Cos’è il rito abbreviato? Come funziona e quando si applica

Il diritto processuale italiano prevede che, in particolari circostanze, il processo penale possa svolgersi non seguendo il normale iter, tra queste ipotesi rientra il rito o giudizio abbreviato, vediamo in cosa consiste.

rito abbreviato come funziona

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1. Cos’è il rito abbreviato

Il rito o giudizio abbreviato è un provvedimento penale speciale previsto dall’art. 438 c.p.c., viene anche definito rito speciale in quanto le modalità del suo svolgimento sono diverse rispetto al rito ordinario. Esso consiste in un rito alternativo di celebrazione del processo penale rispetto al rito ordinario , ovvero al dibattimento ove la prova è assunta davanti al giudice in contraddittorio tra le parti ed il Giudice nulla o quasi nulla conosce degli atti di indagine contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero.

Il rito in esame si instaura soltanto dopo che l’imputato ne abbia fatto specifica richiesta, rinunciando al dibattimento, ed in caso di condanna potrà ottenere lo sconto della pena fino ad un terzo.

Il giudice, pertanto, nel rito abbreviato, deciderà esclusivamente sulla base degli atti presenti nel fascicolo del PM , eventualmente contenente anche gli atti del difensore nell’esercizio delle investigazioni difensive, e fatta salva la possibilità per l’imputato di chiedere ed ottenere un integrazione probatoria.

Gli organi competenti durante il giudizio abbreviato sono il giudice dell’udienza preliminare ed il giudice delle indagini  preliminari o il giudice del dibattimento, il giudizio si svolge nella stanza del giudice in forma privata, senza che possano assistere all’udienza persone estranee al processo. Al giudizio può, invece, partecipare, la persona offesa , ovvero la vittima del reato, la quale potrà costituirsi parte civile mediante avvocato da poter il risarcimento dei danni subiti.

2. La richiesta di giudizio abbreviato

Il rito abbreviato può essere chiesto direttamente dall’imputato in forma orale o scritta: nel primo caso la richiesta viene avanzata in udienza e riportata nel verbale, mentre nel secondo caso può essere presentata personalmente dall’imputato o dal suo avvocato.

La richiesta del rito abbreviato può essere:

  • Secca: in tal caso il giudice deve decidere allo stato degli atti, gli elementi probatori raccolti in fase di indagine dalla Pubblica Accusa saranno valutati come prova ai fini della decisione;
  • Condizionata: prevede la subordinazione della richiesta ad un’integrazione probatoria, in tal caso il giudice potrà disporre il giudizio speciale soltanto se l’attività integrativa risulti necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento in questione, tenendo conto degli atti già acquisiti.

Sulla richiesta il giudice provvede con un’ordinanza, attraverso la quale dispone il rito abbreviato. Se l’imputato richiede il rito speciale immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive , il giudice prima di provvedere , dovrà aspettare il decorso del termine di 60 giorni, che il PM abbia eventualmente richiesto per lo svolgimento delle indagini suppletive, limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. In tal caso l’imputato avrà la facoltà di revocare la richiesta.

Nella circostanza in cui il giudice rigetti la richiesta, non è comunque preclusa all’imputato l’accesso al rito alternativo, infatti lo stesso potrà riproporlo fino all’apertura del dibattimento di primo grado. In conclusione si precisa che l’imputato ha il diritto di richiedere il giudizio abbreviato qualunque sia il reato contestatogli.

3. Benefici derivanti dal rito abbreviato

Il rito o giudizio abbreviato determina sicuramente una notevole riduzione dei tempi processuali, in quanto come già accennato in precedenza, salta la fase del dibattimento, e costringe il giudice ad emettere la sentenza sulla base degli atti acquisiti prima delle conclusioni finali.

Il rito in questione, rappresenta una soluzione di compromesso a carattere deflativo, infatti l’imputato scegliendo di rinunciare al dibattimento, rinuncia ad una parte fondamentale della propria difesa ed in cambio della velocizzazione dell’iter processuale il giudice concede una sanzione ridotta in caso di condanna.

Nel dettaglio il giudizio abbreviato riduce la pena di:

  • Un terzo per i delitti;
  • La metà per le contravvenzioni;
  • La condanna all’ergastolo viene sostituita con la reclusione fino a 30 anni;
  • La condanna all’ergastolo con isolamento viene sostituita con ergastolo semplice.

 

4. In quali casi si può procedere il rito abbreviato

Come si è già anticipato, si può procedere con il rito abbreviato soltanto dopo che sia stata effettuata la richiesta da parte dell’imputato, la cosa importante è che tale richiesta venga formulata prima che il giudice abbia espresso le conclusioni finali sul caso,

A seguito alla richiesta il giudice sarà obbligato a  emettere un ordinanza con la quale potrà disporre il mutamento del rito. Il giudizio abbreviato può ritenersi opportuno in diverse occasioni:

  • Nel caso di colpevolezza certa e provata in fase di indagini preliminari, questo perché lo sconto di un terzo della pena è il migliore risultato che si possa ottenere per l’imputato;
  • Nel caso in cui gli indizi raccolti durante la fase delle indagini preliminari non siano tali da potersi dire superato il ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell’imputato;
  • Nel caso in cui le prove raccolte dalla Polizia non siano così assoluti, ma, se confermati in sede di dibattimento mediante testimoni, potrebbero portare ad una sentenza di condanna piena.

Leonilde Di Tella

Fonti normative

articolo 438 c.p.c

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