Cosa si rischia riproducendo un marchio registrato?

Il fenomeno della riproduzione di marchi registrati, di marchi famosi e riconoscibili, è un fenomeno assai diffuso e, legalmente, pericoloso. Vediamo insieme cosa si rischia con la loro riproduzione illecita.

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1. Riproduzione di marchi registrati: la contraffazione

La nostra normativa parla chiaro, riprodurre marchi distintivi e registrati è legalmente perseguibile, con sanzioni che variano dalle multe alla reclusione, nei casi più gravi.
Non solo alterare o riprodurre un marchio per la vendita illegale è reato. È reato anche possedere o acquistare merce palesemente contraffatta. A quanti di voi sarà capitato di pensare di acquistare un prodotto contraffatto, perché tentati dalla somiglianza con l’originale e dal prezzo nettamente più accessibile?

Per il nostro codice penale, la detenzione di articoli contraffatti comporta una pena fino a due anni di reclusione e una multa fino a 20.000 euro.
Chi invece volutamente altera o modifica o riproduce un marchio per la vendita, incorre in una pena fino a 3 anni di reclusione e una multa fino a 25.000 euro.

Reato molto grave è poi l’introduzione di merce contraffatta nei territori dello stato. Per questa condotta si rischiano quattro anni di reclusione e 35.000 di multa.
(codice penale art 473 e ss.)

2. Cos’è un marchio

Il marchio è un segno distintivo, utilizzato per rendere riconoscibile un prodotto tra centinaia di altri prodotti, e per attrarre la clientela che automaticamente collegherà un’immagine o un nome ad un determinato prodotto. I marchi possono essere nomi, come Coca Cola, nome universalmente riconducibile alla bevanda più bevuta e più famosa, ma anche forme, oggetti, combinazioni di numeri e colori. È un vero e proprio biglietto da visita che presenta i prodotti e li rende immediatamente riconoscibili, nella vastità del mercato e di prodotti simili. Non è l’unico segno distintivo ma è protetto da una particolare tutela , molto più ampia rispetto a quella riservata agli altri segni distintivi. La tutela del marchio è descritta nel codice civile, nel codice penale e nel cosiddetto Codice Della Proprietà Industriale.

3. Cosa sono i marchi registrati e i marchi “notori”?

Solitamente ci si riferisce ad un marchio come “registrato”.

Chi decide di avvalersi di un marchio per l’ identificazione dei suoi prodotti, lo registra, infatti, acquistandone l’esclusività di utilizzo. Per registrare un marchio è necessario inoltrare la domanda a

  • una qualsiasi camera di commercio;
  • all’Ufficio Marchi e Brevetti, a mezzo raccomandata.

Una volta che la domanda sarà analizzata ed accettata, avremo tra le nostre mani un Marchio Registrato. Registrare un marchio può essere definita come la prima vera forma di tutela dello stesso. Essa ci permette di usarlo esclusivamente e di acquistare una serie di diritti. Questi diritti prevedono:

    • la diffusione;
    • il trasferimento;
    • la vendita del nostro marchio.

Queste azioni prevedono una condotta consapevole del titolare, che esercita i suoi diritti sul marchio di sua proprietà. Solitamente si riconosce la possibilità di utilizzare un nome già utilizzato da altri, per prodotti di destinazione differente. Per esempio, la marca di pasta “Paolo” e le calzature “Paolo”.

Caso che non riguarda però i cosiddetti marchinotori”, universalmente famosi e riconosciuti. Essi, infatti, godono di una tutela speciale che prevede anche la richiesta delle cosiddette “royalties”, per l’utilizzo dello stesso. In buona sostanza, sarà possibile utilizzare il marchio Coca Cola, solo pagandone i diritti al proprietario.

4. Il caso del Marchio Vaticano

Mesi fa ha fatto notizia il caso del Marchio Vaticano. Il Pontefice, in persona, ha richiesto un giro di vite sulla contraffazione del famoso marchio Papale. Nella Capitale è infatti molto facile incontrare bancarelle e piccoli negozi, dove comprare immagini o oggetti con il marchio del Vaticano.

Molto spesso queste immagini sono riprodotte senza il permesso e l’autorizzazione della Santa Sede.

Il Pontefice ha quindi deciso di proteggere il diritto sul marchio, impedendone la riproduzione illegale. La motivazione ufficiale del Pontefice era quella di proteggere la storia e il valore sociale che quel marchio rappresenta per le persone. Ma è innegabile che i marchi famosi e riconosciuti in tutto il mondo, rappresenti un guadagno proficuo per chi lo detiene e per chi, illegalmente, li riproduce.

Jessica Buonocore

Fonti normative

Codice Civile (articoli 2563 e seguenti)

Codice Penale (articoli 473 e seguenti)

Codice della Proprietà industriale

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