Cosa rischia chi adopera una firma falsa?

Tizio per riuscire ad ottenere della liquidità, falsifica la firma di sua madre su un assegno non trasferibile a lei intestato. Una volta accortasi di ciò la madre decide di tutelarsi, cosa può fare? Falsificare una firma su una scrittura privata non è più reato ma solo un illecito civile al quale sarà conseguente una sanzione amministrativa che, nel caso di specie, sarà tenuto a pagare Tizio.

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1. Chiarimenti giuridico-lessicali

Innanzitutto, va chiarito, per ciò che concerne il reato di ''firma falsa'', che esso non rappresenti una fattispecie autonoma, bensì che vada considerato all'interno del gruppo normativo e concettuale facente capo ai reati di falsità materiale, commessi sia dai soggetti privati (in atto pubblico o privato) che dai pubblici ufficiali. Va comunque chiarito, che le recenti riforme giudiziarie abbiano abolito la rilevanza della falsificazione di firma in scrittura privata, degradandola da reato a semplice illecito civile, che può comportare per colui che venga riconosciuto colpevole di tale illecito, una comminazione di un pagamento fino a sedicimila euro. Le norme di riferimento sono gli artt. 476, 477, 478 c.p. e il 482 c.p. che però si riferisce ai primi tre citati, con la differenza che le azioni disciplinate in quest'ultimo articolo, vengono ascritte a privati o pubblici ufficiali fuori dall'esercizio delle loro funzioni, con la conseguenza della riduzione di un terzo delle pene previste nelle precedenti tre norme.

2. Porre una firma falsa è reato?

Molti di noi, sin dall’età infantile, hanno più volte cercato di riprodurre le firme dei propri genitori – per giustificarsi dei compiti non svolti – e c’è chi, con un animo più intrepido e coraggioso, ha addirittura falsificato la firma dei propri professori per simulare una pagella all’altezza delle aspettative della mamma. Quali conseguenze subiranno questi due comportamenti? In verità non sempre chi falsifica la firma su un documento compie un reato. Quando si parla di firma falsa bisogna fare una distinzione tra atti pubblici e privati.

2.1. Falsità materiale

Per ciò che concerne il reato di ''firma falsa'', va chiarito da subito che esso non rappresenta una fattispecie autonoma, rientrando in un più ampio gruppo di norme facenti capo alla “falsità materiale”, che può essere commessa sia dai soggetti privati (in atto pubblico o privato) che dai pubblici ufficiali.

2.2 Falsità materiale commessa dai privati: falso in scrittura privata

Fino a qualche tempo fa, il reato, previsto dall’art. 485 c.p., era punito con la reclusione da 6 mesi a tre anni e si configurava nel caso di formazione totale o parziale di una scrittura privata falsa, o nell’alterazione di una scrittura vera, anche mediante aggiunte e apposizioni, commessa al fine di procurare a se stessi o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno.
Con il D.L. 15 gennaio 2016 n. 7, la fattispecie criminosa è stata depenalizzata prevedendo in luogo della pena una sanzione pecuniaria civile che va da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 12.000,00 oltre che alla restituzione della somma illecitamente percepita. Tale somma è determinata in forza dei criteri di commisurazione indicati all’art. 5 del decreto, che sono:

  • gravità della violazione;
  • reiterazione dell’illecito;
  • arricchimento del soggetto responsabile;
  • opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell’illecito;
  • personalità dell’agente;
  • condizioni economiche dell’agente.

La legge inoltre prevede che l’illecito civile è integrato solo se commesso con dolo. Ciò vuol dire che chi falsifica la firma è punito non solo se ha compiuto il fatto nella coscienza e nella volontà di falsificarlo ma soprattutto se sia consapevole di arrecare un danno. Inoltre, qualora la firma falsa abbia provocato un danno a terzi, il giudice può condannare il soggetto al pagamento del risarcimento del danno subito. Sotto il profilo processuale quindi non ci sarà bisogno di una querela ma di un atto di citazione redatto dal proprio avvocato di fiducia che potreste individuare tramite il nostro blog.

Ad esempio: nel caso di un assegno non trasferibile ci sarà bisogno di individuare il responsabile per poi agire contro di lui per ottenere il risarcimento del danno, essendo stato inquadrato questo documento come una scrittura privata.

La prescrizione per tale fattispecie è di 5 anni dal momento in cui è stato riconosciuto il danno essendo un illecito civile.

2.3 Falsità materiale commessa dai privati: falso in atto pubblico

Quando il documento invece viene sottoscritto in presenza di un pubblico ufficiale o quando vi è una richiesta rivolta ad un ente o ad un ufficio pubblico non si parlerà più di scrittura privata ma di atto pubblico.

Per l’art. 483 c.p., chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico (2699 c.c.), fatti dei quali l`atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi. Perché si configuri il reato è necessario che la falsa attestazione sia fatta ad un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni. Qualora la falsità sia il risultato di una leggerezza o di negligenza, l’attestazione falsa non risulterà punibile non essendoci la coscienza e volontà di attestare il falso al pubblico ufficiale.

Il decreto n. 7 del 2016 non ha penalizzato questa fattispecie, che è ancora punita sotto il profilo penale. Pertanto, in questo caso non ci sarà bisogno di un atto di citazione ma di una querela che potrà essere redatta in un commissariato di polizia o in una caserma dei carabinieri. Se invece tale atto avesse generato dei danni, ci sarà bisogno di rivolgersi ad un avvocato per la costituzione di parte civile all’interno del processo penale per vedersi riconosciuto in una separata causa civile il riconoscimento del risarcimento.

Ad esempio: nel caso di assegno trasferibile, che è un atto pubblico, ci si potrà recare dalle autorità per esporre querela con il limite prescrizionale di 90 giorni dalla commissione del fatto previsto dalla legge

3. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificazioni e autorizzazioni amministrative

Il reato, previsto dall’art. 476 c.p., si configura quando autore della falsità materiale è un pubblico ufficiale il quale nell'esercizio delle sue funzioni forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero. La pena prevista per tale fattispecie va da uno a sei anni. Il successivo art. 477 c.p. prevede il caso in cui il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità. In questo caso è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

4. Falsità ideologica

Il falso ideologico, a differenza di quello materiale, si realizza nel momento in cui il documento, pur non essendo nè contraffatto nè alterato, contenga dichiarazioni non veritiere. In tale fattispecie di reato, pertanto, è lo stesso autore del documento (che risulta essere genuino) ad attestare fatti non veri (es.: dichiarare la presenza di testimoni in realtà non presenti). La falsità ideologiche è punibile solo se giuridicamente rilevante ovvero se l'autore del falso ha disatteso l'obbligo giuridico di attestare il vero.

Redatto da: Emmanuel Giuseppe Colucci Bartone

Aggiornato da: Raffaele Fuiano

Fonti Normative

Artt. 483-485 cp

Decreto legislativo n 7, 15 gennaio 2016

Cass. S.U. sentenza n 40256, 10 settembre 2018

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