Come e quando si presenta una denuncia per diffamazione
Si configura il reato di diffamazione (articolo 595 del codice penale), quando un soggetto offende la dignità e la reputazione di un altro soggetto alla presenza di altre persone. Risulta, in epoca contemporanea, più facile commettere tale tipo di reato in rete.
Il bene giuridico tutelato dall’art. 595 del codice penale è la reputazione intesa come l'immagine che ognuno di noi ha presso gli altri. Non è necessaria l'intenzione di offendere la reputazione della persona, bastando la volontà di utilizzare espressioni offensive con la consapevolezza di offendere.
- Cosa fare quando si viene diffamati?
- Esiste un termine entro il quale presentare la querela?
- Cosa fare dopo aver presentato la querela?
- Elementi del reato
- Competenza territoriale
- Risarcimento
- Fonti Normative
1. Cosa fare quando si viene diffamati?
La prima azione da fare, dopo essersi rivolti a un legale, è la querela contro il diffamatore (se si conosce il nome) oppure contro ignoti per consentire le indagini.
Se la diffamazione è avvenuta tramite social o blog, gli inquirenti chiederanno di avere accesso ai server sui quali la pagina è stata creata, cercando così di individuare l’indirizzo IP dell’autore dell’illecito.
Una volta scoperto il colpevole, sarà consigliabile andare a modificare la querela. Da contro ignoti diverrà contro persona specifica. A questo punto si può continuare il processo penale con richiesta risarcitoria o proseguire solo civilmente per i danni ai sensi degli articoli 2043 e 2059 del codice civile.
2. Esiste un termine entro il quale presentare la querela?
L’articolo 124 del codice di procedura penale prevede un termine di 3 mesi dal fatto per denunciare l’autore.
Se la diffamazione avviene tramite Internet, ai fini della tempistica della querela, il termine di 3 mesi decorre dal momento in cui la persona offesa ha contezza delle espressioni ingiuriose. Sul punto, la giurisprudenza è chiara e precisa. (Sent. Tribunale di Lucca n. 1596 del 14.07. 2016).
3. Cosa fare dopo aver presentato la querela?
Dopo aver presentato la querela, spetterà all’Autorità investigare per scoprire se la denuncia è vera e se ci sono tutti gli elementi per procedere penalmente.
In caso contrario sarà possibile un processo civile per il risarcimento dei danni ex articoli 2043 e 2059 del codice civile.
Se la querela è contro ignoti, non appena si scoprirà le generalità del colpevole bisognerà modificare la denuncia. Non sarà più contro ignoti ma rivolta al soggetto emerso dalle indagini.
La querela è sempre ritirabile. Se viene ritirata non si potrà più riproporre.
Quando inizia il procedimento, il danneggiato, che si è riservato di costituirsi Parte Civile, dovrà decidere, entro la prima udienza, se diventare Parte Civile o restare soltanto Parte Offesa.
Nel secondo caso, non potrà chiedere nessun risarcimento nel caso in cui si ritenga soddisfatto con la sola condanna penale del colpevole.
Questi, che sarà diventato imputato, potrà attivarsi per far ritirare la querela. Di solito il ritiro, con contestuale accettazione, avviene dopo il pagamento di una somma decisa tra danneggiato e danneggiante.
4. Elementi del reato
Brevemente, riportiamo in forma schematica quali sono gli elementi del reato.
Essi sono:
- offesa alla reputazione di un soggetto determinato o determinabile;
- comunicazione a più persone di tale messaggio;
- volontà di usare espressioni offensive con la consapevolezza di offendere.
La reputazione è lesa quando chi legge o ascolta il messaggio può plausibilmente convincersi della verità della narrazione infertagli. Quando il messaggio viene veicolato da un forum, il reato si consuma quando i terzi percepiscono l'ingiuria, ovvero quando tale messaggio viene posto sul Web. La diffusione della notizia è, in tale caso, presunta fino a prova contraria.
In caso di offesa tramite posta elettronica, avendo come destinatario un unico soggetto, si configura il reato di ingiuria.
Si ha diffamazione verbale, secondo la Cassazione, quando le espressioni utilizzate, per il loro carattere gravemente infamante o inutilmente umiliante, danno luogo ad una mera aggressione verbale nei confronti della persona offesa che ne risulti di conseguenza denigrata in quanto tale (sentenza n. 17217/2016 Cassazione penale).
L'elemento psicologico si configura tramite la volontà di utilizzare espressioni ingiuriose con la consapevolezza di offendere. Importante è riuscire a distinguere il reato di diffamazione dal sacrosanto diritto di critica.
Il diritto di critica differisce dal reato di diffamazione in quanto, nel primo caso, si concretizza nell’espressione di un giudizio o di un’opinione da parte di un soggetto che, ovviamente, non può essere rigorosamente obiettiva. Ove il giudice valuti, attraverso l’esame totale e non parziale del fatto esposto e del contesto espositivo, qualificando il fatto come meramente valutativo, non sussisterà nessun tipo di reato.
5. Competenza territoriale
Per la Cassazione (sentenza n. 4741/2000) nel caso di diffamazione “telematica”, trattandosi di evento psicologico consistente nella percezione altrui dell'espressione offensiva, il reato si consuma proprio nel momento della percezione dei terzi.
L'ordinanza n. 6591/2002 della Cassazione, stabilisce che il foro competente a giudicare di tali eventi è quello dove il danneggiato ha il proprio centro di interessi che può essere, alternativamente, il domicilio o la residenza in caso di persona fisica, la sede legale in caso di persona giuridica.
Sarà su tali basi che il soggetto danneggiato potrà presentare denuncia all'autorità competente, esponendo le prove necessarie.
Per il risarcimento danni è competente il giudice del luogo in cui presumibilmente si verificano gli effetti dannosi negativi dell'offesa alla reputazione (articolo 20 del codice di procedura civile). Tale luogo è il domicilio del danneggiato.
Se i siti incriminati contengono comunicazioni diffamatorie, è possibile adottare la misura cautelare del sequestro preventivo. Mentre per i giornali online, rientrando nell'ambito di operatività costituzionale della libertà di stampa, il sequestro sarà possibile solo a seguito di sentenza irrevocabile, sempre che non si vada ad incidere su questioni di buon costume e pubblica decenza, nel qual caso è possibile il sequestro preventivo.
6. Risarcimento
Contestuale all'azione penale avremo l'obbligo di risarcimento del danno civile e il danno morale.
Fonti normative
Art. 595 c.p.
Cassazione penale sentenza n. 17217/2016
Cassazione sentenza n. 4741/2000
Cassazione ordinanza n. 6591/2002
Art. n. 2043 e 2059 del codice civile
Art. n. 124 del codice di procedura penale
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