Furto di identità: cos’è e quali sono i rimedi

L’avvento delle nuove tecnologie e dei nuovi mezzi di comunicazione ha fatto sorgere nuove fattispecie di reato, mai contemplate dai nostri codici. Si tratta dei cosiddetti Cybercrimes e il furto di identità è uno di questi. Vediamo nello specifico di cosa si tratta.

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1. Il furto di identità è un reato?

Occupandosi questo blog di questioni giuridiche e legalmente rilevanti, occorre sin da subito definire il furto di identità e cercare di capire se questa azione è riconducibile ad una condotta illecita.
Ad oggi, nel nostro codice penale, non esiste una vera e propria fattispecie di reato di furto di identità virtuale. La Cassazione ha però ricondotto questo illecito alla sostituzione di persona.

Il reato di sostituzione di persona è descritto nell’art 494 del nostro codice penale, che la definisce così:

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno.”

Come si può vedere, il reato di sostituzione di persona descrive un illecito molto ampio, nel quale ben si inserisce la fattispecie del furto di identità virtuale.

L’articolo fa riferimento a due azioni distinte, quella di sostituirsi a qualcun altro e quella di attribuirsi illecitamente qualità o un nome che non si possiedono.

La Corte di Cassazione ha ritenuto perseguibile, per esempio, anche la falsificazione dello stato civile, con sentenza del 2006 condannava infatti l’azione di un marito, che si era finto single, con un finto atto di divorzio, per convincere l’amante a stare con lui. In questo caso si nota lo specifico dolo del trarre qualcuno in inganno. Dolo che è comune a tutte queste fattispecie di reato.
Nel reato descritto dall’art 494 del nostro codice penale, è evidenziato uno specifico tipo di elemento soggettivo, il vantaggio. Chi agisce secondo quei comportamenti, ha lo specifico interesse di raggiungere un vantaggio, sia esso economico o personale.

Fattispecie di reato, a cui il furto di identità è strettamente collegato, è infatti la truffa. Non è insolito che chi si costruisce ad arte una nuova identità, rubandone i caratteri a qualcun altro, lo stia in realtà facendo per trarre in inganno qualcuno, con il solo scopo di estorcere del denaro.

Numerose sono le storie che ci arrivano dai social. Dal militare rimasto vedovo e in cerca di una nuova madre per i suoi figli, alla bella ragazza in cerca di un nuovo amore e… di un portafoglio pieno.

2. Cos’è il catfishing?

Molto particolare è il fenomeno detto di “catfishing”. Ho deciso di riservare a questo comportamento un capitolo separato, in quanto si tratta di un fenomeno in enorme crescita, soprattutto nell’ambito dei social network e delle app di incontri virtuali.
Il Cambridge Dictionary lo definisce come:

“La pratica consapevole di fingere di essere qualcun altro, per attirare o trarre in inganno le altre persone.”

Non esiste una vera definizione italiana per il Catfishing, ma esso è considerato una vera e propria fattispecie di reato all’estero. Negli Stati Uniti, fortemente colpiti da questo fenomeno, si è corso ai ripari con vere e proprie leggi a difesa delle vittime di Catfishing.
Lo stato della California e del Texas, per esempio, prevedono leggi specifiche contro le identità false, punibili se ravvisabile nella fattispecie un danno morale o patrimoniale o una molestia, derivata dalla creazione di queste identità “fake”.
Anche usare il nome di un personaggio famoso è perseguibile penalmente.
Non si tratta solo di rubare fotografie o informazioni alle celebrità, si tratta di trarne vantaggio nella comunità, solo per una questione di visibilità o di denaro.
Quante volte vi sarà capitato di essere contattati da profili fake, recanti fotografie di attori famosi o cantanti? Ecco, per gli stati oltreoceano, anche fingersi famosi è punibile penalmente.
La ratio di queste leggi è sicuramente la protezione di quella che viene chiamata fede pubblica. Queste condotte minano la fiducia che le persone hanno nei confronti della collettività, ed è esso un bene costituzionalmente riconosciuto e protetto anche dalla nostra Carta fondamentale.

3. Cos’è il Phishing?

Ultima fattispecie, legata al furto di identità, di cui voglio parlarvi, è il Phishing.

Il dizionario Treccani lo definisce così:

“Nel linguaggio di Internet, il tentativo di impadronirsi illegalmente dei dati personali di un utente, e di altre utili informazioni (numeri di conto corrente e di carta di credito, codici di sicurezza per l’accesso a banche dati, ecc.), generalmente al fine di derubarlo; il meccanismo di frode consiste nell’inviare messaggi fasulli di posta elettronica, a nome di istituti di credito, finanziarie, agenzie

assicurative, ecc., che invitano l’utente a comunicare i dati e le informazioni in questione.”

L’inserimento di un vocabolo straniero nella nostra lingua comune ci dà proprio l’idea della frequenza e della dimensione di questo fenomeno, sempre più utilizzato a scopo di truffa.

Su questa particolare condotta, la giurisprudenza è molto divisa. C’è chi non ravvisa la sostituzione di persona in questa fattispecie e chi invece, e parliamo dello schieramento maggioritario, ne ravvisa sia dolo che elemento soggettivo.
In questo comportamento c’è la finzione, qualcuno infatti utilizza timbri e diciture tipiche di istituti bancari, postali, e il dolo, al fine di trarre in inganno le persone che, cliccando su un link detto “esca”, consegneranno le loro credenziali personali ad un malintenzionato.

Questo rende il Phishing perseguibile, a norma dell’art. 494 del nostro codice penale, ed è spesso collegato ad altri reati, come la truffa e l’accesso abusivo ad un sistema informatico.

4. Il regolamento sulla Privacy

Come abbiamo visto nei capitoli precedenti, i dati personali possono essere rubati ed estorti con le più disparate finalità. Questo pericolo che si corre, quotidianamente, in rete, ha avuto un risalto anche nel famoso regolamento sulla privacy del 2016 che, finalmente, ha dettato le linee guida per la protezione dei dati personali e la loro eventuale distribuzione.
Nell’art. 32 del suddetto regolamento si legge:

“si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall’accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati”

Inoltre, nello stesso regolamento, si dà finalmente risalto ai rischi che i minori corrono ogni giorno in internet. Essi meritano una specifica tutela in quanto, spesso, non consapevoli dei rischi che stanno correndo. Nel regolamento, a questo specifico proposito, si legge:

“tale specifica protezione dovrebbe, in particolare, riguardare l’utilizzo dei dati personali dei minori a fini di marketing o di creazione di profili di personalità o di utente e la raccolta di dati personali relativi ai minori all’atto dell’utilizzo di servizi forniti direttamente a un minore.”

Conclusioni

Riconoscere un problema e creare strumenti per risolverlo è sicuramente un buon passo in avanti ma la prevenzione è ciò su cui i nostri legislatori dovrebbero concentrare le loro attenzioni.

Sarebbe necessario educare ad un uso corretto dei social e di internet, uso consapevole che andrebbe insegnato ai giovani e ai meno giovani, sempre più vittime di questi raggiri.

Negli ultimi anni, sono stati destinati specifici programmi alle scuole e ai genitori, nei quali non solo si espongono i diversi mezzi di tutela a servizio dei cittadini, ma anche linee guida per un utilizzo di internet sicuro e attento.

Jessica Buonocore

Fonti normative

Codice penale (art 494)

Regolamento 679/2016 (Gdpr)

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