Cosa fare in caso di stalking condominiale
Le relazioni umane all’interno di condominio possono scatenare la figura dello stalker condominiale
Le relazioni umane all’interno di condominio possono scatenare la figura dello stalker condominiale; a livello giuridico non esiste un’applicazione diretta di una norma, ma grazie alla giurisprudenza si è resa possibile l’applicazione estensiva del reato di atti persecutori. Il reato di stalking è disciplinato dalla legge 612 bis del Codice Penale e riguarda le condotte reiterate, le minacce o le molestie in grado di generare un perdurante stato d’ansia o paura, o che generino timore per l’incolumità per se stessi o per una persona cara al punto da costringere la vittima a modificare le proprie abitudini di vita.
1. Stalking Condominiale - Un reato non codificato
Si tratta di una fattispecie che non è prevista all’interno della sfera legislativa, ma che è stato comunque riconosciuto dalla giurisprudenza tramite diverse sentenze della Cassazione, a partire dalla numero 20895 del 25 maggio 2011. In quella circostanza venne condannato per il reato di stalking condominiale un condomino, affetto da disturbo maniacale, che aveva pedinato, minacciato ed insultato diverse donne presenti nel condominio solo perché queste appartenevano, appunto, al genere femminile.
Mentre dunque nel reato di stalking previsto dal codice penale le molestie si configurano come indirizzate verso un’unica persona (ad esempio il coniuge o una persona legata all’aggressore da un legame affettivo), in questo caso la Corte ha considerato le persecuzioni messe in atto come una sola ed unica violazione, che configura il reato di stalking nei confronti di tutto il genere femminile del condominio, tenendo anche presente che un’offesa o una minaccia nei confronti di una condomina per il solo fatto di essere donna, finisce con il turbare indirettamente anche le altre donne che vivono nello stabile, generando in esse quello stato d’ansia o quella costrizione a modificare le proprie abitudini che costituiscono gli elementi tipici dello stalking.
2. Cos'è lo stalking condominiale
All’interno del condominio si instaurano dinamiche sia piacevoli di tipo collaborativo che negative e deleterie creando uno stato di agitazione del proprietario dell’immobile. Quando gli atti persecutori sono rivolti in modo unilaterale nei confronti di un condomino o un gruppo di essi si può configurare il reato di stalking condominiale. Questo di ansia può nascere dal comportamento negativo e assillante di un vicino che con azioni di vario genere va a cagionare uno stress tale da potersi considerare stalking nell’accezione più comune del termine.
Lo stalking per definizione è un comportamento che si rinnova nel tempo con le stesse modalità verso lo stesso soggetto, nel caso del condominio l’ambiente è definito nella sua area e viene posto da un condomino.2. La giurisprudenza in merito al reato di stalking condominiale.
Negli anni successivi altre sentenze della Cassazione hanno contribuito a meglio delineare i limiti entro cui si identifica lo stalking condominiale: un esempio recente è dato dalla sentenza 26878 del 28 giugno 2016, in cui si è configurato il reato di stalking condominiale perpetrato dall’indagato ai danni di un condomino, il quale è stato costretto ancora una volta a modificare le proprie consuetudini arrivando ad assumere tranquillanti o non potendo presentarsi a lavoro a causa dello stato d’ansia, stress ed esasperazione causato dall’atteggiamento del proprio vicino.
In questa circostanza è interessante notare come il giudizio si sia basato esclusivamente sulle sole dichiarazioni della persona offesa, ritenute dalla corte sufficienti a condannare il colpevole dello stalking senza basarsi su testimonianze esterne o documenti di natura medica.
Questo poiché, come descritto nella sentenza della Corte, è stato operato un “sintetico ma esauriente esame della credibilità del querelante” che ha mostrato come quest’ultimo non avesse intenti calunniatori o contrasti economici di nessun tipo con il condomino accusato, motivo per cui è stato ritenuto il suo racconto attendibile in toto.
3. Quando si può parlare di stalking condominiale?
In definitiva, lo stalking condominiale, pur se non previsto e configurato come reato da nessuna legge specifica, rappresenta una fattispecie trattata dalla giurisprudenza già da diversi anni, come si è visto, a metà strada tra il reato di stalking vero e proprio e quello di persecuzione (il primo determinato dalla 612 bis del Codice Penale già descritta all’inizio; il secondo dalla legge 38 del 2009 che indica gli atti persecutori come quelle azioni che generano ansia, timore o modificano le abitudini di una persona).
Anche i rumori molesti possono rientrare in questo ambito, intendendo quei rumori o quelle esalazioni che oltrepassano il limite della normale tollerabilità (Art. 844 c.c.). In tutti questi casi, ciò che è importante, affinché si verifichino i requisiti per una querela nei confronti di un condomino per il reato di stalking condominiale, è innanzitutto la ripetitività dei comportamenti ritenuti offensivi e molesti: la persecuzione, cioè, deve essere reiterata.Inoltre tale persecuzione deve generare nella vittima uno stato di ansia e paura al punto da portarla a modificare le proprie abitudini quotidiane pur di evitare di subire gli atteggiamenti molesti dello stalker.
Se queste due condizioni sono soddisfatte, la vittima può in primo luogo rivolgersi alla persona in questione o all’amministratore di condominio (anche tramite raccomandata) intimando la cessazione dei comportamenti offensivi; oppure può rivolgersi alla Questura per un ammonimento nei confronti del condomino molesto. Un’altra possibilità invece prevede la querela, per cui naturalmente occorre essere in possesso di elementi che provano in maniera indubbia lo stalking ai propri danni.
Quest’ultima soluzione è naturalmente la scelta più dura, ma se si è realmente in presenza di una situazione minacciosa risulta anche la più efficace, poiché in caso di condanna il giudice può costringere il persecutore a cambiare casa, tralasciando poi gli aspetti penali che nei casi più gravi possono portare il colpevole anche in carcere.
4. Lo stalking condominiale dal punto di vista giuridico
La figura dello stalking condominiale non è prevista dall’ordinamento, ma è il frutto dell’interpretazione del reato di atti persecutori (art. 612 bis c.p.). La norma di carattere penale rientra tra i reati contro la libertà, in quanto sottolinea un comportamento lesivo che si ripete nel tempo nei confronti della vittima. Tuttavia l’art. 612 bis c.p. era diretto verso un solo soggetto, per questa ragione nell’ambito condominiale, caratterizzato dalla presenza di una pluralità di soggetti, non era direttamente applicabile.
In particolare il comportamento deve cagionare o uno stato di agitazione per la previsione di un male futuro o il timore che possa accadere un’azione diretta verso il proprio coniuge o verso un parente affine, o questo timore possa influenzare sulle abitudini della vittima.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione è intervenuta riconoscendo l’esistenza della figura dello stalker condominiale e quindi l’applicabilità degli atti persecutori (sentenza n. 20895/2011, ribadito poi dalla sentenza n. 45648/2013 della Cassazione penale).
5. Come difendersi dallo stalking tra condomini
Per difendersi da questo tipo di azioni si può presentare una querela e rivolgersi ad un avvocato esperto della materia penale. Sufficiente per dimostrare il reato è la semplice prova dello stato d’ansia o di timore ovvero la modifica delle abitudini di vita della vittima del reato.
Detta disposizione sanziona con la reclusione chiunque ponga in essere le condotte che rientrano nel caso dello stalking condominiale, la pena va da sei mesi ai cinque anni e può aumentare in determinate condizioni quali ad esempio nel caso in cui si rivolga verso un minore o una donna incinta.
6. Cosa fare in caso di stalking condominiale?
Il reato di stalking è disciplinato dalla legge 612 bis del Codice Penale e riguarda le condotte reiterate, le minacce o le molestie in grado di generare un perdurante stato d’ansia o paura, o che generino timore per l’incolumità per se stessi o per una persona cara al punto da costringere la vittima a modificare le proprie abitudini di vita.
Lo stalking si verifica generalmente in situazioni che appartengono ad un ambito affettivo, ma quando un atto persecutorio si verifica all’interno del microcosmo condominiale, al punto che un condomino è costretto a modificare la propria quotidianità a causa di un comportamento altrui, allora si entra nel campo del cosiddetto “stalking condominiale”.
Fonti normative
Art. 612 bis del Codice Penale.
Sentenza 20895/2011 della Corte di Cassazione.
Sentenza 26878/2016 della Corte di Cassazione.
L. 38/2009.
Art. 844 del Codice Civile.
Art. 612 bis c.p.
Cass. pen. sent. n. 20895/2011
Cass. pen. sent. n. 45648/2013
Angelica Sonia Cosi
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