Coronavirus: tutto quello da sapere sulle uscite di casa

Vediamo quando è consentito uscire dalla propria abitazione e cosa si rischia con un’autocertificazione falsa.

Con l'emergenza Coronavirus in data 23 febbraio è stato emesso il decreto legge n.6/2020 avente lo scopo di contenere e gestire l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Al fine di dare una più completa attuazione a quanto previsto nel Decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha poi firmato alcuni Dpcm che, unitamente al decreto del 23 febbraio, hanno di fatto stravolto la nostra vita quotidiana. Al fine di combattere i numerosi contagi e preservare i soggetti più deboli che, dal contagio, potrebbero manifestare aggravamenti da quella che inizialmente veniva vista come una "semplice influenza", lo stato ha chiesto ai cittadini di evitare gli spostamenti al grido "restate a casa". Inizialmente previsto per le province e regioni maggiormente colpite dal virus, il divieto è stato poi nel giro di pochi giorni esteso su tutto il territorio nazionale con, in ultima battuta, Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 che ha previsto altresì la chiusura delle attività commerciali al dettaglio e le altre numerose attività elencate nel decreto e che avrà efficacia, salvo nuove disposizioni, fino al 23 marzo 2020.

1. Quando si può uscire di casa?

Ma cosa succede se trasgrediamo a tali prescrizioni? Quali le conseguenze per i cittadini?

È opportuna una premessa. Non vi è il divieto assoluto di uscire di casa.

Per:

  • necessità

  • salute

  • comprovate esigenze lavorative

chi è costretto a lasciare la propria abitazione, può compilare un’autocertificazione e circolare seguendo sempre le normali regole di igiene a cui tutti dobbiamo attenerci.

 

2. Cosa si rischia con un’autocertificazione falsa?

Partendo proprio dall'autocertificazione, occorre subito segnalare che l'eventuale falsificazione della stessa configura un reato, nello specifico quello di falsa attestazione ad un pubblico ufficiale con pene previste da 1 a 6 anni di reclusione. Il ministro dell'interno ha dato disposizione a tutte le prefetture di monitorare e coordinare le misure di contenimento; sono già attivi i controlli lungo tutto il territorio nazionale da parte delle forze di polizia che andranno a verificare, anche ex post, la veridicità delle autocertificazioni.

Ma vi è di più. il reato di falsa attestazione a un pubblico ufficiale è solo uno dei reati nei quali un cittadino potrebbe incorrere. Lo stesso decreto, infatti, prevede che "qualora il fatto non costituisca più grave reato" il trasgressore potrebbe rendersi responsabile della fattispecie di cui all'art. 650 c.p.,inosservanza di un provvedimento dell'autorità. Questa tipologia di reato, a differenza di quello precedentemente esaminato, è un reato contravvenzionale per il quale è prevista una pena dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda fino ad euro 206,00. Se pertanto per il reato di falsa attestazione sarà necessario dover affrontare un processo penale eventualmente in tutte le sue fasi procedimentali, il reato di cui all'art. 650 c.p., essendo appunto un reato contravvenzionale, potrebbe essere dichiarato estinto tramite l'istituto dell'oblazione, in questo caso si parla di oblazione facoltativa. Si tratta di un istituto disciplinato dall'art. 162 bis c.p. per i reati contravvenzionali con pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, con il quale prima dell'apertura del dibattimento l'imputato potrà chiedere di pagare una somma di denaro corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda prevista dal reato, oltre le spese del procedimento. Non si tratta però di un mero meccanismo processuale; sarà il Giudice che valuterà di volta in volta la domanda di oblazione potendola rigettare qualora ricorrano alcune circostanze, una tra tutte qualora permangano conseguenze dannose o pericolose del reato, eliminabili da parte del contravventore. Si tratta di oblazione facoltativa a differenza di quella obbligatoria prevista per le contravvenzioni punite con la sola ammenda. In questo ultimo caso, infatti, l'oblazione opera in automatico se richiesta. Il Giudice in questo caso avrà soltanto il compito di controllare che sussistano tutti i presupposti per l'accoglimento della stessa.

I benefici dell'oblazione sono molteplici. Tra tutti vi è l'estinzione del reato e soprattutto evitare l'iscrizione nel casellario giudiziale di una eventuale condanna.

 

3. Cosa rischiano le persone se escono di casa con i sintomi del virus?

Le disposizioni finora esaminate rilevano per situazioni "standard", cioè situazioni in cui si presume che il cittadino non abbia contratto il virus covid-19, che non mostri sintomi o che non è sottoposto a quarantena per via di presunti contatti avuti con chi è, invece, risultato positivo. Infatti, se a chi presenta stato di febbre o altra sintomatologia è fortemente raccomandato di non uscire di casa e contattare il proprio medico curante, per chi è stato invece trovato positivo al covid-19 o per chi è sottoposto alla quarantena vi è il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora.

Le ripercussioni per chi viola queste ultime prescrizioni potrebbero essere molteplici. Come detto, il decreto stesso prevede la clausola "salvo non costituisca più grave reato" riferendosi alla contestazione dell'inosservanza di un provvedimento dell'autorità. Siamo di fronte ad una situazione totalmente nuova senza alcun precedente da poter analizzare. Certamente sono comportamenti che verranno penalmente perseguitati; ogni singolo caso avrà un risvolto che potrebbe, tuttavia, essere differente.

Si tratta di valutare condotte poste in essere con la consapevolezza del proprio stato di salute e del pericolo cui verrebbe sottoposta la comunità pubblica.

 

4. Altri gravi reati da tenere in conto


In questa prospettata situazione, i reati possono essere ben altri; tra tutti certamente il reato di lesioni e in casi più gravi, qualora si configuri l'evento morte della persona contagiata, anche il reato di omicidio. Sono situazioni, come detto, al limite e di cui si dovrebbe fare soprattutto un discorso di volontarietà e consapevolezza delle conseguenze delle condotte poste in essere.

Il codice penale, nel libro secondo- dei delitti in particolare, al titolo VI racchiude i delitti contro l'incolumità pubblica. Tra le varie tipologie di reato, certamente rileva l'art. 452 c.p. che prevede i delitti colposi contro la salute pubblica. Il legislatore ha voluto prevedere la penalizzazione di tali reati anche a titolo di colpa al fine di estendere la tutela apprestata in favore dell'insieme di condizioni di igiene e sicurezza della vita e dell'integrità fisica della collettività, che costituiscono appunto la salute pubblica.

Nel valutare pertanto le conseguenze penalmente rilevanti delle condotte che potremmo porre in essere, trasgredendo alle prescrizioni ultime imposte dal Governo, certamente tale reato avrà forse una sua probabile applicazione.

Avv. Damiano Vilardo