La detenzione abusiva di armi
Il reato della detenzione abusiva d'armi è regolato dal disposto normativo dell'articolo 697 del Codice penale.
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1. Il disposto normativo
Il reato della detenzione abusiva d'armi è regolato dal disposto normativo dell'articolo 697 del Codice penale, e come evincesi dal suo dettato normativo, la ratio legis consiste nel punire chinque detenga un'arma da fuoco e relative munizioni, senza averne chiesto relativo permesso e senza averne preventivamente denunciata la detenzione. Prima di riportare il dettato normativo della norma in questione, bisogna anticipare come al suo interno vi sia una doppia regolamentazione, non solo della detenzione personale e diretta di armi da fuoco e rispettive pertienze strumentali, ma anche la regolamentazione dell'omissione di denuncia, nei casi in cui un soggetto sia a conoscenza che nel luogo da lui abitato vi siano armi non regolarmente detenute anche da altri soggetti.
Il dettato normativo al primo comma prevede infatti che:
«Chiunque detiene armi o caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, [704] o munizioni senza averne fatto denuncia all'Autorità, quando la denuncia è richiesta, è punito con l'arresto da tre a dodici mesi o con l'ammenda fino a trecentosettantuno euro».
Al secondo comma invece è disposto che:
«Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia alle autorità, è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a duecentocinquantotto euro».
2. L'analisi giuridica
Innanzitutto, risalta subito all'attenzione una dicotomia normativa in fatto di comminazione di pena. Come si può osservare infatti sia dal primo che dal secondo comma, vi sono un minimale ed un massimale punitivo non solo a livello quantitativo, inteso nell'oscillazione sia per ciò che concerne l'ammenda e sia per quanto riguardi la detenzione, ma per l'appunto anche qualitativo in quanto siano previste due fattispecie punitive, nella fattispcecie dell'ammenda e della detenzione.
In riferimento al primo e secondo comma, con sentenza n. 29956/2013 della sezione penale della Corte di Cassazione, va inoltre detto che nell'elenco delle armi da fuoco non vadano comprese quelle artigianalmente costruite e che non sia funzionali e capaci di ottemperare all'uso balistico.
Per ciò che invece concerne la detenzione di arma da fuoco, secondo una pronuncia della sezione penale della Corte di Cassazione n. 46622/2011, il concetto intrinseco detentivo prescinde da evidenze fattuali di tipo temporale o materiale, essendo per l'appunto bastevole a configurare la detenzione, il semplice averne disponibilità immediata.
In riferimento esclusivamente al secondo comma, per la sentenza n. 38435/2008 Cass. pen. è tenuto alla denuncia anche chi sia temporaneamente abitante di una dimora in cui abbia conoscenza dell'esistenza abusiva e non dichiarata di armi da fuoco o caricatori.
Per ciò che invece attiene la definizione di munizioni, una sentenza Cass. pen. 44626/2007, vengono considerate munizioni da guerra, i bossoli dei quali sia stata accertata la possibilità di riutilizzo degli stessi per il funzionamento di armi da guerra. Per altro vengono identificate come armi da guerra anche quelle che pur non essendo tali, possano essere utilizzate con munizioni di relative armi da guerra.
Infine, secondo un'ulteriore sentenza cass. pen. n. 46197/2003 in materia di armi bianche, sebbene un coltello a serramanico o con azionamento meccanico manuale non sia identificata come arma propria (cioè con la finalità principale dell'offesa), qualora venga detenuto senza giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione, rileva la stessa fattispecie del disposto dell'art 697 c.p.
3. Ratio legis
Ovviamente la ratio legis del disposto normativo dell'art. 697 c.p. risiede nella necessità da parte delle forze dell'ordine di essere a conoscenza, non solo a scopo cognitivo ma anche e soprattutto a scopo di controllo, della quantità e della qualità di armi detenute nel proprio territorio di competenza, oltre ovviamente al fatto in esame che l'ordinamento italiano non preveda una liberalizzazione eccessiva nel possesso di armi da fuoco, che dipende a sua volta da considerazioni di carattere politico e sociale, piuttosto che meramente giuridico.
Emmanuel Giuseppe Colucci Bartone
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