Diffamazione a mezzo stampa. Cos'è e quando è reato?
Vediamo quando la manifestazione del proprio pensiero può essere considerata un reato e quindi perseguita penalmente.
- Cosa vuol dire diffamare una persona e quando c'è il reato di diffamazione?
- Cosa vuol dire denuncia per diffamazione?
Le offese attraverso la stampa e i mezzi di pubblicità: come riconoscerle e cosa fare per difendersi. La libertà di manifestazione del pensiero, riconosciuta dall’articolo 21 della Costituzione, è uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento e sancisce il diritto di tutti, cittadini e stranieri, a manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La norma riconosce anche la libertà di stampa e ne vieta qualsiasi forma di autorizzazione o censura. Tali libertà, espressione delle moderne costituzioni, tuttavia, subiscono delle limitazioni quando il loro esercizio può ledere l’onore o la reputazione di una persona.
A tal proposito il legislatore, sia nel Codice Penale, sia con la legge sulla stampa, n. 47 del 8 febbraio 1948, ha individuato soluzioni per contemperare il diritto alla libera manifestazione del pensiero con la tutela della dignità della reputazione e dell’identità della persona e ha definito una disciplina uniforme della diffamazione compiuta con mezzi di comunicazione di massa.
Vediamo, quindi, quando la manifestazione del proprio pensiero può essere considerata un reato e quindi perseguita penalmente.
1. Cosa vuol dire diffamare una persona e quando c'è il reato di diffamazione?
Il reato di diffamazione fa parte dei delitti che offendono l’onore della persona ed è previsto dall’articolo 595 c.p., che ne individua due diverse forme di espressione:
- quella effettuata attraverso l’utilizzo della comunicazione orale,
- quella effettuata attraverso la comunicazione scritta con il mezzo della stampa o ogni altra forma di pubblicità.
1.1 Diffamazione in forma orale
La prima forma di diffamazione è prevista dal comma 1 dell’articolo in analisi e prevede la pena della reclusione fino a un anno o della multa fino a 1.032 euro, per colui che, comunicando con più persone, offende la reputazione di una persona non presente.
Caratteristiche principali di tale delitto sono:
- La possibilità che l’offesa sia udita o percepita da più persone;
- L’impossibilità per la vittima di difendersi dall’offesa, perché non è presente al momento del fatto;
- Il contenuto offensivo della reputazione di una persona.
Dopo aver analizzato tali presupposti dobbiamo porci due domande: cosa si intende per reputazione e quando si può dire che il reato sia consumato?
Per reputazione si deve intendere come la considerazione, la stima o la buona percezione che gli altri hanno di una persona o della sua integrità morale. Il reato si considera consumato nel momento in cui i contenuti diffamatori vengono percepiti dalle persone, anche se la vittima non sia a conoscenza che il reo ha pronunciato le parole diffamatorie nei propri confronti.
La norma prevede al secondo comma, una forma diversa di diffamazione in forma orale, caratterizzata dall’attribuzione di un fatto determinato alla persona offesa. Per tale condotta, la legge prevede una pena fino a 2 anni di reclusione o una multa fino a 2.065 euro. Il delitto di diffamazione non deve essere confuso con quello di calunnia, previsto dall’articolo 368 c.p., che punisce la condotta di chi denuncia, querela o incolpa di un reato una persona che sa essere innocente.
Questo comportamento, punito con la pena della reclusione da due a sei anni (più alta di quella prevista per il reato di diffamazione), contiene in sé l’intento di offendere l’onore e la reputazione della persona offesa, ma ha una portata più ampia e più grave, in quanto dà avvio alla macchina della giustizia nei confronti di un soggetto che non ha commesso un reato e che potrebbe essere ingiustamente assoggettato a pena.
1.2 Diffamazione per mezzo stampa o qualsiasi mezzo di pubblicità.
Il terzo comma dell’articolo 595 c.p. prevede la seconda forma di diffamazione: quella effettuata attraverso l’utilizzo della stampa o qualsiasi mezzo di pubblicità. La pena per tale modalità di realizzazione del delitto è individuata nella reclusione da 6 mesi a 3 anni o nella multa non inferiore a 516 euro.
Questa ipotesi aggravata di delitto comporta la necessità di distinguere le due modalità di esecuzione.
1.2.1) Diffamazione a mezzo stampa.
Per individuare tale ipotesi delittuosa è necessario comprendere che cosa debba intendersi con il concetto di “stampa”.
La giurisprudenza e la dottrina ritengono che debba essere considerata “stampa” la forma di comunicazione cartacea e in modalità on line che sia caratterizzata da:
- Informazione professionale diretta al pubblico;
- Testata;
- Periodicità della pubblicazione;
- Presenza di un soggetto che abbia la responsabilità della pubblicazione, quale ad esempio il direttore.
Nel caso in cui le parole diffamatorie siano pubblicate attraverso il mezzo della stampa, la responsabilità di tale condotta si deve attribuire a due soggetti:
- all’autore della dichiarazione diffamatoria, cosi come stabilito dall’articolo 595 comma 3 c.p;
- al direttore o al vicedirettore responsabile;
- all’editore o allo stampatore.
La ragione dell’attribuzione della responsabilità anche al direttore deve essere spiegata attraverso la lettura dell’articolo 57 c.p., che sancisce il dovere per tale soggetto di controllare il contenuto dei periodici da essi diretti, al fine di evitare che, attraverso le pubblicazioni, vengano commessi reati. Se il direttore o il vicedirettore omettono di controllarne il contenuto, devono rispondere, a titolo di colpa, per i reati che vengono commessi dall’autore.
Bisogna precisare, inoltre, che il reato di diffamazione a mezzo stampa può essere commesso non solo attraverso la pubblicazione di contenuti offensivi della reputazione della vittima, ma anche attraverso l’attribuzione di un fatto determinato.
Per tali condotte, la Legge n. 47 del 8 febbraio 1948 (legge sulla stampa e sulla radiotelevisione), all’articolo 13, prevede una pena più elevata rispetto a quella prevista dal codice penale e fissata nella cornice edittale compresa tra uno e sei anni di reclusione unitamente alla multa non inferiore a 258 euro.
1.2.2. Diffamazione con altri mezzi di pubblicità.
L’era moderna consente ai cittadini di avere accesso a innumerevoli modalità di pubblicazione e diffusione del proprio pensiero, tra cui mailing list, blog, social network come facebook, instagram, etc. Tali strumenti consentono la diffusione illimitata a un ampio e indeterminato numero di utenti di contenuti e informazioni, in un contesto caratterizzato da una assoluta democraticità e libertà di manifestare l’opinione da parte di ogni utente.
Tuttavia, vi è un limite che bisogna stare attenti a non superare o che se viene superato è possibile denunciare: il momento in cui le discussioni o le opinioni diventano lesive della reputazione e compromettono l’onore altrui. Gli utenti, infatti, con il vantaggio della cosiddetta “protezione dello schermo”, spesso utilizzano un linguaggio o hanno un comportamento che nella vita reale non avrebbero.
Capita spesso, quindi, che su bacheche facebook, social network o blog vengano pubblicati contenuti o affermazioni offensive. Nel momento in cui si verificano tali fatti sorge il problema, sempre più pressante, della individuazione della responsabilità dei contenuti diffamatori.
La giurisprudenza, sia nazionale che europea, pacificamente ha ritenuto la sussistenza della responsabilità di tali contenuti a due soggetti:
- l’autore della pubblicazione;
- il fornitore dei servizi internet (internet provider).
La ragione della attribuzione della responsabilità penale a tale ultimo soggetto si fonda sul fatto che questi deve impedire la commissione di illeciti da parte di terzi. È chiaro che il gestore di un servizio internet non possa controllare ogni post o affermazione in tempo reale o prima della pubblicazione dello stesso.
È per questo che le recenti sentenze della Corte di Cassazione hanno escluso l’obbligo del provider di verificare preventivamente il contenuto delle pubblicazioni, ma hanno riconosciuto il dovere per lo stesso di rimuovere immediatamente il post o la pubblicazione, che venga segnalata come diffamatoria dalla persona offesa o da altri soggetti che ne vengano a conoscenza. Nel caso in cui tale rimozione non avvenga, il gestore del servizio deve rispondere per il reato commesso.
2. Cosa vuol dire denuncia per diffamazione?
Nel caso in cui si è stati vittima di diffamazione a mezzo stampa è possibile tutelarsi presentandosi dai Carabinieri e sporgendo denuncia per diffamazione.
Nel caso in cui si è vittima di diffamazione su social network, oltre alla denuncia presso Carabinieri o Polizia Postale è possibile chiedere al gestore del servizio internet di eliminare il post ed eventualmente prendere provvedimenti di espulsione dell’autore dell’offesa.
La presentazione della denuncia ha un termine da rispettare, fissato in tre mesi, decorrenti dal momento in cui si viene a conoscenza della pubblicazione, dei commenti o dei post offensivi.
L’atto di denuncia, esponendo il fatto e i contenuti offensivi della pubblicazione alla Pubblica Autorità, consente, se ne sussistono i presupposti, di avviare un procedimento penale, in cui è possibile ottenere anche una riparazione pecuniaria, ai sensi dell’articolo 185 c.p.
Valentina Occhipinti
Fonti normative
Art. 21 Costituzione
Artt. 57, 185, 368, 595, 596 bis Codice Penale
Art. 13 L. 47/1948 (Legge sulla stampa e sulla radiotelevisione)
Cass. Sez. V, 8 novembre 2018, n. 12546 dep. 20.03.2019.
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