Errore medico: differenza tra colpa lieve e colpa grave
Tizio si reca presso una clinica privata per un'operazione di routine. Durante l'operazione qualcosa va storto e da un semplice intervento la situazione degenera e Tizio subisce un danno alla salute irrimediabile. In che misura il medico sarà responsabile?
- LA COLPA: COS’E’ E COME SI DISTINGUE
LA COLPA MEDICA: LA LEGGE GELLI – BIANCO E LA GIURISPRUDENZA RECENTE
COLPA MEDICA: LA RESPONSABILITA’ NELLA SCELTA DELLE LINEE GUIDA - RASSEGNA GIURISPRUDENZA RECENTE E RILEVANTE
- Fonti Normative
1. LA COLPA: COS’E’ E COME SI DISTINGUE
Definizioni di colpa lieve e colpa grave.
Quello della colpa è un argomento molto importante che si lega legato a quelli della Responsabilità e del Risarcimento. Un evento si verifica per colpa (si dice, infatti, che è colposo) in tutti i casi in cui il soggetto, pur potendo prevedere che la sua azione era tale da produrre conseguenze dannose o pericolose, ha agito con scarsa attenzione o con leggerezza, senza cioè adottare quelle precauzioni che avrebbero impedito il verificarsi dell’evento.
Nonostante le sfaccettature siano solo due, il discorso è complicato perché non esiste una vera definizione della colpa, né dei suoi gradi di gravità.
Secondo la definizione che fornisce il codice civile, all’art. 1176, nell’esecuzione di una prestazione si richiede che venga adottata la cosiddetta diligenza del buon padre di famiglia, ovvero quella tipica dell’uomo medio, dell’uomo di strada.
Al contrario, nel caso si tratti di attività professionali che implichino la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, si richiede una diligenza maggiore e più specifica, ed in questo caso, l’art. 2236 c.c. prevede che l’esecutore risponda dei danni solo in caso di dolo o colpa grave.
Il nostro Ordinamento Giuridico prevede due gradazioni di colpa:
- quella ordinaria, chiamata colpa lieve, sorge quando non viene usata la diligenza, la prudenza e la perizia propria dell’uomo medio (in altre parole, si tratta di un errore scusabile).
- quella straordinaria, chiamata colpa grave che si ravvisa nella condotta di colui che agisce con straordinaria ed inescusabile imprudenza, omettendo di osservare anche quel grado minimo ed elementare di diligenza che tutti, in quell’ambito, osservano e avrebbero osservato (in altre parole, per colpa grave si intende il compimento da parte del professionista di un errore grossolano, non scusabile).
1.1 LA COLPA MEDICA: LA LEGGE GELLI – BIANCO E LA GIURISPRUDENZA RECENTE
La Legge n. 24 dell’8 marzo 2017 (cd. legge Gelli-Bianco) ha introdotto nel codice penale l’art. 590sexies avente ad oggetto la nuova disciplina della responsabilità penale colposa per morte o lesioni in ambito medico. Il principale elemento di novità introdotto nell’ordinamento da quest’articolo è una causa di esclusione della punibilità del sanitario qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia e il predetto abbia rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.
Balza subito agli occhi che, rispetto a quanto previsto dalla previgente disciplina contenuta nell’articolo 3 del d.l. n. 189 del 2012 (cd. decreto Balduzzi), si può immediatamente constatare come, ai fini dell’applicazione della suddetta causa di esclusione della punibilità, sia venuta meno sul piano letterale la gradazione fra colpa lieve e colpa grave come elemento soggettivo alla base dell’imperizia del sanitario. Questo quadro normativo ha comportato non poche divergenze interpretative da parte della Corte di Cassazione: basti pensare alla sentenza delle Sezioni Unite del 22 febbraio 2018, la n. 8770 del 2018.
In questa sentenza, la Suprema Corte fa buon uso dei principi di cui alla novella 24/2017, risultando escluso che l'errore non punibile possa riguardare la selezione da parte del medico delle buone pratiche da applicare al caso concreto; l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 590-sexies c.p., riguarda la fase di attuazione delle linee guida, escludendo la responsabilità del medico che, per colpa sotto forma di imperizia, si sia discostato dagli standard in maniera solo marginale.
Sarebbe inutile e noioso ripercorrere tutta la querelle che si è sviluppata intorno a tale interpretazione delle Sezioni Unite. Giova evidenziare che i conflitti giurisprudenziali sono stati superati dalla sentenza su citata attraverso una sintesi che ha ridisegnato i confini entro i quali opera la legge Gelli-Bianco.
Infatti, le Sezioni Unite hanno affermato che l’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall'esercizio di attività medico-chirurgica in questi casi:
- se l’evento si è verificato per colpa anche lieve dettata da imprudenza o negligenza;
- se l’evento si è verificato per colpa anche lieve dettata da imperizia in 2 ipotesi:
a) in quella di errore rimproverabile nell’esecuzione dell’intervento quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee- guida o, in mancanza, dalle buone pratiche clinico-assistenziali;
b) in quella di errore nell’individuazione della tipologia di intervento e delle relative linee guida (imperizia in eligendo) che non risultino adeguate al caso concreto; - se l’evento si è verificato per colpa solamente grave dettata da imperizia nell’esecuzione dell’atto medico quando il medico abbia comunque scelto e rispettato le linee guida adeguate al caso concreto.
1.2 COLPA MEDICA: LA RESPONSABILITA’ NELLA SCELTA DELLE LINEE GUIDA
Un nuovo scenario fornito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 412/2019.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 8770 del 2018 , ha cercato di evitare che l’aver seguito/essersi attenuto alle linee guida o raccomandazioni possa diventare un alibi per il medico che non vuole assumersi le proprie responsabilità. La Corte torna a condannare l’applicazione rigida e acritica delle linee guida. Insomma, il medico non deve cullarsi sugli allori! Egli deve compiere uno sforzo logico-critico ai fini della selezione delle linee guida davvero affidabili ed applicabili al caso concreto, cercando di integrarle o, al limite, anche modificarle.
Ne consegue che, anche l’osservanza rigida delle linee guida, se inopportuna e non ragionata, può integrare gli estremi di un comportamento colposo, penalmente valutabile.
Lo scenario su prospettato è stato affrontato anche da un’altra pronuncia, la sentenza della Corte di Cassazione, la n. 412 del 2019, la quale ha annullato ben tre condanne penali (condanne relative a tre medici a seguito del decesso di un paziente) di Tribunale e Corte di Appello perché prescritte; in più, ha annullato anche quelle civili. Secondo la Cassazione, il sistema delle linee-guida dà al medico la legittimità a essere giudicato sulla loro base. La responsabilità medica e l’adesione alle linee guida sono fondamentali nel giudizio di responsabilità per il quale va ricordato che è ancora attuale e valida la distinzione tra colpa lieve e colpa grave per imperizia nella fase esecutiva delle raccomandazioni contenute nelle linee guida adeguate al caso. Infatti, per i giudici va considerato che la colpa lieve per imperizia esecutiva è idonea a delimitare l'area di irresponsabilità del professionista sanitario. Nella sentenza viene ribadito che le linee guida costituiscono un sapere scientifico e tecnologico codificato e costituiscono un parametro per orientare le decisioni terapeutiche.
Ne consegue che la sentenza di cui sopra ha focalizzato l’attenzione su alcuni punti nodali:
- il sapere scientifico, quindi, costituisce uno strumento indispensabile per il giudice di merito e deve rilevarsi che, non di rado, la soluzione del caso posto all'attenzione del giudicante, nei processi ove assume rilievo l'impiego della prova scientifica, viene a dipendere dall'affidabilità delle informazioni che, attraverso l'indagine di periti e consulenti, penetrano nel processo;
- la distinzione tra culpa levis e culpa lata aveva acquisito una nuova considerazione alla luce della disposizione, in tema di responsabilità sanitaria, che era contenuta nell'oggi abrogato art. 3, comma 1, d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, ove era tra l'altro stabilito che l'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, non risponde penalmente per colpa lieve (infatti, la novella del 2012 aveva escluso la rilevanza penale della colpa lieve, rispetto alle condotte lesive coerenti con le linee guida o le pratiche terapeutiche mediche virtuose, accreditate dalla comunità scientifica dando luogo ad una abolitio criminis degli artt. 589 e 590 c.p.);
- la legge 24/2017 regola specificamente le modalità di esercizio delle professioni sanitarie ed infatti, la norma stabilisce che gli esercenti le professioni sanitarie .... si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida accreditate, espresse cioè da istituzioni individuate dal ministero della Salute e che sono sottoposte a verifica da parte dell’Istituto Superiore della Sanità.
2. RASSEGNA GIURISPRUDENZA RECENTE E RILEVANTE
Data la complessità della materia trattata, si segnalano alcune pronunce recenti della Suprema Corte. La prima pronuncia, la sentenza n. 8115 del 09 gennaio 2019, ribadisce quanto esplicato nel paragrafo precedente, ovvero che in tema di responsabilità dell'esercente la professione sanitaria, l'art. 590-sexies c.p. introdotto dall'art. 6 l. n. 24/2017, prevede una causa di non punibilità applicabile ai soli fatti inquadrabili nel paradigma dell'art. 589 o di quello dell'art. 590 c.p., e operante nei soli casi in cui l'esercente la professione sanitaria abbia individuato e adottato linee guida adeguate al caso concreto e versi in colpa lieve da imperizia nella fase attuativa delle raccomandazioni previste dalle stesse; non trova, invece, applicazione la predetta causa di non punibilità nei casi di colpa da imprudenza e da negligenza, né quando l'atto sanitario non sia per nulla governato da linee-guida o da buone pratiche, né quando queste siano individuate e, dunque, selezionate dall'esercente la professione sanitaria in maniera inadeguata con riferimento allo specifico caso, né, infine, in caso di colpa grave da imperizia nella fase attuativa delle raccomandazioni previste dalle stesse.
Ed ancora, alcuni Tribunali si sono pronunciati sulla responsabilità del medico, sulla differenziazione della colpa e sul rispetto delle linee guida:
- Tribunale di Siena, sentenza del 13 novembre 2018, n. 1306, statuisce che l'esercente la professione sanitaria risponde, infatti, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall'esercizio di attività medico-chirurgica: a) se l'evento si è verificato per colpa (anche "lieve") da negligenza o imprudenza; b) se l'evento si è verificato per colpa (anche "lieve") da imperizia quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali; c) se l'evento si è verificato per colpa (anche "lieve") da imperizia nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche che non risultino adeguate alla specificità del caso concreto; d) se l'evento si è verificato per colpa "grave" da imperizia nell'esecuzione di raccomandazioni, di linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle specifiche difficoltà tecniche dell'atto medico;
- Tribunale di Genova, sez. II, sentenza del 23 gennaio 2018, n. 252, focalizza l’attenzione sull’esecuzione di un intervento di particolare complessità e torna a ribadire che il professionista risponde anche per colpa lieve quando per omissione di diligenza ed inadeguata preparazione provochi un danno nell'esecuzione di un intervento operatorio o di una terapia medica, mentre risponde solo se versa in colpa grave quante volte il caso affidatogli sia di particolare complessità o perché non ancora sperimentato o studiato a sufficienza, o perché non ancora dibattuto con riferimento ai metodi terapeutici da eseguire (cfr. anche Tribunale Torre Annunziata, sez. II, sentenza del 25 giugno 2018, n. 1531, che prevede una limitazione della responsabilità del medico alle sole ipotesi di solo o colpa grave, residuando sempre la responsabilità in caso di colpa lieve).
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Art. 590-sexies c.p.
Legge n. 24/2017
Cass. pen. S.U. 22 Febbraio 2018, n. 8770
Cass. pen. sez IV, 16 novembre 2018, n. 412
Cass. pen. sez IV, 7 giugno 2017, n. 28187
Cass. sentenza n. 412/2019
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