio abbreviato condizionato, l’imputato può riproporre la stessa sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento che, come detto, rappresenta l’ultima fase del procedimento penale ordinario. Tale possibilità non era prevista nel codice di procedura penale, ma è stata sancita dalla Corte Costituzionale, la quale ha appunto ritenuto illegittimo l’art. 438, ultimo comma, c.p.p. nella parte in cui non concedeva tale possibilità all’imputato.

Una volta accolta la richiesta dell’imputato, il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio, quindi senza pubblico, a meno che tutti gli imputati di quel determinato processo richiedano la pubblica udienza. La relativa udienza si svolgerà poi secondo le norme dettate per l’udienza preliminare, dal momento che, come detto, non si giungerà alla fase dibattimentale.

4. Effetti sulla condanna: il regime premiale del rito abbreviato.

Al termine dell’udienza il giudice emetterà quindi la sentenza, la quale potrà essere di assoluzione o di condanna.

Nel caso in cui il giudice condanni l’imputato, quest’ultimo, grazie alla scelta del rito abbreviato, avrà diritto ad un regime premiale: la rinuncia alle garanzie probatorie da parte dell’imputato, infatti, è bilanciata nel nostro ordinamento penale dai c.d. sconti di pena riconosciuti al condannato.

Per quanto concerne il giudizio abbreviato, l’imputato, in caso di condanna, beneficia di:

- Una riduzione di pena pari ad un terzo;

- Una riduzione ad anni trenta di reclusione in caso di ergastolo senza isolamento diurno;

- Una riduzione ad ergastolo senza isolamento diurno nell’ipotesi di ergastolo con isolamento diurno.

5. Giudizio abbreviato e appello.

Per quanto concerne la possibilità di appellare le sentenze di condanna o proscioglimento emesse dal giudice di primo grado in sede di processo abbreviato, giova chiarire che nel corso del tempo la relativa disciplina è stata modificata.

Le sentenze di assoluzione, infatti, fino al 2007 non potevano essere impugnate né dall’imputato, né dal pubblico ministero (art. 443, co. 1, c.p.p., come modificato dall’art. 2 l. 46/06); nel 2007 è però intervenuta la Corte Costituzionale, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 l. 46/06, nella parte in cui, modificando l’art. 443, co. 1, c.p.p., impediva al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento emesse in seguito a giudizio abbreviato. In seguito a tale pronuncia, possiamo quindi affermare che attualmente il pubblico ministero può proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento.

Per quanto riguarda invece l’imputato, la Corte Costituzionale si è pronunciata nel 2009 in merito all’appellabilità da parte dello stesso delle sentenze di assoluzione, affermando che egli può proporre appello verso tali sentenze in caso di difetto di imputabilità derivante da vizio totale di mente.

Per quanto concerne invece le sentenze di condanna, esse sono liberamente appellabili dall’imputato, mentre il pubblico ministero può proporre appello solo laddove la sentenza di condanna abbia modificato il titolo di reato.

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