Pena per possesso di sostanze stupefacenti
La legge italiana permette che un individuo non sia soggetto a punibilità dal punto di vista del diritto penale, dal momento in cui esso venga trovato in possesso di un piccolo quantitativo di sostanza stupefacente ad uso personale.
1. Qual è il quantitativo che qualifica il possesso di sostanza stupefacente “ad uso personale”?
La determinazione dei limiti quantitativi massimi in relazione al possesso di sostanza stupefacente è stata fissata per mezzo del decreto del Ministero della Salute dell'11 aprile 2006.
La quantità massima detenibile viene calcolata attraverso la dose media singola, vale a dire il principio attivo della sostanza in questione (individuata ovviamente da un gruppo di esperti) per un moltiplicatore variabile che viene scelto appositamente dal legislatore. Il fattore moltiplicativo tiene conto di una serie di fattori, uno tra i quali gli effetti che queste sostanze provocano al corpo del soggetto che le consuma, tanto dal punto di vista dell'impatto sul fisico che quello sulla psiche.
Nel caso in cui un soggetto fosse trovato in possesso di un quantitativo maggiore di quello ottenuto da questo calcolo, il legislatore avrebbe elementi sufficienti per ritenere che il soggetto non detenga la sostanza stupefacente per meri scopi di uso e consumo personale.
Al contrario, una detenzione uguale o inferiore a quella stabilita dalla legge non darà elementi che possano portare ad uno scopo diverso rispetto al mero uso e consumo personale (lo spaccio, in questo caso, è più difficilmente dimostrabile).
Si ricordi però che se anche il possesso ad uso personale non è reato, nel caso in cui non si riesca a spiegare quale sia il motivo del possesso, potrebbero essere previste sanzioni amministrative. Le sanzioni possono essere:
- la sospensione della patente di guida;
- la sospensione del porto d'armi;
- il divieto di espatrio.
Tali sanzioni, però, non compariranno sulla fedina penale.
2. Quando si rischia un'imputazione per spaccio di sostanze stupefacenti?
Ovviamente, il solo possesso di una dose superiore a quella permessa dalla legge non implica un'automatica imputazione per spaccio di sostanze stupefacenti. Devono concorrere anche altri elementi, anche se la detenzione di una dose di molto superiore a quella permessa è un forte indicatore che il soggetto fermato non si limiti al semplice consumo personale della sostanza illegale.
Ricollegandosi a quanto detto sopra, affinché una dose possa essere considerata “ad uso e consumo personale” concorrono più fattori, tra cui sono rilevanti:
- non solo la quantità della sostanza, ma anche la qualità (marijuana, lsd, eroina, cocaina, crack e così via);
- il principio attivo della sostanza;
- la disponibilità di attrezzature per tagliare e raffinare la sostanza (per esempio bilancini e sostanze sintetizzanti);
- lo stile di vita del soggetto fermato e altri elementi ancora più specifici.
3. Sono stato fermato: cosa succede?
Se una persona viene fermata con dello stupefacente addosso, o nella propria abitazione, le forze dell'Ordine faranno partire una segnalazione al NOT di riferimento (Nucleo Operativo Tossicodipendenze), che si trova nella Prefettura di residenza del soggetto fermato.
La sostanza viene di conseguenza sequestrata per essere analizzata in laboratorio e, una volta effettuati gli esami, verrà redatto un verbale di contestazione di illecito amministrativo, che verrà trasmesso in copia al Prefetto. A questo punto il soggetto fermato avrà 30 giorni di tempo per far pervenire dichiarazioni in sua difesa e chiedere di essere sentito dalle autorità.
Il suddetto NOT per mezzo del Prefetto, una volta effettuate le proprie valutazioni sul caso entro 40 giorni, chiamerà l'interessato per valutare sanzioni amministrative, o semplicemente a fargli monito di non utilizzare più sostanze stupefacenti.
Fonti normative
Decreto del Ministero della Salute dell'undici aprile 2006
Artt. 73 e segg. Testo Unico Sostanze Stupefacenti
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