Cosa fare se la denuncia per stalking viene ignorata?

Se una denuncia di stalking viene ignorata sono previste ulteriori misure cautelari a quelle normalmente applicabili. Infatti, il giudice può disporre l’arresto, ovvero, il provvedimento del "divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa".

Il provvedimento espresso nell’ex art.282-ter c.p.p., prevede che il giudice ordini all'autore di atti persecutori di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può ordinare all'autore di non avvicinarsi a luoghi specificamente individuati, abitualmente frequentati dai parenti della vittima, dai conviventi o comunque da persone legate da relazione affettiva, ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone. Inoltre, può vietare all'autore di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le dette persone o quando la frequentazione dei luoghi con queste sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice ne ordina le modalità e può imporre limitazioni.

1. Nozioni generali

L'articolo 612-bis del Codice Penale "atti persecutori" prevede che:
"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentala fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio del 1992, n. 104, ovvero con armi, o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.
Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 1 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio
".

I comportamenti persecutori sono definiti come "un insieme di condotte oppressive, sotto forma di minacce, molestie, atti lesivi continuati che inducono nella persona che le subisce un disagio psichico e fisico e un ragionevole senso di timore". Trattasi di reato abituale, le cui condotte penalmente rilevanti devono essere reiterate nel tempo, al punto tale da indurre nel soggetto passivo uno dei tre eventi alternativi tipizzati dalla norma:

- il perdurante e grave stato di ansia e di paura della vittima, che prescinde dall’accertamento attraverso una perizia medica, potendo il giudice argomentarne la sussistenza in ragione degli effetti destabilizzanti della condotta;

- il fondato timore per la propria incolumità o per quella di persona comunque ad essa affettivamente legata, rispetto a tale evento l’esistenza di precedenti condanne a carico del soggetto agente per reati affini allo stalking commessi in danno della stessa vittima corrobora il giudizio di ragionevolezza dei timori della vittima;

- la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.

È un reato a dolo generico, ravvisabile in quei comportamenti seriali che, alla luce delle risultanze probatorie, rivelano che l’agente si sia rappresentato gli effetti psicologici concretamente realizzati dalla propria condotta.

La persona che subisce la condotta di "atti persecutori" ha facoltà di presentare querela, entro sei mesi dal verificarsi degli eventi lesivi, con cui esprime la volontà di voler perseguire e punire penalmente l'autore del comportamento persecutorio. La querela può essere rimessa solo dinanzi a un giudice. Invece, sarà perseguibile d’ufficio nei casi previsti dall’ultimo comma dell’art. 612-bis.

Allo scopo di prevenire la consumazione del reato di atti persecutori, l'art. 8 della l. n. 38/2009 ha previsto anche che la persona offesa possa ricorrere alternativamente, prima di proporre eventuale querela, ad una "procedura di ammonimento".

L'ammonimento è un provvedimento amministrativo di competenza del Questore che, su richiesta della persona vittima di comportamenti persecutori, ammonisce il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento invitandolo ad interrompere il comportamento nei confronti della vittima.

Se l'autore dei comportamenti persecutori, nonostante l'ammonimento, continua la sua azione e la vittima lo riferisce alle Autorità competenti, questi verrà perseguito penalmente senza la necessità che la vittima presenti querela, ai sensi dell’art. 612-bis c.p.

È prevista la possibilità di applicare la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ex art. 282-ter c.p.p., ovvero della custodia cautelare in carcere.

Fonti normative

Codice penale: art. 612-bis.

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